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	<title>Redazione FENEALUIL, Author at Blog FENEALUIL</title>
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	<description>Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2025 14:58:10 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Redazione FENEALUIL, Author at Blog FENEALUIL</title>
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	<item>
		<title>Come cambia il Superbonus 110% con le nuove regole</title>
		<link>https://blog.fenealuil.it/2023/02/06/come-cambia-superbonus-110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione FENEALUIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 08:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog FENEALUIL]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Superbonus 110]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Approfondiamo insieme e vediamo come cambia il Superbonus 110% con le nuove regole secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>Superbonus 110% </strong>è una agevolazione fiscale introdotta dalla legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), che consiste in una <strong>detrazione del 110% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, consolidamento statico e riduzione del rischio sismico degli edifici</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Prorogato con la Legge di Bilancio 2023, <strong>il Superbonus è stato caratterizzato da luci e ombre</strong>, evidenziando <a href="https://blog.fenealuil.it/2022/02/25/luci-ombre-superbonus-110/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>molte problematiche del Settore edile che abbiamo più volte denunciato</strong></a>,<strong> ma ha anche permesso l’apertura di numerosi nuovi cantieri sul territorio nazionale</strong>, generando un <strong>impatto economico e fiscale davvero notevole</strong>, come certificato da una recente analisi del Censis.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per approfondire i dati invitiamo a consultare il nostro articolo&nbsp;<a href="https://blog.fenealuil.it/2022/12/05/impatto-superbonus-110-economia/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><em>“Superbonus 110%: l’impatto su economia, fiscalità e ambiente”</em></strong></a>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il nuovo esecutivo in carica dallo scorso ottobre 2022, però, ha introdotto delle <strong>modifiche sostanziali al funzionamento del Superbonus 110%</strong>, tramite due interventi normativi, la <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Legge di bilancio 2023</strong></a> e la conversione in legge del cosiddetto <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/18/22G00189/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Decreto Aiuti Quater</strong></a>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Approfondiamo insieme e <strong>vediamo come cambia il Superbonus 110% con le nuove regole</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Superbonus: da 110% a 90%</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Con l’entrata in vigore del Decreto Aiuti Quater e della Legge di Bilancio 2023, <strong>il Superbonus cambia “pelle”</strong>. L’agevolazione, infatti, <strong>passa dal 110% del costo degli interventi al 90%</strong> ed è previsto un <strong>progressivo ridimensionamento entro il 2025</strong>, con un <strong>graduale decremento della percentuale al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Insomma, <strong>sarebbe più corretto, oggi, chiamarlo Superbonus 90% (per ora)</strong>, anche se in realtà <strong>esistono dei casi specifici che prevedono, ancora per un certo periodo, la vecchia aliquota</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>L’articolo 9 del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176</strong> (il Decreto Aiuti Quater) &#8211; convertito in legge con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6 &#8211; infatti, riporta le <strong><em>“Modifiche agli incentivi per l&#8217;efficientamento energetico”</em></strong> rispetto a quanto stabilito con il Decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nello specifico, tale articolo <strong>prevede il passaggio dal 110% al 90% per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023</strong>, mentre <strong>la precedente scadenza del 31 dicembre 2022 viene prorogata al 31 marzo 2023</strong>.&nbsp;</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em>“Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese</em> <em>sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente</em> <em>sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento</em> <em>sull&#8217;unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita</em> <em>ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di</em> <em>riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a</em> <em>15.000 euro.”</em></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Come accennato, <strong>il bonus passa dal 110% al 90%, fatta eccezione per alcuni casi specifici</strong>. Vediamoli insieme.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Superbonus: quando si applica ancora il 110%?</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>Legge di Bilancio 2023</strong> indica, all’<strong>articolo 1, comma 894</strong>, le <strong>eccezioni alla norma</strong> precedentemente menzionata contenuta nel Decreto Aiuti Quater, stabilendo <strong>in quali casi specifici è ancora possibile usufruire della detrazione del 110% e non del 90%</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Li riportiamo di seguito:&nbsp;</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell&#8217;articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;</li>



<li>gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l&#8217;esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sempre che tale data&nbsp; sia attestata dall&#8217;amministratore del condominio, oppure, nel caso in cui non vi sia l&#8217;obbligo di nominare l&#8217;amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l&#8217;assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA;</li>



<li>gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l&#8217;esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra quella di entrata in vigore del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata &#8211; oppure nel caso in cui non vi sia l&#8217;obbligo di nominare l&#8217;amministratore, e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l&#8217;assemblea &#8211; e a condizione che per tali interventi, alla data del 25&nbsp; novembre&nbsp; 2022, risulti presentata la CILA;</li>



<li>gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l&#8217;istanza per l&#8217;acquisizione del titolo abilitativo.&nbsp;</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Come si può leggere, <strong>queste indicazioni si applicano ai condomini,&nbsp;ovvero gli edifici plurifamiliari </strong>(a determinate condizioni, che vedremo tra un attimo), ma <strong>alcune eccezioni riguardano anche le villette unifamiliari</strong>, gli interventi effettuati da soggetti che svolgono attività di prestazione di <strong>servizi sociosanitari e assistenziali </strong>(Onlus, Organizzazioni di Volontariato &#8211; Odv, Associazione di promozione sociale &#8211; Aps) e le case popolari (Istituti autonomi case popolari (IACP)).&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Le novità per edifici Plurifamiliari, Unifamiliari, Sociosanitari e Assistenziali, IACP</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Abbiamo visto che <strong>il nuovo esecutivo ha previsto il passaggio della detrazione dal 110% al 90%, con alcune eccezioni </strong>relative sia ai condomini che agli <strong>edifici unifamiliari </strong>(a determinate condizioni), a quelli in cui si svolgono attività sociosanitarie e assistenziali &#8211; pensiamo, ad esempio, alle <strong>Case di cura, alla RSA, gli orfanotrofi</strong>, e così via &#8211; e alle <strong><a href="https://blog.fenealuil.it/2023/01/23/edilizia-popolare-housing-sociale/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">case popolari</a></strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Cosa cambia, quindi, dal 2023?&nbsp;</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>1. Condomini o edifici plurifamiliari</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Se in possesso dei requisiti sopra elencati e contenuti nella Legge di Bilancio, i condomini possono usufruire di una <strong>proroga del Superbonus fino al 31 dicembre 2025, ma con un&#8217;aliquota che si riduce nei successivi due anni, seguendo questo schema:&nbsp;</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>detrazione del 110% fino al 31 dicembre 2023;</li>



<li>detrazione del 70% per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2024;</li>



<li>detrazione del 65% per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2025.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>2. Villette Unifamiliari</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Per gli <strong>edifici unifamiliari </strong>(villette e assimilabili) è prevista una specifica <strong>proroga del 110% della detrazione fino al 31 marzo 2023</strong>, ma solo nel caso in cui <strong>sia stato completato almeno il 30% dei lavori totali entro il 30 settembre 2022</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Per tutti gli altri casi, la percentuale scende al 90%</strong>, per tutto il 2023, a condizione che:&nbsp;</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l’unità immobiliare venga adibita ad abitazione principale;</li>



<li>il beneficiario della detrazione sia in possesso di un reddito di riferimento relativo all’anno precedente non superiore a 15.000 euro;</li>



<li>il contribuente sia in possesso di un diritto reale di godimento sull’immobile (proprietà, nuda proprietà, usufrutto, ecc.).</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>3. Edifici sociosanitari e assistenziali</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Per quanto riguarda gli<strong> edifici di tipo sociosanitario e assistenziali</strong>, la norma prevede la:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>proroga della detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 </strong>per interventi eseguiti su immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali:
<ul class="wp-block-list">
<li>B1: collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme;</li>



<li>B2: case di cura ed ospedali (senza fine di lucro);</li>



<li>D4: case di cura ed ospedali (con fine di lucro).</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Questa proroga è prevista <strong>solo a patto che i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>4. Istituti autonomi case popolari (IACP) e cooperative</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Anche per gli <strong>edifici gestiti dagli IACP</strong>, comunemente detti “case popolari”, e per le <strong>cooperative di abitazione a proprietà indivisa </strong>(ovvero quando gli alloggi vengono assegnati ai soci della cooperativa mediante contratto di godimento, senza il trasferimento della proprietà), sono previste alcune<strong> proroghe al 31 dicembre 2023</strong>, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per usufruire della proroga è necessario che <strong>i lavori siano stati ultimati almeno per il 60% entro il 30 giugno 2023</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Le novità sulla cessione del credito</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Il Superbonus 110% prevedeva originariamente una detrazione pari al 110% del costo degli interventi da effettuare</strong>, consentendo quindi al proprietario dell’immobile di ammodernare l’edificio sostanzialmente senza investire denaro, mentre <strong>il 10% veniva assorbito dai creditori tramite lo strumento della cessione del credito e/o dello sconto in fattura</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>L’esecutivo è intervenuto anche in merito alla cessione del credito</strong>, aumentando, nei fatti, il numero di volte in cui è possibile trasferirlo tra vari soggetti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con il Decreto Aiuti Quater, infatti, è stato previsto <strong>un numero di cessioni qualificate pari a 3 (tra soggetti bancari)</strong>, oltre alla prima (completamente libera) e all’ultima (solo in favore di clienti bancari possessori di partita Iva).&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Per facilitare questo meccanismo</strong> e trasformare in liquidità questi crediti, <strong>è stata introdotta una garanzia &#8211; erogata dalla ​​SACE</strong>, una società per azioni controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze &#8211; <strong>sui prestiti concessi dalle banche</strong> in favore di imprese che realizzano interventi interessati dalle agevolazioni del Superbonus.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del <a href="https://www.lavoripubblici.it/normativa/20230216/Decreto-Legge-16-febbraio-2023-n-11-26171.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Decreto-Legge 16 febbraio 2023</strong>, n. 11</a> (Decreto Cessioni), in attesa di conversione in legge, <strong>il mondo dei bonus edilizi è stato nuovamente resettato e riportato in un solo giorno al 2016</strong>, quando non esisteva alcuna forma alternativa alla detrazione diretta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lo scorso 17 febbraio<strong> il Segretario Generale della FENEALUIL, Vito Panzarella, ha dichiarato:&nbsp;</strong></p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em>“Il testo in vigore da ieri 16 febbraio cancella in toto quanto previsto dell’art.121 del DL Rilancio, sospendendo di fatto con effetto immediato la possibilità per i soggetti che effettuano le spese per le quali si possono ottenere bonus edilizi (Superbonus, Eco e Sisma, Ristrutturazioni, Facciate, ecc.)  di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta. Un provvedimento sbagliato, che rischia di far tornare il Paese in recessione e che se non revocato provocherà da subito un effetto deflagrante sul settore, con la totale paralisi degli interventi di edilizia privata legati ai bonus in vigore, il fallimento di migliaia di imprese impegnate nel comparto e la conseguente perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro.”</em></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Per maggiori informazioni invitiamo a consultare il testo integrale del succitato decreto, cliccando <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/16/23G00020/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>qui</strong></a>.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Certificazione energetica (APE): cos&#8217;è e come funziona</title>
		<link>https://blog.fenealuil.it/2023/01/02/certificazione-energetica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione FENEALUIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 14:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog FENEALUIL]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.fenealuil.it/?p=2995</guid>

					<description><![CDATA[<p>La certificazione energetica (APE) è un documento obbligatorio che certifica il consumo energetico e l’isolamento termico di un edificio.  </p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>L’attestato di prestazione energetica (APE)</strong>, anche noto come <strong>certificazione energetica</strong>, è un <strong>documento obbligatorio</strong>, della <strong>durata di 10 anni</strong>, che <strong>certifica il consumo energetico e l’isolamento termico di un edificio</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta di un <strong>fattore molto importante in fase di acquisto o locazione di un appartamento o di una casa</strong>, oltre a rappresentare uno di quegli elementi <strong>da migliorare</strong> &#8211; anche grazie a varie agevolazioni come il <strong><a href="https://blog.fenealuil.it/2022/12/05/impatto-superbonus-110-economia/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Superbonus 110%</a></strong> &#8211; al fine di una <strong>riduzione dell’impatto ambientale degli immobili presenti nel nostro Paese</strong>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">I <strong>requisiti che un immobile deve possedere </strong>al fine di ottenere un <strong>attestato di prestazione energetica</strong> sono fissati per legge e indicati nelle <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=15A0520000100010110001&amp;dgu=2015-07-15&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-15&amp;art.codiceRedazionale=15A05200&amp;art.num=1&amp;art.tiposerie=SG" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><em>“Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici”</em></strong></a>, pubblicate nel 2015.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Approfondiamo insieme e cerchiamo di capire <strong>cos’è la certificazione energetica, o APE, come funziona e chi la rilascia</strong>.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cos’è la certificazione energetica o APE</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Cos’è l’attestato di prestazione energetica (APE)</strong>, più comunemente noto come <strong>certificazione energetica</strong>?&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Partiamo dalla <strong>definizione contenuta nel </strong><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/05/13G00107/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63</strong></a>, con il quale l’Italia ha provveduto a recepire le disposizioni della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell&#8217;Edilizia per la definizione delle procedure d&#8217;infrazione avviate dalla Commissione europea. Al suo interno si legge che l’APE è un&nbsp;</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em>“documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica”</em></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta, semplificando, di un <strong>documento che attesta le prestazioni energetiche di un edificio</strong>, redatto da un professionista qualificato e autorizzato a emettere una certificazione energetica.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cos’è l’Indice di Prestazione Energetica?</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nelle <strong>linee guida</strong> summenzionate si legge quanto segue:&nbsp;</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em>“Ai fini della classificazione, la prestazione energetica dell’immobile è espressa attraverso l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EPgl,nren”</em></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Ma <strong>cos’è questo indice di prestazione energetica?</strong> Tecnicamente, si&nbsp; tratta di una <strong>formula matematica </strong>ma, semplificando, possiamo definirlo come <strong>la somma dei servizi offerti dall’immobile, ovvero:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la climatizzazione invernale;&nbsp;</li>



<li>la climatizzazione estiva;&nbsp;</li>



<li>la produzione di acqua calda sanitaria;&nbsp;</li>



<li>la ventilazione meccanica e, per alcune tipologie di edificio (ad esempio le caserme), l’illuminazione e il trasporto di persone o cose.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Nel dettaglio, <strong>l’indice di prestazione energetica calcola i seguenti parametri:&nbsp;</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale ed estiva (EPH,nren ed EPC,nren);</li>



<li>il fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria (EPW,nren);</li>



<li>il fabbisogno di energia per la ventilazione (EPV,nren);</li>



<li>per immobili non residenziali, il fabbisogno di energia per l’illuminazione artificiale e il trasporto di persone o cose (EPL,nren e EPT,nren).</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>L’indice è espresso in kWh/m2 anno</strong> in relazione alla superficie utile di riferimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La scala delle classi energetiche</strong>, che andremo ad elencare nel prossimo paragrafo, è definita a partire dal<strong> valore dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile</strong> dell’edificio di riferimento, che è la somma dei parametri su indicati, quindi:&nbsp;</p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph">EPH,nren + EPC,nren + EPW,nren + EPV,nren + EPL,nren + EPT,nren</p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph">=</p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph">EPgl,nren</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Come vengono classificati gli immobili in base all’APE?</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>In base alle prestazioni energetiche conseguite</strong>, quindi, si attribuisce all’edificio o a una sua porzione una <strong>certificazione energetica</strong>, secondo un <strong>sistema di classificazione molto intuitivo</strong>, tradotto graficamente nel seguente modo.&nbsp;</p>



<figure class="wp-block-image is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://lh3.googleusercontent.com/AAdcKlAUP5HXkMUCynbX7OpptS1Z7AuQPvPnAvFeMWFWBb5NHiY-_i8crgGXPupc3RFSPlr3eZKGvyatvBwrNAVvCvayk67vqbtGbo0ud_Ugs21Ii8fO9j2iNcejt0zaIAMJbzOimdOLRxzG4IbrUN8dl5qq-1_PSsndJF81YsHcSgE-s6ro3Eu-tzTOwg" alt="certificazione energetica APE" width="1476" height="944"/></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Si parte dalla <strong>certificazione energetica meno efficiente</strong>, ovvero la <strong>lettera G </strong>(attribuita alla stragrande maggioranza degli immobili del nostro Paese), per giungere, progressivamente, a <strong>quella più efficiente, la A4</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Abbiamo spiegato che l’assegnazione delle varie classi energetiche è il frutto di una formula matematica chiamata<strong> indice di prestazione energetica globale non rinnovabile</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Come indicato nelle linee guida, <strong>la scala di classificazione degli edifici sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile</strong> è la seguente.&nbsp;</p>



<figure class="wp-block-image is-resized"><img decoding="async" src="https://lh5.googleusercontent.com/ivhfi6XknDzkwH6LIMG92ZCWqxrY7Dxj11nATWuWO56c8rZEpLr7nbK4p17HHth8XoqoFjZPFbSetbjm1-Cy04pTXlst1HQcT9zsO9SNmibQemtA6M2Pzs64UsnQknZyqwk8kKDOm1BCc6PRugFsaT2myUoa3OjnwmzJsLmzEUnkR5ghNElaFhfpXL3QEA" alt="classificazione eneergetica APE" width="1406" height="644"/></figure>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Chi rilascia l’APE e quando è obbligatorio</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per <strong>ottenere la certificazione energetica APE </strong>è necessario rivolgersi a un <strong>tecnico abilitato</strong>, regolarmente autorizzato, che provvederà poi a registrarlo presso l’Ufficio del Catasto Energetico regionale.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>All’interno del documento sono riportate le seguenti informazioni:&nbsp;</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la prestazione energetica globale dell’edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile;</li>



<li>la classe energetica dell’immobile;</li>



<li>la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento;</li>



<li>i valori di riferimento;</li>



<li>le emissioni di anidride carbonica;</li>



<li>l’energia esportata;</li>



<li>le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta dunque di un documento fondamentale per testimoniare le prestazioni energetiche di un edificio.<strong> Questo certificato è obbligatorio nei seguenti casi:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>in fase di compravendita di un immobile;</li>



<li>in fase di costruzione di un immobile;</li>



<li>in fase di registrazione di un nuovo contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate. L’obbligo non si applica ai rinnovi, ma solo ai nuovi contratti di affitto;</li>



<li>in caso di ristrutturazioni importanti dell’edificio, tali da variare l’indice di prestazione energetica dello stesso.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>L’APE ha una validità di 10 anni.</strong> La mancanza del certificato rappresenta un impedimento alla transazione, che sia una compravendita o un affitto.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rifiuti inerti da costruzione e demolizione: definizione e normativa</title>
		<link>https://blog.fenealuil.it/2022/12/19/rifiuti-inerti-costruzione-demolizione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione FENEALUIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 11:56:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog FENEALUIL]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti inerti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.fenealuil.it/?p=2958</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cerchiamo di capire cosa s’intende per rifiuti inerti da costruzione e demolizione e quali sono le norme che ne regolano la gestione. </p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>settore delle Costruzioni </strong>produce una quantità rilevante di rifiuti, denominati <strong>rifiuti inerti</strong>, appartenenti alla categoria dei <strong>rifiuti speciali</strong>, che richiedono quindi una <strong>modalità di raccolta, conferimento e trattamento differente rispetto ai rifiuti urbani</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>classificazione dei rifiuti </strong>è contenuta nel cosiddetto <strong>Testo Unico dell’Ambiente</strong>, il <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/materiaAmbientale" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</strong></a>, nel quale si specifica che rientrano nei rifiuti speciali</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em>“i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall&#8217;articolo 184-bis”</em></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>I rifiuti inerti (non trattabili) rappresentano una quota importante del totale dei rifiuti conferiti in discarica nel nostro Paese</strong>. Secondo i dati ISPRA, che analizzeremo più nel dettaglio nel prosieguo dell’articolo, <strong>i rifiuti da costruzione e demolizione sono il 29,6% dei rifiuti complessivamente smaltiti in discarica a livello nazionale</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Approfondiamo insieme e cerchiamo di capire cosa s’intende per rifiuti inerti da costruzione e demolizione e quali sono le norme che ne regolano la gestione.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cosa sono i rifiuti inerti</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Come riportato nell’introduzione, secondo il Testo Unico per l’Ambiente, i<strong> rifiuti inerti sono quelli provenienti dalle attività di costruzione e demolizione, ma anche di scavo </strong>delle materie prime essenziali per l’Edilizia.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Ma perché si chiamano <em>“inerti”</em>? </strong>Con questo termine si fa riferimento a quei materiali che, nel tempo, non modificano la loro struttura e <strong>non sono soggetti a processi di tipo fisico, chimico o biologico</strong>, come accade ad esempio per i rifiuti organici, che deperiscono con il tempo. </p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Un blocco di <a href="https://blog.fenealuil.it/2022/08/17/cemento-armato/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cemento armato</a>, infatti, non cambia nel tempo ma rimane, appunto, inerte. </strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Per questo motivo, <strong>nella maggior parte dei casi, i rifiuti inerti non sono pericolosi per la salute dell’uomo, ma non sempre</strong>. In effetti, <strong>esistono alcuni rifiuti da costruzione e demolizione contaminati da altre sostanze pericolose</strong> &#8211; pensiamo in particolare all’amianto o ad alcuni minerali &#8211; che vanno quindi gestiti in maniera differente.&nbsp;&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quali sono i rifiuti inerti da costruzione e demolizione</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Di preciso, <strong>quali sono questi rifiuti inerti? </strong>Tecnicamente, rientrano in questa categoria tutti quei <strong>prodotti di scarto derivanti da attività di costruzione e demolizione definiti tramite i Codici Ateco</strong>, e più di preciso quelli che vanno <strong>dal 41 al 43</strong>, ovvero:&nbsp;</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Codice Ateco 41: </strong>costruzione di edifici residenziali e non residenziali;</li>



<li><strong>Codice Ateco 42: </strong>costruzione di opere di pubblica utilità;</li>



<li><strong>Codice Ateco 43: </strong>demolizione e preparazione del cantiere edile.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Dal punto di vista normativo, invece, si fa riferimento al <a href="https://www.to.camcom.it/sites/default/files/ambiente/28096_CCIAATO_2662015.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Codice Europeo dei Rifiuti</strong></a>, che contiene una classificazione in codici, nel caso specifico il numero 17 <em>“Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)”</em>. </p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Il codice 17 è associato ai seguenti materiali:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>cemento;</li>



<li>mattoni;</li>



<li>mattonelle e ceramiche;</li>



<li>miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose;</li>



<li>miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli;</li>



<li>legno;</li>



<li>vetro;</li>



<li>plastica;</li>



<li>vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati;</li>



<li>miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame;</li>



<li>metalli (incluse le loro leghe): rame, bronzo, ottone, alluminio, piombo, zinco, ferro e acciaio, stagno, metalli misti;&nbsp;</li>



<li>rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose;</li>



<li>cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose;</li>



<li>terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio;</li>



<li>terra e rocce, contenenti sostanze pericolose;</li>



<li>materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose;</li>



<li>pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose;</li>



<li>materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto;</li>



<li>altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose;</li>



<li>materiali da costruzione a base di gesso;</li>



<li>materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose;</li>



<li>altri rifiuti dell&#8217;attività di costruzione e demolizione;</li>



<li>rifiuti dell&#8217;attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio;</li>



<li>rifiuti dell&#8217;attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB,</li>



<li>pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB);</li>



<li>altri rifiuti dell&#8217;attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose.&nbsp;&nbsp;</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Vediamo, ora, <strong>alcuni dati relativi alla produzione e alla gestione dei rifiuti inerti in Italia</strong>.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>I dati ISPRA sui rifiuti inerti in Italia</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo il <a href="https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/rapporti/rapportorifiutispeciali_ed-2022_n-367_versioneintegrale.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Rapporto Rifiuti Speciali Edizione 2022</strong></a> elaborato da ISPRA, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, <strong>la situazione relativa ai rifiuti inerti da costruzione e demolizione nel nostro Paese è la seguente:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>in Italia esistono <strong>131 </strong>discariche per rifiuti inerti (46% del totale degli impianti operativi), di cui <strong>83</strong> impianti nel Nord, 11 al Centro e 37 al Sud;</li>



<li>i quantitativi di rifiuti del settore delle Costruzioni smaltiti in discarica sono pari a 2,9 milioni di tonnellate, di cui circa 2,4 milioni di tonnellate di rifiuti non pericolosi e 560 mila tonnellate di rifiuti pericolosi (ad esempio materiali da costruzione contenenti amianto, o terra e rocce contenenti sostanze pericolose);</li>



<li>il 66% del totale dei rifiuti da costruzione e demolizione viene smaltito nelle discariche per rifiuti inerti, il 30,6% in quelle per rifiuti non pericolosi e il restante 3,4% nelle discariche per rifiuti pericolosi;</li>



<li>le tipologie dei rifiuti i cui quantitativi risultano più rilevanti sono costituite da terra e rocce da scavo e da rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione;</li>



<li>i rifiuti derivanti dall’attività di costruzione e demolizione rappresentano, nell’anno 2020, il <strong>46,2%</strong> dei rifiuti complessivamente prodotti nel Centro, mentre nel Nord e nel Sud Italia tale percentuale risulta pari, rispettivamente, al <strong>45,5%</strong> e al <strong>43,4%</strong>;</li>



<li>diminuisce di quasi <strong>2,2 milioni di tonnellate</strong> la produzione di rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione (5,5% rispetto al 2019).</li>
</ul>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img decoding="async" src="https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/12/rifiuti-inerti.jpg" alt="rifiuti inerti" class="wp-image-2963" width="1200" height="792" srcset="https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/12/rifiuti-inerti.jpg 1200w, https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/12/rifiuti-inerti-980x647.jpg 980w, https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/12/rifiuti-inerti-480x317.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1200px, 100vw" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>La trasformazione degli inerti in materia prima seconda</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>I rifiuti inerti non vengono conferiti tutti in discarica</strong>, anzi, una quota considerevole è destinata a <strong>diventare materia prima seconda</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il summenzionato rapporto ISPRA segnala, ad esempio, che</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em>“per la parte minerale dei rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione, la principale forma di recupero è la trasformazione in inerti fini o grossolani che possono essere utilizzati nella produzione di calcestruzzo o asfalto o nella costruzione di strade.”</em></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Gli impianti deputati al recupero e alla trasformazione di questi rifiuti </strong>dovrebbero infatti dividerli in tre gruppi:&nbsp;</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>materiale lapideo nuovamente utilizzabile;</li>



<li>frazione metallica;</li>



<li>frazione indesiderata (carta, plastica, legno, impurezze, ecc).</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Questo materiale recuperato e riutilizzabile può essere <strong>impiegato per la realizzazione di:&nbsp;</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>sottofondi stradali;</li>



<li>sottofondi per capannoni industriali;</li>



<li>sovrastruttura stradale;</li>



<li>recupero ambientale, ovvero per la restituzione di aree degradate a usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici;</li>



<li>piazzali.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta di un elemento fondamentale, soprattutto in un ottica di <strong>riduzione dell’impatto ambientale </strong>non solo degli edifici costruiti e abitati, ma anche dell’intera filiera dell’Edilizia, seguendo i principi dell’<strong>economia circolare</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Già con l’introduzione del <a href="https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/sviluppo-sostenibile/strumenti-per-lo-sviluppo-sostenibile/green-public-procurement-gpp" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Green Public Procurement (GPP)</strong></a>, un sistema che regolamenta gli acquisti effettuati dalla Pubblica Amministrazione, è stato stabilito che<strong> almeno il 30% dei materiali da costruzione per le opere pubbliche deve derivare da attività di riciclo e riutilizzo</strong>. </p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Il nuovo Regolamento End of Waste per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Lo scorso 20 ottobre 2022 <strong>è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il </strong><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/20/22G00163/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>decreto 27 settembre 2022 n. 152</strong></a>, emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, che <strong>stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti</strong>, derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, e gli altri rifiuti inerti di origine minerale<strong> sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nell’articolo 3 del Decreto, infatti, si legge che <strong>i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione</strong></p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em>“cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l&#8217;aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all&#8217;Allegato 1.”</em></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Ma cosa prevede questo Allegato 1?&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo documento sono indicati<strong> i rifiuti ammissibili per la produzione di aggregato recuperato</strong>. Invitiamo a <strong>consultare la tabella in esso contenuta</strong>, con l’elenco dei rifiuti ammissibili, cliccando <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&amp;art.idGruppo=0&amp;art.flagTipoArticolo=1&amp;art.codiceRedazionale=22G00163&amp;art.idArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-20&amp;art.progressivo=0#art" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>qui</strong></a>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Questi materiali riciclati possono essere utilizzati per gli scopi indicati, invece, nell’</strong><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&amp;art.idGruppo=0&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=22G00163&amp;art.idArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-20&amp;art.progressivo=0#art" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Allegato 2</strong></a>, ovvero:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell&#8217;ingegneria civile;</li>



<li>la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;</li>



<li>la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;</li>



<li>la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;</li>



<li>la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;</li>



<li>il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati e miscele&nbsp; betonabili).</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Come si legge sul </strong><a href="https://www.mite.gov.it/notizie/regolamento-end-waste-i-rifiuti-inerti-da-costruzione-e-demolizione-e-di-altri-rifiuti" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>sito del MITE</strong></a><strong>, </strong></p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em>“il provvedimento prevede una fase di monitoraggio nei 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto; si tratta di una novità rispetto a quanto previsto negli altri decreti “end of waste”, che consentirà pertanto una verifica dei criteri e dei parametri fissati per questa tipologia di rifiuti, che rappresentano un importante flusso di rifiuti speciali prodotti in Europa.”</em></p>
</blockquote>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Superbonus 110%: l’impatto su economia, fiscalità e ambiente</title>
		<link>https://blog.fenealuil.it/2022/12/05/impatto-superbonus-110-economia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione FENEALUIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 10:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog FENEALUIL]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Superbonus 110]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.fenealuil.it/?p=2934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vediamo nel dettaglio cosa è emerso dal rapporto Censis sull'impatto del Superbonus 110% sull’economia italiana. </p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Lo scorso 16 novembre è stato pubblicato un <strong><a href="https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/4_Censis%20Superbonus_def-ok.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rapporto elaborato dal Censis</a> in collaborazione con Harley &amp; Dikkinson e la Filiera delle Costruzion</strong>i, dal titolo <em>“Ecobonus e Superbonus per la transizione energetica del Paese &#8211; Gli incentivi per una politica industriale</em> <em>di lungo periodo”</em>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Grazie alle rilevazioni fatte e ai dati elaborati, il rapporto ci restituisce una importante e nitida <strong>fotografia dell’impatto generato</strong> in termini economici, fiscali, ambientali e immobiliari <strong>dagli incentivi come l’Ecobonus e, soprattutto, il <a href="https://blog.fenealuil.it/2022/07/06/superbonus-110-a-rischio/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Superbonus 110%</a></strong>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Vediamo più nel dettaglio <strong>cosa è emerso dal rapporto Censis sugli effetti del Superbonus 110% sull’economia italiana</strong>.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>115 mld di valore prodotto a fronte di una spesa di 55 mld</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il primo dato che emerge in modo molto chiaro è quello relativo al<strong> ritorno economico generato dagli investimenti sostenuti dallo Stato centrale</strong> con questi incentivi.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Basandosi sui dati ISTAT e ENEA, il rapporto evidenzia come<strong> i 55 miliardi di investimenti certificati da ENEA </strong>fino a oggi per il Super ecobonus hanno attivato direttamente un<strong> valore della produzione nella filiera delle Costruzioni e dei servizi tecnici connessi pari a 79,7 miliardi di euro </strong>(effetto diretto), a cui si aggiungono <strong>36 miliardi di produzione attivati in altri Settori del sistema economico</strong> connesso alle componenti dell&#8217;indotto (effetto indiretto), <strong>per un totale di 115 miliardi</strong>.</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img decoding="async" src="https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/12/superbonus-110-impatto_04.png" alt="superbonus 110 impatto" class="wp-image-2935" width="1324" height="550" srcset="https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/12/superbonus-110-impatto_04.png 1324w, https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/12/superbonus-110-impatto_04-1280x532.png 1280w, https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/12/superbonus-110-impatto_04-980x407.png 980w, https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/12/superbonus-110-impatto_04-480x199.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 1324px, 100vw" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Più di 900 mila di occupati&nbsp;&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>L’attivazione di tantissimi cantieri</strong> in tutto il Paese per l’esecuzione dei lavori finanziati con il Superbonus 110% ha avuto <strong>ricadute molto positive anche sull’occupazione</strong>, non senza qualche ombra sulle <strong><a href="https://blog.fenealuil.it/2022/02/25/luci-ombre-superbonus-110/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">condizioni dei lavoratori</a></strong>, più volte segnalata dal nostro Sindacato negli scorsi mesi. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Se si valutano solo i <strong>settori della filiera delle Costruzioni</strong>, il Censis riporta una stima di<strong> più di 583 mila unità</strong>, alle quali si aggiungono gli <strong>addetti attivati nel resto dei settori economici</strong> &#8211; il cosiddetto indotto &#8211; arrivando così a <strong>oltre 900 mila unità</strong>.</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img decoding="async" src="https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/12/superbonus-110-impatto_03.png" alt="superbonus 110 impatto
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<p class="wp-block-paragraph"><strong>Nel 2021, il valore aggiunto delle Costruzioni è aumentato del 21,3% rispetto all’anno precedente</strong>. La crescita si è concentrata in particolare nel <strong>Mezzogiorno</strong> (<strong>25,9%</strong>)<strong> </strong>e nel <strong>Nord-Ovest </strong>(<strong>22,8%</strong>), mentre è stata più contenuta al <strong>Centro </strong>(<strong>16,3%</strong>) e nel <strong>Nord-Est </strong>(<strong>18,5%</strong>).</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Gettito fiscale derivante dal Superbonus 110%</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Una misura di agevolazione fiscale così importante come il <a href="https://blog.fenealuil.it/2023/02/06/come-cambia-superbonus-110/" target="_blank" rel="noopener">Superbonus 110%</a> va valutata anche in termini di <strong>gettito fiscale totale a carico dell’erario</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">A fronte di una <strong>spesa di 55 miliardi di euro in Super ecobonus</strong>, pari a <strong>60,5 miliardi di detrazioni a carico dello Stato</strong>, Censis stima:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>un gettito direttamente derivante da lavori realizzati con Super ecobonus pari a <strong>22,8 miliardi di euro</strong>;</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">in maniera più estensiva, un gettito derivante dalla produzione complessiva attivata nel sistema economico di<strong> 42,8 miliardi di euro</strong>, pari a circa il <strong>70% del valore delle detrazioni a carico dello Stato</strong>.</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img decoding="async" src="https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/12/superbonus-110-impatto_02.png" alt="superbonus 110 impatto" class="wp-image-2937" width="1328" height="438" srcset="https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/12/superbonus-110-impatto_02.png 1328w, https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/12/superbonus-110-impatto_02-1280x422.png 1280w, https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/12/superbonus-110-impatto_02-980x323.png 980w, https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/12/superbonus-110-impatto_02-480x158.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 1328px, 100vw" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Sulla base dei calcoli effettuati si ritiene che,<strong> al netto del gettito fiscale, la spesa in termini di detrazioni si riduca a circa il 30% del suo valore figurativo messo a bilancio</strong>. Questo vuol dire che, <strong>a fronte di una spesa di 100 €, il costo realmente sostenuto dallo Stato è di € 30</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Il Mef ha registrato tra gennaio e settembre 2022 un incremento del gettito dell’11%</strong> rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ed è verosimile pensare che proprio <strong>il comparto Edile abbia contribuito in modo considerevole a questa dinamica espansiva delle entrate tributarie</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Risparmio energetico: 2 miliardi di metri cubi di gas in meno</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’obiettivo primario delle agevolazioni come il Superbonus 110% e l’Ecobonus è <strong>ridurre il fabbisogno energetico residenziale</strong>, ovvero <strong>il consumo di energia </strong>prodotto dalle nostre case dotate di una classe energetica bassa, e <strong>migliorare la sostenibilità ambientale degli immobili</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Questo elemento è quanto mai centrale oggi</strong>, viste le dichiarate esigenze di contrarre i consumi di gas per far fronte alle difficoltà di approvvigionamento attuali a seguito del conflitto tra Russia e Ucraina.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>I dati Censis a riguardo sono i seguenti:&nbsp;</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>risparmio energetico di quasi 11.700 GWh/anno;</li>



<li>143 GW/anno di nuova potenza rinnovabile installata;</li>



<li>1,1 miliardi di metri cubi di gas metano risparmiati;</li>



<li>1,4 milioni di tonnellate di mancate emissioni.</li>
</ul>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img decoding="async" src="https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/12/superbonus-110-impatto_01.png" alt="superbonus 110 impatto" class="wp-image-2938" width="1282" height="530" srcset="https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/12/superbonus-110-impatto_01.png 1282w, https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/12/superbonus-110-impatto_01-1280x529.png 1280w, https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/12/superbonus-110-impatto_01-980x405.png 980w, https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/12/superbonus-110-impatto_01-480x198.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 1282px, 100vw" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Se si tiene conto sia dei cosiddetti ecobonus “ordinari” che del Superbonus 110%</strong>, il risparmio garantito degli ultimi anni sfiora i <strong>2 miliardi di metri cubi di gas, pari a più di 2/3 del risparmio di gas previsto dalle misure di riduzione dei consumi per il settore domestico</strong> varate ad agosto 2022 per far fronte all’emergenza attuale.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Aumenta il comfort abitativo e il valore degli immobili</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Oltre ai vantaggi su economia, fiscalità e ambiente, che riguardano ovviamente la collettività, vanno considerati anche <strong>i benefici dei quali possono godere i singoli proprietari e abitanti degli edifici riqualificati</strong> tramite questi bonus.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">I dati Censis, in tal senso, evidenziano un <strong>aumento generale del comfort abitativo</strong>, elemento fondamentale soprattutto se si considera che nel 2021 3,5 milioni di famiglie in Italia hanno dichiarato di avere problemi di umidità (13,7% del totale), 2,8 milioni di vivere in abitazioni con problemi strutturali (11,1%) e 2,2 milioni di non riuscire a riscaldare adeguatamente la propria abitazione (8,6%).&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Il miglioramento della classe energetica degli immobili riqualificati ha generato anche un aumento del valore di mercato </strong>degli stessi. Nel rapporto, Censis cita uno studio condotto da Gabetti property solutions dal quale si evince come, <strong>per ogni salto di classe energetica raggiunto, il valore di mercato aumenti tra il 3% e il 5%</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Il commento di FENEALUIL</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Riguardo alle perplessità rilevate in questi mesi sul Superbonus, <strong>la</strong> <strong>FENEALUIL continua a sostenere l’eccezionalità di questa misura</strong>, in grado di <strong>rilanciare l’Edilizia ma soprattutto di migliorare il Paese da un punto di vista energetico e di sviluppo sostenibile</strong>. </p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em>“È necessario intervenire affinché gli incentivi continuino a</em> <em>funzionare. Il Superbonus non è infatti solo uno strumento che</em> <em>sostiene PIL e occupazione ma è anche e soprattutto una lev</em>a <em>fondamentale per ridurre gli sprechi energetici, ridurre il costo delle</em> <em>bollette, mettere in sicurezza case e uffici contro i tanti rischi</em> <em>sismici che anche in queste ore stanno minacciando milioni di italiani”. </em></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Dai Segretari Generali FENEALUIL, Filca CISL e Fillea CGIL la richiesta unitaria al Governo di aprire subito un tavolo</strong> per cercare una mediazione e<strong> migliorare il superbonus</strong>, attraverso un confronto con parti sociali, imprese e Sindacati, garantendo un periodo transitorio<strong> in modo da non fermare i cantieri in essere e quelli già</strong> <strong>contrattualizzati</strong>, danneggiando migliaia di imprese e decine di migliaia di lavoratori che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em>“Occorre puntare su una maggiore qualificazione delle imprese, il</em> <em>rispetto dei contratti collettivi e delle norme su salute e sicurezza,</em> <em>differenziando le percentuali in proporzione al miglioramento</em> <em>energetico e sismico e mantenendo il 110% e la cessione del</em> <em>credito, in particolare per condomini, case popolari e più in generale</em> <em>per incapienti e cittadini a basso reddito”.</em></p>
</blockquote>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Cos&#8217;è e come si usa il cartongesso</title>
		<link>https://blog.fenealuil.it/2022/11/21/come-usare-cartongesso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione FENEALUIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 09:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog FENEALUIL]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[cartongesso]]></category>
		<category><![CDATA[Costruzioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.fenealuil.it/?p=2914</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cos’è il cartongesso, come si usa e quali sono i principali vantaggi derivanti dal suo impiego? Scopriamolo insieme. </p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Nell’edilizia e nelle Costruzioni in generale si fa ampio utilizzo di numerosi materiali</strong> &#8211; il principale dei quali è senza dubbio il <a href="https://blog.fenealuil.it/2022/08/17/cemento-armato/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>cemento armato</strong></a> &#8211; <strong>come, ad esempio, il cartongesso</strong>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Com’è facile intuire, si tratta di un <strong>materiale da costruzione</strong> composto da <strong>due strati di cartone e da uno strato centrale di gesso</strong>, molto diffuso nell’edilizia leggera per <strong>creare pareti divisorie, supporti o controsoffittature</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In effetti, grazie alle sue caratteristiche peculiari, <strong>il cartongesso è molto versatile e può essere utilizzato anche dai non operatori del Settore</strong>, magari appassionati di fai da te, che intendono eseguire dei piccoli lavori di rifinitura nella propria abitazione.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma <strong>cos’è il cartongesso, come si usa</strong> e <strong>quali sono i principali vantaggi derivanti dal suo impiego</strong>? Scopriamolo insieme.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cos’è il cartongesso</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Il cartongesso è un materiale da costruzione</strong>, destinato a opere di edilizia leggere, composto <strong>da due strati di cartone che racchiudono uno strato di solfato di calcio diidrato</strong>, comunemente detto <strong>gesso</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>I due fogli di cartone esterni fungono da armatura</strong>, un po’ come accade con l’acciaio nel cemento armato, mentre <strong>il gesso all’interno può essere trattato con l’aggiunta di particolari additivi</strong> al fine di conferire al pannello delle proprietà specifiche come, ad esempio, l’isolamento acustico e la resistenza al fuoco o all’umidità.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La sua invenzione è avvenuta per opera della US Gypsum Company (USG) nel 1916</strong>. Originariamente chiamato <em>&#8220;Sackett Board&#8221;</em>, dal nome della società di intonaci Sackett, una sussidiaria della USG, questo materiale è stato inizialmente venduto sotto forma di piccole piastrelle ignifughe, ma <strong>nel giro di pochi anni si è passati all’impiego di gesso multistrato e fogli di carta</strong>, per poi assumere la forma che noi tutti conosciamo in meno di un decennio.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>L’utilizzo del cartongesso rientra nell’ambito della cosiddetta muratura a secco</strong>, che consiste nell’assenza di malta o intonaco e di acqua. Non a caso in inglese si chiama <em>“drywall”</em>, che in italiano possiamo tradurre come <em>“muro asciutto”</em>. <strong>L’assenza di intonaco e acqua riduce sensibilmente non solo i tempi di costruzione della parete</strong>, ma anche quelli dell’asciugatura, molto lenti.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Com’è fatto il cartongesso</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Abbiamo spiegato che <strong>il cartongesso è composto da due strati di cartone che contengono uno strato di gesso</strong> e che quest’ultimo può essere trattato con speciali <strong>additivi</strong> per r<strong>endere i pannelli ignifughi, isolanti, resistenti all’umidità, alla muffa</strong>, e così via.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Il gesso è un minerale presente in natura</strong>, estratto da vari giacimenti, <strong>portato in fabbrica e miscelato con alcuni additivi</strong> (principalmente amido, polpa di carta ed emulsionanti o addensanti) e<strong> steso su un foglio di cartone fino a raggiungere uno spessore molto ridotto</strong>. In ultimo <strong>si inserisce il secondo strato esterno di cartone</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>In genere le dimensioni di un pannello di cartongesso sono le seguenti:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>spessore: </strong>in media​ è compreso fra 6 e 20 mm, a seconda degli additivi contenuti. In Italia lo spessore più diffuso è quello da 12,5 mm;</li>



<li><strong>altezza: </strong>in media è compresa fra i 60 e i 400 cm;</li>



<li><strong>larghezza:</strong> di solito è pari a 120 cm;</li>



<li><strong>peso:</strong> può variare a seconda degli additivi utilizzati e oscilla tra i 7 e gli 11 kg.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Quando si acquistano lastre di cartongesso, quindi, <strong>si può scegliere tra tagli differenti a seconda delle proprie esigenze</strong>.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Tipologie differenti di cartongesso: lettere A, H, E, F</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">A seconda delle proprietà applicate ai pannelli, i<strong>l cartongesso si differenzia in 4 tipologie</strong>, indicate con altrettante lettere dell’alfabeto;</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>cartongesso A: </strong>con questa lettera si indicano i pannelli in <strong>cartongesso standard</strong>. Idonei per la realizzazione di pareti divisorie, controsoffitti, librerie, cabine armadio, ecc.;&nbsp;</li>



<li><strong>cartongesso H:</strong> si riferisce ai pannelli <strong>idrorepellenti</strong>. Per indicare la capacità di assorbire l’acqua si affianca alla leggera H un numero (H1, H2, H3, ecc…). Sono indicati per eseguire pareti o strutture in ambienti più umidi, come bagno, cucina, cantina, ecc.;</li>



<li><strong>cartongesso E:</strong> questa lettera si applica ai pannelli in cartongesso <strong>destinati ad essere utilizzati negli esterni</strong>. Si tratta di veri manufatti cementizi, realizzati utilizzando reti in fibre di vetro al posto dei fogli di cartone, con all’interno una miscela di cemento, sabbie e pietrisco di origine vulcanica, il tutto rivestito con cemento;</li>



<li><strong>cartongesso F:</strong> a questa categoria appartengono i pannelli con proprietà <strong>ignifughe</strong>.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>A queste 4 tipologie di base vanno aggiunte anche alcune varianti:&nbsp;</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>cartongesso ad alta resistenza: </strong>questi pannelli presentano una elevata densità, quindi una maggiore resistenza agli urti. Oltre al gesso, lo strato centrale della lastra è composto anche da fibre di vetro, schiuma, amido, piccole percentuali di argilla e quarzo;</li>



<li><strong>cartongesso accoppiato con isolante:</strong> destinati all’insonorizzazione o all’isolamento termico degli ambienti, questi pannelli possono avere al loro interno rispettivamente della lana di vetro o del poliestere;</li>



<li><strong>cartongesso curvo</strong>: utilizzato per la realizzazione di pareti e manufatti curvi, ha uno spessore ridotto rispetto ai pannelli standard;</li>



<li><strong>cartongesso antimuffa:</strong> lo strato centrale prevede l’impiego, oltre al gesso, di fibre di vetro per rendere la parete più resistente e dura.&nbsp;</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">In base alla destinazione d’uso, quindi, <strong>si può optare per diverse tipologie di prodotto</strong>.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>A cosa serve il cartongesso?</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Grazie alla facilità di installazione, alle sue proprietà intrinseche e alla sua versatilità,<strong> il cartongesso viene utilizzato per tantissimi scopi</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">I principali sono, senz’altro, la realizzazione di <strong>pareti divisorie</strong>, non portanti, oppure di <strong>cabine armadio</strong> e <strong>controsoffittature</strong> (magari per il passaggio di fili e tubature, l’installazione di faretti o di impianti di condizionamento dell’aria), ma ha anche altri impieghi:&nbsp;</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>isolamento acustico</strong> di un ambiente;</li>



<li><strong><a href="https://blog.fenealuil.it/2022/08/01/cappotto-termico-esterno/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">isolamento termico</a></strong>;</li>



<li><strong>realizzazione di manufatti</strong>, come librerie, scaffali, archi, mobili, porte scorrevoli, rivestimenti per camini, ecc.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quali sono i vantaggi?</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Perché il cartongesso è così tanto diffuso nell’edilizia leggera e nel fai da te?<strong> Quali sono i vantaggi derivanti dal suo impiego?&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Vediamoli insieme:&nbsp;</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>è un materiale economico e di facile reperimento;</li>



<li>è molto versatile;</li>



<li>si adatta in modo perfetto alle varie esigenze, potendolo tagliare nelle forme e nelle dimensioni desiderate;</li>



<li>è facile da installare;</li>



<li>velocizza sensibilmente i tempi di esecuzione dei lavoro;</li>



<li>presenta una manutenzione rapida e semplice.&nbsp;</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Queste caratteristiche rendono <strong>il cartongesso il materiale d’elezione per la realizzazione di opere di edilizia leggera e di interior design</strong>.&nbsp;</p>
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		<title>Quanti sono i proprietari di casa in Italia?</title>
		<link>https://blog.fenealuil.it/2022/11/09/proprietari-di-casa-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione FENEALUIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 09:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog FENEALUIL]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Approfondiamo insieme i dati OCSE e ISTAT e cerchiamo di capire quanti sono i proprietari di casa in Italia.  </p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>In Italia la cultura della casa di proprietà è da tempo molto radicata</strong>, in particolare a partire dal secondo dopoguerra, e <strong>nella maggior parte dei casi si tratta di immobili già acquisiti</strong>, sui quali quindi non grava nessun mutuo ipotecario.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Contrariamente a quanto si possa pensare, però, <strong>non siamo il Paese con la percentuale di case di proprietà più alta in Europa</strong>, con un trend in calo rispetto agli anni precedenti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infatti, <strong>la situazione fotografata dal </strong><a href="https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/wdn-20211230-1" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Eurostat nel 2020</strong></a><strong> era la seguente</strong>: </p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/11/casa-di-proprieta-e-casa-in-affitto-OCSE.jpg" alt="casa di proprieta e casa in affitto OCSE" class="wp-image-2906" width="1200" height="725" srcset="https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/11/casa-di-proprieta-e-casa-in-affitto-OCSE.jpg 1200w, https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/11/casa-di-proprieta-e-casa-in-affitto-OCSE-980x592.jpg 980w, https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/11/casa-di-proprieta-e-casa-in-affitto-OCSE-480x290.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1200px, 100vw" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Come si evince dal grafico,<strong> in Italia la percentuale di proprietari di case nel 2020 era pari al 75,1%, contro una media UE del 70%</strong>. Le quote più elevate si registrano invece nei Paesi dell’est Europa, con la Romania che si attesta al 96,1%.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo i <strong>dati pubblicati a settembre dall’ISTAT</strong>, però, l<strong>a quota di proprietari di casa è diminuita nel nostro Paese</strong> in relazione al totale dei titoli abitativi.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Approfondiamo insieme e <strong>cerchiamo di capire quanti sono i proprietari di casa in Italia</strong>.&nbsp;&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>I dati ISTAT sulle case di proprietà</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’ISTAT, l’Istituto Nazionale di Statistica, ha pubblicato nel settembre del 2022 il rapporto intitolato <a href="https://www.istat.it/it/files//2022/09/Istat-Audizione-Politiche-per-la-Casa_06_09_22.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><em>“Gruppo di lavoro sulle politiche per la casa e l’emergenza abitativa</em>”</strong></a>, al cui interno troviamo il capitolo <strong><em>“Il titolo di godimento dell’abitazione e la tipologia di abitazione”</em></strong>, nel quale sono riportati i <strong>dati aggiornati al 2021 sulle case di proprietà o in affitto in Italia.</strong> </p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Ecco cosa emerge dal rapporto ISTAT:&nbsp;</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>18,2 milioni di famiglie (pari al <strong>70,8% del totale</strong>) sono <strong>proprietarie dell’abitazione in cui vivono</strong>;</li>



<li>5,2 milioni (il <strong>20,5%</strong>) vivono in <strong>affitto</strong>;</li>



<li>2,2 milioni (l’<strong>8,7%</strong>) dispongono dell’abitazione in <strong>usufrutto</strong> o a <strong>titolo gratuito</strong>;</li>



<li>le famiglie proprietarie di un’abitazione e che pagano un <strong>mutuo</strong> rappresentano il <strong>12,8% del totale</strong> (circa 3,3 milioni di famiglie).</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">In termini numerici,<strong> gli individui che vivono in case di proprietà sono</strong> <strong>42,7 milioni (72,5%)</strong>, mentre <strong>11,8 milioni (20,0%) vivono in affitto e 4,4 milioni (7,6%) in usufrutto o in uso gratuito</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quindi, alla <strong>domanda </strong><strong><em>“quanti sono i proprietari di casa in Italia?” </em></strong>possiamo <strong>rispondere</strong> dicendo che si tratta del <strong>70,8% delle famiglie, pari a 42,7 milioni di individui</strong>.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Proprietari di casa in Italia: ripartizione geografica</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Dal punto di vista territoriale, l’ISTAT illustra una situazione alquanto omogenea, con alcune <strong>differenze minime tra Nord, Centro e Mezzogiorno</strong>. </p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/11/proprietari-di-casa-in-Italia.jpg" alt="proprietari di casa in Italia" class="wp-image-2907" width="1200" height="356" srcset="https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/11/proprietari-di-casa-in-Italia.jpg 1200w, https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/11/proprietari-di-casa-in-Italia-980x291.jpg 980w, https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/11/proprietari-di-casa-in-Italia-480x142.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1200px, 100vw" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Come si può leggere nella tabella, <strong>i tassi di affitto sono più elevati al Nord Italia, con il 22,2%</strong>, che registra anche la <strong>percentuale più alta di proprietà con mutuo (15,1%)</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>I tassi di affitto sono più bassi al Centro, con il 17,5%</strong>, che registra però anche la <strong>percentuale più alta di proprietà senza mutuo</strong>, pari al <strong>61,2%</strong>, di poco superiore al <strong>Mezzogiorno</strong>, che si assesta al <strong>61%</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Al Sud, invece, il 19,7% delle famiglie vive in affitto e solo il 9,1% ha un mutuo in corso</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>La casa e la condizione economica delle famiglie</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>rapporto dell’ISTAT</strong> si concentra in particolare sulla <strong>condizione economica delle famiglie in relazione al titolo di godimento dell’abitazione</strong> in cui risiedono.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quello che emerge è alquanto prevedibile, ovvero che <strong>le famiglie con redditi più bassi vivono in affitto</strong>.&nbsp;</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em>“L’affitto è più diffuso tra le famiglie meno abbienti. Nel quinto di famiglie più povero (quelle cioè con un reddito equivalente inferiore al primo quintile), la percentuale di quelle in affitto è pari al 31,8%; tale valore scende al 24,5% nel secondo quinto, rimanendo al di sopra della media nazionale. La percentuale si riduce all’11,3% tra le famiglie più benestanti (quelle che appartengono all’ultimo quinto di reddito equivalente).”</em></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>L’incidenza di povertà assoluta è maggiore tra le famiglie che vivono in affitto</strong>. Si legge nel rapporto che:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em>“le oltre 889 mila famiglie povere in affitto corrispondono al 45,3% di tutte le famiglie povere, con un’incidenza di povertà assoluta pari al 18,5%, contro il 4,3% di quelle che vivono in abitazioni di proprietà.”</em></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>L’affitto risulta la soluzione più diffusa anche tra:&nbsp;</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>le famiglie di più recente costituzione;</li>



<li>il 47,8% delle persone sole con meno di 35 anni;</li>



<li>il 39,9% delle giovani coppie senza figli;</li>



<li>le persone sole di 35-64 anni (33,2%);&nbsp;</li>



<li>le famiglie monogenitore con figli minori (30,8%);</li>



<li>le famiglie con almeno tre minori (33,7%);</li>



<li>il 35,5% delle famiglie in cui il principale percettore di reddito è disoccupato;</li>



<li>il 68,5% delle famiglie con stranieri.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Come accennato, <strong>le famiglie meno abbienti riescono con più difficoltà a sostenere il peso finanziario di un mutuo</strong>. In generale, quelle che accedono con più frequenza a un mutuo sono le famiglie di più recente costituzione. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Invitiamo a <strong>consultare il rapporto integrale</strong> per maggiori dettagli e per visualizzare le tabelle con tutti i dati raccolti dall’ISTAT.</p>
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		<title>Le malattie professionali e le iniziative messe in campo nel settore Edile</title>
		<link>https://blog.fenealuil.it/2022/11/02/malattie-professionali-settore-edile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione FENEALUIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 09:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog FENEALUIL]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie professionali]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ecco le azioni intraprese da FenealUil per migliorare la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni del settore edile.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Nell’ambito della <strong><a href="https://blog.fenealuil.it/2021/06/07/strategia-salute-e-sicurezza-lavoro/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sicurezza sul lavoro</a></strong> il tema delle <strong><a href="https://blog.fenealuil.it/2021/08/16/inail-infortuni-malattie-professionali-2020/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">malattie professionali</a></strong> è spesso messo poco in risalto con il rischio di essere sottovalutato nonostante i dati continuino ad essere drammatici e <strong>tantissimi sono le lavoratrici e i lavoratori che si ammalano e muoiono</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Nel 2021 le malattie professionali denunciate all’Inail sono state 55.205</strong>,<strong> in crescita del 22,8%</strong> rispetto alle 44.948 del 2020. Ne è stata riconosciuta la causa professionale al 37,2%. <strong>Le denunce riguardano le malattie e non i lavoratori ammalati</strong>, che sono oltre 38.290, il 40,3% dei quali per causa professionale riconosciuta. <strong>I lavoratori con malattie asbesto-correlate riconosciute protocollate nel 2021 sono 948</strong>. <strong>I lavoratori deceduti nel 2021 con riconoscimento di malattia professionale sono stati 820</strong>, il 23,6% in meno rispetto ai 1.073 del 2020, di cui 154 per silicosi/asbestosi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È indiscutibile, che<em> </em><strong><em>“il cantiere edile” </em>sia un luogo di lavoro ad elevato rischio per la salute dei lavoratori</strong>, non solo in termini di eventi infortunistici, ma anche di malattie a più lenta, spesso silenziosa, ma progressiva evoluzione. Infatti, nel corso dell’ultimo quinquennio, <strong>i dati relativi alle malattie professionali denunciate all’Inail dai lavoratori che operano nelle costruzioni, sono in significativo aumento</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In coerenza anche con gli obiettivi al<strong> nuovo quadro strategico per la sicurezza e la salute sul lavoro 2021/2027 europeo e nazionale</strong>, è stato prioritario per la <strong>Feneal adoperarsi per migliorare la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni del settore delle costruzioni</strong> e a tal proposito, vogliamo evidenziare alcune importanti iniziative, promosse e sviluppate nel corso di questo anno dalle parti sociali edili, tramite il sistema bilaterale del comparto.</p>



<h2 class="wp-block-heading">1. Corso nazionale di aggiornamento per RLST</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La prima, è un <strong>corso nazionale di aggiornamento per <a href="https://blog.fenealuil.it/2021/11/22/rls-sicurezza-cantieri/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">RLST</a> <em>“La salute in edilizia: il ruolo del RLST per la prevenzione delle malattie professionali”</em> </strong>promosso dal sistema bilaterale edile in collaborazione con i Patronati. Un percorso formativo che ha visto la partecipazione di tutti gli RLST del comparto delle costruzioni. Il corso, durato circa sei mesi, è stato strutturato in 8 moduli per un totale di 24 ore complessive per ciascun gruppo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’obiettivo generale del corso, è stato quello di<strong> rafforzare le competenze e la preparazione degli RLST con particolare riferimento alle tematiche inerenti le malattie professionali</strong>, dagli aspetti normativi al ruolo del medico competente e dell’attività di sorveglianza sanitaria che esso svolge nelle imprese. Le diverse malattie professionali oggi riconosciute, con un approfondimento dei rischi specifici responsabili della loro possibile insorgenza: <strong>rischi ergonomici, rischi fisici, rischi biologici, rischio chimico</strong>; e infine il tema delle<strong> tutele assicurative Inail e il Fondo Vittime Amianto</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un corso completo che si è avvalso dell’esperienza fondamentale dei patronati che da anni si occupano di questo tema attraverso le pratiche di riconoscimento richieste dai lavoratori e che <strong>consentirà ai nostri RLST di svolgere in tutti i luoghi di lavoro il proprio ruolo in maniera ancora più efficace e costruttiva</strong>, e interagendo con lavoratori, datori di lavoro, RSPP, CSE e organi di vigilanza per contribuire a migliorare la gestione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori edili.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>2. Campagna nazionale d&#8217;informazione &#8220;Occhio all&#8217;Amianto&#8221;</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La seconda iniziativa promossa, è stata la <strong>campagna nazionale d’informazione <em>“Occhio all’Amianto”</em></strong>. Anche questa <strong>promossa dalla FenealUil e realizzata dalle parti sociali tramite gli enti bilaterali per la sicurezza e la formazione dell’edilizia</strong>. In considerazione dell’<strong>utilizzo dell’amianto in Italia</strong>, effettuato in maniera massiva e diffusa dagli anni della ricostruzione post-bellica e del boom economico fino ai primi anni ‘90, la sua rimozione, per <strong>ridurre ed eliminare i rischi di contaminazione</strong>, avrebbe richiesto maggiore incisività, sia legislativa sia economica, quanto meno proporzionata alla sua diffusa presenza e comunque programmata. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, i recenti provvedimenti per rilanciare l’edilizia nel privato, attraverso il <strong><a href="https://blog.fenealuil.it/2021/04/19/superbonus110-come-funziona/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bonus 110%</a></strong>, hanno di fatto <strong>incrementato gli interventi sul patrimonio edile esistente già realizzato ante 92/94</strong> e i cantieri di ristrutturazione sono enormemente aumentati con il <strong>crescente rischio per imprese e lavoratori di imbattersi nell’amianto</strong>. Imprese e lavoratori in molti casi non bene informati e poco consapevoli dei comportamenti da assumere al rinvenimento di tale sostanza nei cantieri. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Per tale motivo, gli organismi paritetici nazionali hanno deciso di intensificare il proprio impegno, attraverso CPT e Scuole Edili nel territorio, con una specifica ed efficace <strong>campagna destinata al settore, per trasmettere informazioni chiare e di facile interpretazione, sui rischi derivanti dalla presenza dell’amianto</strong>. L’obiettivo è stato quello di divulgare più capillarmente possibile, anche attraverso i social, le necessarie informazioni per <strong>destare attenzione ed interesse, suscitare buone prassi, fare assumere da parte delle imprese e dei lavoratori comportamenti virtuosi dettati da consapevole prevenzione</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La campagna, strutturata in diversi steps di avanzamento, consta nella <strong>diffusione di materiali divulgativi contenenti informazioni chiare e di facile interpretazione</strong> confezionati per la stampa tipografica in diversi formati e tipologie.<br>È stato realizzato, inoltre, il sito <strong><a href="http://www.occhioallamianto.it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">www.occhioallamianto.it</a></strong> che contiene tutte le informazioni riportate nei materiali cartacei che sono facilmente scaricabili in alta definizione all’indirizzo <strong><a href="https://occhioallamianto.it/materiali/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://occhioallamianto.it/materiali/</a></strong>.<br><br>La campagna proseguirà con un breve video con cui verranno ulteriormente rafforzati i messaggi e le informazioni riportate nel corso della campagna informativa.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>3. Rinnovo Contrattuale Edile</strong><br></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La terza iniziativa è contenuta invece nell’ultimo <strong><a href="https://blog.fenealuil.it/2022/04/01/rinnovo-contratto-edilizia/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rinnovo contrattuale edile</a> sottoscritto con Ance e Cooperative</strong>, allegato XX, del 3 marzo 2022. Con cui si dà avvio al <strong>progetto nazionale di </strong><em><strong>‘Sorveglianza sanitaria’</strong></em>, in via sperimentale per 3 anni, al fine di <strong>aumentare e rafforzare la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel cantiere</strong>. L’obiettivo, è quello di mutualizzare la sorveglianza sanitaria tramite gli enti bilaterali di settore per riuscire ad <strong>offrire a tutti i lavoratori visite mediche certe e complete che possano prevenire il più possibile le malattie e gli infortuni</strong>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, con tale gestione coperta interamente dalle risorse del sistema bilaterale sia nazionale che territoriale, si potrà <strong>costruire una banca dati per analizzare e monitorare al meglio lo stato di salute della manodopera edile del paese</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>4. Fondo Sanitario Integrativo</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Oltre al progetto nazionale sulla sorveglianza sanitaria ricordiamo che da ottobre 2020 <strong>è attivo anche il fondo sanitario integrativo di settore, Sanedil</strong>, con lo scopo di<strong> fornire agli iscritti e ai familiari assistenza sanitaria e socio sanitaria integrativa </strong>a quella fornita dal Servizio Sanitario Nazionale, che potrà mettere in campo specifiche campagne e pacchetti preventivi o di screening proprio allo scopo di <strong>rafforzare al meglio la prevenzione e il monitoraggio dei fattori di rischio per la salute dei lavoratori.</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Obiettivo &#8220;Zero Morti sul Lavoro&#8221;</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’insieme di queste iniziative promosse dal sindacato, unite a molte altre messe in campo in tema di salute e sicurezza, rappresenta un esempio di azione concreta pensata proprio in virtù di una <strong>maggiore prevenzione, per responsabilizzare e contribuire a migliorare la gestione dei rischi nel comparto dell’edilizia</strong>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, <strong>occorre andare avanti ed agire in maniera sinergica per riuscire a arrivare all’obiettivo ZERO MORTI SUL LAVORO</strong>, una battaglia da vincere con norme e sanzioni certe ma anche e soprattutto con formazione, prevenzione e cultura della sicurezza. </p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Per la Feneal come per la Uil si tratta di una battaglia di civiltà che va combattuta insieme, lavorando in squadra e in sinergia con le parti sociali, gli organi ispettivi, il sistema di formazione, imprese e lavoratori</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em><strong>di Stefano Costa – Segretario Nazionale</strong></em></p>



<p class="wp-block-paragraph">*<strong><em>Contributo pubblicato nella newsletter UIL Sicurezza in rete, ottobre 2022</em></strong></p>
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		<title>Cos&#8217;è una pompa di calore e perché installarne una</title>
		<link>https://blog.fenealuil.it/2022/10/26/pompa-di-calore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione FENEALUIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 10:22:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog FENEALUIL]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[pompa di calore]]></category>
		<category><![CDATA[Superbonus 110]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.fenealuil.it/?p=2870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vediamo insieme cos’è e come funziona una pompa di calore, quali vantaggi apporta e perché se ne raccomanda l’installazione. </p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">L’<strong>efficientamento energetico di un edificio</strong>, obiettivo principale del <strong><a href="https://blog.fenealuil.it/2021/04/19/superbonus110-come-funziona/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Superbonus 110%</a></strong>, non prevede solo interventi edili, come l’applicazione di un <strong>cappotto termico</strong> lungo le pareti perimetrali dell’immobile, ma anche <strong>l’installazione di dispositivi per il riscaldamento e il raffrescamento a basso impatto ambientale</strong>. Un esempio è, senza dubbio, la<strong> pompa di calore</strong>, una tecnologia che consente di <strong>riscaldare o rinfrescare casa consumando molta meno energia rispetto agli impianti di climatizzazione tradizionali</strong>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">I <strong>consumi energetici derivanti dall’utilizzo di impianti di riscaldamento o raffrescamento</strong> residenziali (e non) rappresentano infatti<strong> una quota importante</strong> <strong>del consumo energetico totale italiano</strong>, raggiungendo, secondo <strong><a href="http://www.infea.basilicata.it/op4.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">l’ENEA</a></strong>, circa il <strong>20%</strong>, con conseguente produzione di CO2. </p>



<p class="wp-block-paragraph">I sistemi a <strong>pompa di calore</strong> consentono di <strong>ridurre questi consumi</strong>, quindi le emissioni di gas climalteranti e anche i <strong>costi in bolletta</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vediamo insieme <strong>cos’è e come funziona una pompa di calore</strong> e perché se ne raccomanda l’installazione.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cos’è una pompa di calore</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Tecnicamente, <strong>una pompa di calore è un dispositivo in grado di trasferire calore da un ambiente a temperatura più bassa a un altro a temperatura più alta</strong>, utilizzando la tecnologia alla base anche del frigorifero o del condizionatore d’aria.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Però, mentre il frigorifero e il condizionatore svolgono una funzione di raffrescamento, <strong>le pompe di calore sono apparecchi che svolgono una doppia funzione</strong>, ovvero raffreddano l&#8217;aria in estate e la riscaldano in inverno, invertendo il ciclo di funzionamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Ma</strong> <strong>com’è fatto un sistema a pompa di calore? Approfondiamo insieme</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Come funziona un sistema a pompa di calore</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Con pompa di calore si intende un<strong> sistema a circuito chiuso</strong>, al cui interno è presente un <strong>liquido chiamato “</strong><strong><em>frigorigeno”</em></strong> che può assumere uno stato liquido o gassoso a seconda della temperatura o della pressione esercitata.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Il circuito chiuso è composto da quattro elementi</strong>, ognuno dei quali svolge una funzione specifica:&nbsp;</p>



<ol class="wp-block-list"><li>un <strong>compressore</strong>: il fluido allo stato gassoso e a bassa pressione, proveniente dall’evaporatore, viene compresso e portato a una pressione più elevata;</li><li>un <strong>condensatore</strong>: il fluido, dopo essere stato portato ad alta pressione, si riscalda e passa dallo stato gassoso a quello liquido, rilasciando il calore precedentemente assorbito verso l’esterno attraverso vari sistemi (serpentine, convettori, canalizzazione);</li><li>una <strong>valvola di espansione</strong>, in cui il fluido si trasforma in parte in vapore, raffreddandosi;</li><li>un evaporatore, in cui il fluido assorbe calore dall’esterno ed <strong>evapora</strong> completamente.&nbsp;</li></ol>



<p class="wp-block-paragraph">Quindi, i<strong>l fluido in forma gassosa viene compresso ad alta pressione e portato allo stato liquido, rilasciando calore, per poi essere raffreddato </strong>e portato nuovamente allo stato gassoso iniziale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo<strong> schema elaborato da ENEA </strong>mette bene in evidenza il processo di <strong>funzionamento della pompa di calore</strong>.</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/10/pompa-di-calore-funzionamento.jpg" alt="pompa di calore funzionamento" class="wp-image-2872" width="1138" height="1224" srcset="https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/10/pompa-di-calore-funzionamento.jpg 1138w, https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/10/pompa-di-calore-funzionamento-980x1054.jpg 980w, https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/10/pompa-di-calore-funzionamento-480x516.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1138px, 100vw" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Sintetizzando,<strong> questo circuito chiuso consente di riscaldare e raffreddare il liquido, assorbendo e rilasciando calore</strong>, in un equilibrio molto efficiente dal punto di vista energetico.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Perché installare un impianto a pompa di calore</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Sostituire gli impianti di climatizzazione e riscaldamento tradizionali</strong>, basati principalmente sull’impiego di fonti fossili, <strong>con un sistema a pompa di calore, consente di ottimizzare i consumi</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infatti, <strong>il vantaggio principale di questa tecnologia è la sua capacità di produrre molta più energia, sotto forma di calore, di quella consumata per il suo funzionamento</strong>, e questo perché assorbe calore dall’ambiente esterno, dall’aria o dall’acqua.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si stima che <strong>per ogni kWh di energia elettrica consumato il sistema fornirà 3 kWh (2.580 kcal) di calore al mezzo da riscaldare</strong>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo si traduce, com’è facile intuire, in una <strong>migliore efficienza energetica, </strong>in un<strong> minor impatto ambientale</strong> e in una <strong>consistente riduzione dei costi in bolletta</strong>.</p>
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		<title>Come comprare casa su carta</title>
		<link>https://blog.fenealuil.it/2022/10/11/come-comprare-casa-su-carta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione FENEALUIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 15:15:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog FENEALUIL]]></category>
		<category><![CDATA[Comprare casa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.fenealuil.it/?p=2840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cosa vuol dire comprare casa su carta, come si procede e quali sono i vantaggi e le tutele per l’acquirente? Scopriamolo insieme. </p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Quando si decide di <strong>acquistare casa</strong> le opzioni da valutare sono essenzialmente tre, ovvero <strong>scegliere un immobile pronto all’uso</strong>, puntare su una <strong>casa da ristrutturare</strong> o <strong>comprare una casa su carta</strong>.&nbsp;&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Com’è facile intuire, <strong>la scelta è condizionata dalle esigenze dell’acquirente</strong>, perché è chiaro che quando si ha la necessità o il desiderio di usufruire dell’immobile per andarci a vivere subito l’unica opzione valida resta la prima, ovvero prendere una casa pronta all’uso.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma <strong>se l’acquisto è programmato con largo anticipo</strong>, ad esempio in vista di un matrimonio o del passaggio a una soluzione più adatta alle nuove esigenze familiari, <strong>si può puntare anche su una casa da ristrutturare o su una casa su carta</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma <strong>cosa vuol dire comprare casa su carta</strong>, come si procede e quali sono i vantaggi e le tutele per l’acquirente? Scopriamolo insieme.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cosa vuol dire comprare casa su carta</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Come suggerisce l’espressione stessa, <strong>comprare casa su carta vuol dire acquistare un immobile prima che venga costruito o completato</strong>, scegliendo sulla base del progetto realizzato dall&#8217;impresa edile.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Certo, <strong>comprare casa su carta è più complesso rispetto all’acquisto di un immobile esistente, perché non è possibile visionarla prima</strong>, e l’ostacolo principale resta la capacità, da parte dell’acquirente, di immaginare il prodotto finito nel quale, poi, andrà a vivere.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Rispetto al passato, quando si sceglieva la casa letteralmente su carta, in quanto i progetti erano effettivamente realizzati solo in forma cartacea e/o con dei modellini in scala, <strong>oggi è possibile visualizzare il risultato finale grazie a progetti in 3D fotorealistici davvero molto dettagliati</strong>, favorendo il processo di acquisto.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, <strong>comprare casa su carta garantisce alcuni innegabili vantaggi</strong>.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quali sono i vantaggi dell’acquisto su carta</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Comprare casa su carta è un po’ un azzardo</strong>, un salto nel buio se vogliamo, ma &#8211; per mutuare un’espressione del settore finanziario &#8211; <strong>a un rischio maggiore corrispondono anche rendimenti più elevati</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso specifico, <strong>l’acquisto di un immobile su progetto garantisce al soggetto interessato alcuni vantaggi concreti</strong>:&nbsp;</p>



<ol class="wp-block-list"><li><strong>scegliere l&#8217;unità immobiliare <em>“dei propri sogni”</em></strong>, mentre nella compravendita di case già esistenti è necessario<em> “accontentarsi”</em> di quello che è sul mercato;</li><li><strong>bloccare il prezzo di vendita</strong>, attraverso il pagamento di una caparra, con conseguente risparmio rispetto all’acquisto di una casa esistente. Un prezzo più basso rende inoltre più agevole l’accesso a un mutuo, ferme restando le verifiche che gli istituti sono tenuti a fare prima della delibera;</li><li><strong>personalizzare l’unità immobiliare scelta</strong>, scegliendo ad esempio le finiture, le mattonelle, il colore delle pareti, alcuni dettagli decorativi, e così via;</li><li><strong>controllare l’avanzamento dei lavori</strong> e assicurarsi che tutto venga svolto nel modo migliore;</li><li><strong>acquistare una casa nuova, mai abitata prima</strong>, e nella quale quindi non saranno presenti eventuali interventi correttivi, magari maldestri, eseguiti dai precedenti proprietari. </li></ol>



<p class="wp-block-paragraph">A questi vantaggi vanno anche aggiunte alcune<strong> garanzie e tutele previste dalla normativa vigente</strong> per proteggere gli acquirenti di case su carta.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quali sono le tutele previste</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">In caso di <strong>acquisto di un immobile in costruzione o sulla carta</strong>, la legge prevede infatti una serie di <strong>tutele a favore dell’acquirente </strong>nei confronti dei rischi che possono presentarsi fino alla stipula del rogito, ad esempio il fallimento del costruttore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quali sono queste tutele? Le elenca il <a href="https://www.notariato.it/it/casa/comprare-casa-dal-costruttore/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Consiglio Nazionale del Notariato</strong></a> sul proprio sito web:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>è raccomandato disciplinare in modo molto accurato il contenuto del <strong>contratto preliminare</strong>;</li><li>è previsto l’obbligo, per il venditore, di rilasciare <strong>fideiussione bancaria o assicurativa </strong>a garanzia delle somme versate o da versare dall’acquirente, fino al raggiungimento del rogito finale;</li><li>è previsto l’obbligo, per il costruttore, di rilasciare all’acquirente una <strong>polizza assicurativa della durata di almeno 10 anni </strong>per proteggerlo dagli eventuali danni all’edificio;</li><li>è necessario il <strong>frazionamento del mutuo</strong> e dell’ipoteca del costruttore prima della stipula del contratto di vendita;</li><li><strong>è vietato al notaio di procedere alla vendita in assenza del titolo per il frazionamento</strong>, oppure della cancellazione dell’ipoteca ove non ci sia accollo di mutuo;</li><li>è previsto per l’acquirente un <strong>diritto di prelazione all’acquisto all’incanto o all’asta</strong> qualora si tratti di abitazione adibita a residenza principale.</li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">Queste tutele sono state introdotte con il <a href="https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/05122dl.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>decreto legislativo n. 122/2005</strong></a>, contenente <em>“Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210”</em>, per <strong>proteggere l’acquirente dai rischi intrinseci che possono caratterizzare questo tipo di compravendita immobiliare</strong>, in particolare dal fallimento del costruttore. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Per approfondire più nel dettaglio tutti questi aspetti, invitiamo a <strong>consultare la guida redatta dal Notariato</strong>, disponibile <a href="https://www.notariato.it/sites/default/files/Le_guide_per_il_cittadino_Acquisto_in_costruzione_set_14.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>qui</strong></a>.</p>
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		<title>Bonus Fotovoltaico 2022: cos&#8217;è e come richiederlo</title>
		<link>https://blog.fenealuil.it/2022/09/28/bonus-fotovoltaico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione FENEALUIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 10:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog FENEALUIL]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[bonus edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[bonus fotovoltaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.fenealuil.it/?p=2633</guid>

					<description><![CDATA[<p>Approfondiamo insieme e cerchiamo di capire meglio cos’è il Bonus Fotovoltaico 2022, come richiederlo e a chi è rivolto. </p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">All’interno del filone delle <strong>agevolazioni fiscali in ambito edilizio</strong> merita di essere menzionato anche il cosiddetto <strong>Bonus Fotovoltaico 2022</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il bonus è stato introdotto con la <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Legge di Bilancio 2022</strong></a> e, più di preciso, con il comma 812 dell’articolo unico che la compone, dove si legge quanto segue: </p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p><em>“Ai fini dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche, ai</em> <em>contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3</em> <em>milioni di euro per l&#8217;anno 2022, un credito d&#8217;imposta per le spese</em> <em>documentate relative all&#8217;installazione di sistemi di accumulo</em> <em>integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti</em> <em>rinnovabili anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi</em> <em>per lo scambio sul posto di cui all&#8217;articolo 25-bis del decreto-legge</em> <em>24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11</em> <em>agosto 2014, n. 116. [&#8230;]”</em></p></blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Approfondiamo insieme e cerchiamo di capire meglio <strong>cos’è il Bonus Fotovoltaico 2022 e come richiederlo</strong>.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cos’è il Bonus Fotovoltaico 2022</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Come si può leggere nel testo di legge, è prevista una <strong>agevolazione per l’installazione di sistemi di accumulo di energia da fonte rinnovabile</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Più nello specifico, si tratta di un <strong>credito d’imposta</strong> e non di un bonus elargito in denaro al beneficiario. Cosa vuol dire? Il credito d’imposta consiste in un <strong>credito nei confronti dello Stato che può essere goduto riducendo l&#8217;ammontare di debiti o imposte dovute</strong>; in alcuni casi viene restituito attraverso la dichiarazione dei redditi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Semplificando, <strong>la somma alla quale si ha diritto per aver usufruito del Bonus Fotovoltaico 2022 può essere utilizzata per pagare le tasse</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>In realtà l’utilizzo dell’espressione Bonus Fotovoltaico è poco accurata</strong>, perché fa pensare all’esistenza di una misura dedicata, ma non è proprio così. Infatti, è possibile <strong>usufruire di questo bonus</strong> per l’installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile <strong>nell’ambito delle agevolazioni finalizzate alla cosiddetta </strong><strong><em>“Riqualificazione energetica”</em></strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Chiariamo meglio questo aspetto.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Come richiedere il Bonus?</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Come accennato, <strong>non esiste un vero e proprio</strong><strong><em> “Bonus Fotovoltaico”</em></strong>, perché ci si muove in realtà all’interno delle <strong>azioni di riqualificazione energetica per le quali è riconosciuta una detrazione fiscale</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Come spiega l’Agenzia delle Entrate, <strong>l&#8217;agevolazione consiste in una detrazione dall&#8217;Irpef o dall&#8217;Ires</strong> ed è concessa quando si eseguono <strong>interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, tra cui anche l&#8217;installazione di pannelli solari</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quindi, <strong>è possibile usufruire di questo bonus essenzialmente attraverso tre canali:&nbsp;</strong></p>



<ul class="wp-block-list"><li>il <strong>bonus ristrutturazione</strong>,<strong> o Bonus Casa</strong>, con detrazione del 50% da recuperare in 10 anni nella dichiarazione dei redditi;</li><li>il<strong> <a href="https://blog.fenealuil.it/2022/07/06/superbonus-110-a-rischio/" target="_blank">Superbonus 110%</a></strong>, con il quale si recupera il 110% della spesa in 5 anni;</li><li><strong>Ecobonus 65%</strong>, con detrazione al 65%.</li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">Approfondiamo.&nbsp;</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>1. Bonus Fotovoltaico con Bonus Ristrutturazione</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Chi decide di <strong>installare impianti fotovoltaici</strong> può usufruire del <strong>Bonus Ristrutturazione</strong>, altrimenti noto come <strong>Bonus Casa</strong>, prorogato fino al 31 dicembre 2024 e che dà diritto a una <strong>detrazione Irpef del 50% in 10 anni</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con questa agevolazione è possibile <strong>coprire i costi di manodopera, progettazione, perizie e sopralluoghi, oltre a Iva, imposta di bollo e autorizzazioni</strong>, necessari per l&#8217;installazione dei pannelli solari, per un <strong>totale massimo di spesa che non può superare i 96mila euro</strong> per singola unità abitativa.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>2. Bonus Fotovoltaico con Superbonus 110%</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">È possibile <strong>usufruire delle agevolazioni relative all’installazione di impianti fotovoltaici attraverso il <a href="https://blog.fenealuil.it/2021/04/19/superbonus110-come-funziona/" target="_blank">Superbonus 110%</a></strong>, che si applica alle <strong>spese sostenute per l’installazione di: </strong></p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>impianti solari fotovoltaici </strong>connessi alla rete elettrica su edifici, o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;</li><li><strong>sistemi di accumulo integrati </strong>negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.</li></ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>L’agevolazione è però subordinata a due condizioni:&nbsp;</strong></p>



<ul class="wp-block-list"><li>l’installazione degli impianti deve essere eseguita congiuntamente a uno degli <strong>interventi trainanti di isolamento termico </strong>delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché antisismici;</li><li><strong>cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) dell’energia non auto-consumata</strong> in sito o non condivisa per l’autoconsumo.&nbsp;</li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">L’agevolazione si applica alle spese di installazione degli impianti fotovoltaici <strong>fino a un massimo di € 48.000,00 per singola unità immobiliare</strong> e, comunque,<strong> nel limite di spesa di € 2.400,00 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto</strong>. Per quanto riguarda, invece, i <strong>sistemi di accumulo</strong>, <strong>il limite di spesa è fissato a € 1.000,00 per ogni kWh di capacità di accumulo</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>3. Bonus Fotovoltaico con Ecobonus 65%</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Infine, è possibile <strong>usufruire delle agevolazioni di riqualificazione energetica tramite l’Ecobonus</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nello specifico, si fa riferimento ai <strong>collettori solari</strong>, ovvero i <strong>pannelli solari termici</strong>, utilizzati per produrre<strong> acqua calda sanitaria e per i riscaldamenti</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo caso <strong>la detrazione spettante è pari al 65% della spesa sostenuta</strong>, fino a un massimo di<strong> € 60.000,00 per unità immobiliare</strong>.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Chi può richiedere il bonus?</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il Bonus Fotovoltaico 2022 segue le medesime <strong>prescrizioni previste per le agevolazioni indicate, ovvero il Bonus Ristrutturazione, il <a href="https://blog.fenealuil.it/2023/02/06/come-cambia-superbonus-110/" target="_blank" rel="noopener">Superbonus 110%</a> e l’Ecobonus</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per tutti i dettagli, invitiamo a <strong>consultare il sito dell&#8217;ENEA</strong>, cliccando <a href="https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>qui</strong></a>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Queste misure si rivolgono alle <strong>persone fisiche</strong> e si applicano alle <strong>spese sostenute nel lasso di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 </strong>(tramite bonifico parlante).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ricordiamo che, come riportato all’inizio dell’articolo, <strong>il bonus spetta anche se l’impianto di produzione, al quale il sistema di accumulo deve essere integrato, è già esistente</strong> e beneficia “<em>degli incentivi</em> <em>per lo scambio sul posto di cui all&#8217;articolo 25-bis del decreto-legge</em> <em>24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11</em> <em>agosto 2014, n. 116”</em>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Modello semplificato</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>Ministero della transizione ecologica (MITE) </strong>ha firmato il <a href="https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/dm_297_02_08_2022.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>decreto n. 297 del 2 agosto 2022</strong></a>, con il quale ha fissato le modalità da seguire per <strong>l’installazione di un impianto fotovoltaico</strong>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Ministero ha infatti introdotto un <strong>modello semplificato che si applica all’installazione degli </strong>“<em>impianti solari fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW”</em>, <strong>prima in vigore solo per gli impianti fino a 50 kW</strong>. <br></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Il modello è inserito nel decreto come Allegato 1</strong>, con il nome <em>“Modello unico per la realizzazione, la connessione e l&#8217;esercizio di impianti fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici”.</em></p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/09/bonus-fotovoltaico-2022-modello.jpg" alt="bonus fotovoltaico 2022 modello" class="wp-image-2635" width="800" height="450" srcset="https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/09/bonus-fotovoltaico-2022-modello.jpg 800w, https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/09/bonus-fotovoltaico-2022-modello-480x270.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 800px, 100vw" /></figure>
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