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	<title>Welfare integrativo Archives - Blog FENEALUIL</title>
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	<description>Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2025 15:00:02 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Welfare integrativo Archives - Blog FENEALUIL</title>
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		<title>Cosa sono i fondi pensione integrativi</title>
		<link>https://blog.fenealuil.it/2023/09/11/fondi-pensione-integrativi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FENEALUIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 09:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog FENEALUIL]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare integrativo]]></category>
		<category><![CDATA[pensione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Approfondiamo insieme e cerchiamo di capire cosa sono i fondi pensione integrativi, come funzionano e come aderirvi. </p>
<p>The post <a href="https://blog.fenealuil.it/2023/09/11/fondi-pensione-integrativi/">Cosa sono i fondi pensione integrativi</a> appeared first on <a href="https://blog.fenealuil.it">Blog FENEALUIL</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Il sistema pensionistico italiano ha subito numerose modifiche nel corso degli ultimi decenni</strong>, che hanno portato a un aumento dell’età pensionabile e alla riduzione dell’importo dell’assegno mensile. Per questo motivo, il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre, regolamentare e sostenere la<strong> previdenza complementare</strong>, che si declina, tra le altre cose, nei cosiddetti <strong>fondi pensione integrativi</strong>.&nbsp;&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta, come vedremo, di <strong>istituti creati con uno scopo ben preciso</strong>, ovvero consentire ai lavoratori (e non solo) di <strong>accantonare una somma di denaro che possa</strong>, una volta giunti all’età della pensione, <strong>supportarli economicamente </strong>onde mantenere il tenore di vita precedente ed evitare, o comunque ridurre, il rischio di povertà senile.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Approfondiamo insieme e cerchiamo di capire<strong> cosa sono i fondi pensione integrativi, come funzionano e come aderirvi</strong>.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Fondi pensione integrativi: il secondo pilastro previdenziale</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">In Italia, <strong>i fondi pensione integrativi sono strumenti di previdenza complementare al sistema pensionistico pubblico obbligatorio</strong> gestito dall&#8217;INPS &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, introdotti dal <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/04/27/093G0182/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Decreto legislativo del 21 aprile 1993, n. 124</strong></a>, abrogato poi dal <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252!vig=" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>D.Lgs 5 dicembre 2005, n. 252</strong></a>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Come suggerisce il termine, si tratta di una <strong>forma di previdenza aggiuntiva e non sostitutiva</strong>, che <strong>integra la pensione pubblica</strong>. Per questa ragione è anche definita il <strong>secondo pilastro del sistema pensionistico del nostro Paese</strong>, una sorta di omologo, nella previdenza, di ciò che rappresentano i <strong>fondi di assistenza sanitaria integrativa</strong> per la sanità pubblica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A tal proposito, invitiamo a leggere l’articolo <a href="https://blog.fenealuil.it/2021/09/28/fondi-sanitari-integrativi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Cosa sono i fondi sanitari integrativi</strong></a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Tornando ai fondi pensione, essi sono stati introdotti per<strong> incentivare la formazione di una previdenza aggiuntiva</strong> al fine di offrire una<strong> maggiore copertura pensionistica </strong>rispetto a quella offerta dai soli contributi versati al sistema previdenziale di base.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Semplificando, essi hanno lo scopo di <strong>supportare economicamente i lavoratori in uscita dal mercato del lavoro in seguito al pensionamento</strong>, aiutandoli a preservare <strong>un tenore di vita simile al precedente</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La<strong> partecipazione a un fondo pensione integrativo</strong> è una scelta <strong>personale</strong>, <strong>volontaria</strong>, e può essere considerata un&#8217;opzione di risparmio a lungo termine per il futuro pensionistico.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Dal retributivo al contributivo: la necessità di integrare la pensione</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Com’è noto, <strong>a partire dagli anni ‘90 il sistema pensionistico italiano ha subito numerosi cambiamenti</strong>, a seguito di molteplici riforme, che hanno reso <strong>meno conveniente rispetto al passato il passaggio dal lavoro alla pensione</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il cambiamento più rilevante, in tal senso, consiste nel <strong>passaggio dal cosiddetto sistema retributivo a quello contributivo</strong>, che possiamo sintetizzare come segue:&nbsp;</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>sistema retributivo: </strong>nel sistema retributivo, la pensione viene calcolata principalmente in base alla media delle ultime retribuzioni. In pratica, l&#8217;importo della pensione è correlato direttamente al reddito dell&#8217;ultimo periodo lavorativo del dipendente;&nbsp;</li>



<li><strong>sistema contributivo: </strong>nel sistema contributivo, le pensioni sono correlate all&#8217;ammontare dei contributi versati dal lavoratore durante la sua vita lavorativa, alla crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) e alla speranza di vita al momento del pensionamento.&nbsp;</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Com’è facile intuire, <strong>un conto è andare in pensione con un assegno mensile calcolato sulla base della media delle ultime retribuzioni</strong>, che tendenzialmente è più alta rispetto a quella incassata a inizio carriera, <strong>un altro è farlo con una pensione frutto dei contributi versati nell’arco della propria vita lavorativa</strong>, magari condizionata da interruzioni, periodi di inoccupazione o contratti precari, in particolare nei primi anni di lavoro.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Il tasso di sostituzione</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per comprendere meglio questa <strong>forbice tra la pensione alla quale si aveva diritto in passato con il sistema retributivo e quella attesa oggi con il contributivo</strong>, si può utilizzare uno strumento denominato <strong><em>“tasso di sostituzione”</em></strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo la definizione fornita dalla COVIP nell’opuscolo <a href="https://www.covip.it/sites/default/files/guida_introduttiva_alla_previdenza_complementare_0.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><em>“Guida introduttiva alla previdenza complementare”</em></strong></a>, il <strong>tasso di sostituzione </strong></p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em>“esprime il rapporto fra la prima rata che riscuoterai al momento del pensionamento e l’ultimo reddito da lavoro percepito.”</em></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">In pratica, è <strong>la differenza tra l’ultima busta paga da lavoratore e il primo assegno pensionistico</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Purtroppo, <strong>la distanza tra i due si fa sempre più consistente</strong> e questo ha spinto anche il nostro Paese sulla strada adottata già da altri, affiancando alla previdenza obbligatoria un sistema, estremamente vigilato, di <strong>previdenza integrativa</strong>, nel quale i <strong>fondi pensione integrativi </strong>svolgono un ruolo cruciale.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Patto generazionale vs capitalizzazione individuale</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Cosa differenzia la previdenza pubblica obbligatoria da quella complementare?&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Alla base di tutto c’è un <strong>diverso sistema di formazione della rendita futura </strong>alla quale il lavoratore avrà diritto una volta andato in pensione.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infatti, mentre nella <strong>previdenza pubblica</strong> il singolo lavoratore riceve una pensione erogata dall’INPS attraverso un finanziamento derivante, di fatto, dai<strong> contributi previdenziali pagati dai lavoratori in essere </strong>(e dalla fiscalità generale) &#8211; in altre parole, <strong>chi lavora oggi paga le pensioni di chi non lavora più</strong> -, con i <strong>fondi pensione integrativi </strong>si applica il principio della <strong>capitalizzazione individuale</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Cosa vuol dire?&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Che <strong>ogni lavoratore</strong>, attraverso il versamento dei propri contributi al fondo scelto e l’investimento degli stessi in strumenti finanziari, va a <strong>costruire il cosiddetto montante</strong>, ovvero una <strong>somma di denaro che andrà ad accumularsi nel corso degli anni di permanenza per poi essere</strong> <strong>erogata sotto forma di pensione integrativa</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Semplificando, ciò significa che <strong>ogni lavoratore si costruisce la propria pensione</strong>, con i propri contributi e non con quelli dei lavoratori attivi.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Considerando <strong>l’invecchiamento della popolazione italiana</strong>, l’elevato tasso di <strong>disoccupazione giovanile</strong>, il costante <strong>innalzamento dell’età pensionabile</strong> e le <strong>difficoltà economiche </strong>nelle quali versano le casse previdenziali pubbliche, appare evidente che <strong>il sistema di capitalizzazione individuale adottato anche dai fondi pensione risulti un’opportunità di cui tenere conto.</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Le caratteristiche dei fondi pensione integrativi</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Abbiamo spiegato che <strong>la previdenza complementare ricopre un ruolo di integrazione e supporto a quella pubblica</strong>, obbligatoria, e che rappresenta un valido aiuto economico per i lavoratori che vanno in pensione con il sistema contributivo.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma quali sono le <strong>principali caratteristiche dei fondi pensione integrativi? </strong>Le elenchiamo di seguito:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>volontarietà: </strong>l&#8217;adesione ai fondi pensione integrativi è volontaria, sia per i lavoratori sia per le imprese che tuttavia ne sono obbligate nel caso sia previsto dai CCNL. Proprio per questo, possono esserci delle forme di incentivazione fiscale o di contributi aziendali per promuovere la partecipazione;</li>



<li><strong>contribuzione:</strong> gli aderenti ai fondi pensione integrativi versano contributi periodici, che vengono investiti per generare rendimenti e accrescere il capitale pensionistico;</li>



<li><strong>gestione finanziaria: </strong>i fondi pensione investono i contributi raccolti in una varietà di strumenti finanziari, come azioni, obbligazioni, immobili e altri strumenti, al fine di ottenere rendimenti adeguati;</li>



<li><strong>benefici pensionistici: </strong>alla data di pensionamento, i partecipanti hanno diritto a ricevere una rendita o un capitale accumulato, in base alle regole del fondo e agli importi versati durante il periodo di adesione;</li>



<li><strong>trasferibilità: </strong>in alcuni casi, i lavoratori possono trasferire il proprio capitale accumulato da un fondo pensione integrativo a un altro, ad esempio in seguito a un cambio di lavoro;</li>



<li><strong>incentivi fiscali: </strong>proprio per via della loro centralità nel sistema previdenziale, lo Stato italiano ha previsto incentivi fiscali per coloro che aderiscono ai fondi pensione integrativi, come deduzioni o detrazioni fiscali sui contributi versati.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;obiettivo principale dei fondi pensione integrativi, lo ricordiamo, è <strong>fornire una maggiore stabilità economica ai lavoratori una volta raggiunta l&#8217;età pensionabile</strong>, consentendo loro di integrare la pensione pubblica con un beneficio aggiuntivo.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Fondi pensione aperti, negoziali, PIP e preesistenti</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>I fondi pensione in Italia possono essere suddivisi in diverse categorie</strong> in base alla loro natura, al tipo di adesione e alla normativa di riferimento.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nello specifico, possiamo elencare i seguenti:&nbsp;&nbsp;</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>fondi pensione negoziali;</li>



<li>fondi pensione aperti;</li>



<li>PIP (Piani Individuali Pensionistici);</li>



<li>fondi pensione preesistenti.&nbsp;</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Approfondiamo insieme.&nbsp;</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>1. Fondi pensione negoziali</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">I <strong>fondi pensione negoziali</strong> sono la prima grande opzione per il lavoratore in cui a versare non è solo il lavoratore ma anche l’azienda. Essi sono costituiti da <strong>accordi tra i Sindacati e le associazioni datoriali</strong> e <strong>riservati ai lavoratori di specifici settori o aziende che applicano un CCNL che ne prevede l’adesione</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per questa ragione, vengono anche definiti <strong>fondi pensione chiusi o di categoria</strong>, in contrapposizione a quelli aperti.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>In questo caso </strong>il lavoratore può scegliere di versare, oltre al TFR, un contributo a proprio carico, il cui importo minimo è stabilito dal contratto collettivo di riferimento. In tal caso anche il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo, anch&#8217;esso stabilito dalla contrattazione collettiva.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La gestione del fondo è affidata a enti di previdenza o gestori specializzati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le regole e le prestazioni possono variare in base all&#8217;accordo collettivo sottoscritto.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>2. Fondi pensione aperti</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">I <strong>fondi pensione aperti </strong>sono caratterizzati dal fatto che chiunque può aderirvi, indipendentemente dalla propria categoria lavorativa di appartenenza (lavoratori dipendenti, autonomi o professionisti).&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sono<strong> istituiti da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM)</strong> e sono sottoposti a specifiche regole di vigilanza e supervisione da parte dell&#8217;Autorità di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>3. Piani Individuali Pensionistici (PIP)</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">I <strong>Piani Individuali Pensionistici (PIP)</strong> sono forme di previdenza integrativa a livello individuale e rappresentano i <strong>contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sono <strong>costituiti da contratti tra i singoli partecipanti e le società di gestione del risparmio o enti di previdenza</strong> e consentono ai singoli individui di accumulare un capitale previdenziale personale per la propria pensione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A differenza dei fondi aperti, <strong>i PIP non possono raccogliere adesioni collettive, ma solo individuali</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>4. Fondi pensione preesistenti</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">I fondi pensione preesistenti sono fondi pensione <strong>istituiti prima dell&#8217;entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 124 del 1993</strong>, con il quale sono stati introdotti i fondi pensione aperti o i fondi negoziali.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Essi possono continuare a esistere e accogliere nuovi partecipanti, ma <strong>sono soggetti alle norme e alle leggi vigenti al momento della loro istituzione</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Come aderire ai fondi pensione integrativi</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Come spiegato, <strong>l’adesione a una forma di previdenza complementare è volontaria e non obbligatoria ed è prevista come opzione da specifici contratti collettivi nazionali di lavoro</strong>. Ogni individuo/lavoratore può decidere, quindi, se aderire oppure no.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Laddove dovesse decidere di aderire, l’individuo ha essenzialmente due opzioni:&nbsp;</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>aderire al fondo pensione negoziale previsto dal proprio CCNL</strong>;&nbsp;</li>



<li><strong>scegliere un fondo pensione aperto o un PIP</strong>, al quale aderire in forma individuale.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">A proposito della prima opzione, è bene ricordare che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>il contributo a carico dell’azienda si percepisce solo se si aderisce al fondo contrattuale;</strong></li>



<li><strong>in caso di prima occupazione</strong>, il lavoratore dipendente del settore privato, <strong>entro sei mesi dall’assunzione</strong>, deve <strong>decidere se destinare il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare o lasciarlo in azienda</strong>;</li>



<li><strong>qualora non si esprimesse alcuna volontà, si procede con l’adesione tacita</strong>, ovvero il lavoratore viene iscritto alla forma pensionistica collettiva individuata dal proprio contratto nazionale di lavoro o dall’accordo aziendale.&nbsp;</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Come si contribuisce al fondo pensione</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Abbiamo visto che la differenza sostanziale tra previdenza pubblica obbligatoria e previdenza complementare consiste nel <strong>sistema a capitalizzazione individuale</strong>, ovvero nel fatto che <strong>il singolo aderente al fondo pensione costruisce la propria rendita futura, attraverso i contributi versati all’ente prescelto</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma<strong> come si versano questi contributi?</strong> Le opzioni sono essenzialmente tre:&nbsp;</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>contributo individuale</strong>, nelle modalità previste dal fondo pensione al quale si aderisce. Solitamente, è espressa una somma da corrispondere, ma è possibile versare un importo maggiore;</li>



<li><strong>TFR</strong>, qualora si decidesse di destinarlo al fondo pensione invece di lasciarlo in azienda;</li>



<li><strong>contributo aziendale</strong>, previsto nei <strong>fondi negoziali </strong>qualora il lavoratore versi, oltre al TFR, un proprio contributo individuale, che attiva l’obbligo per il datore di lavoro di aggiungere un contributo a proprio carico.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Tutti questi contributi vengono investiti dal fondo pensione in diversi strumenti finanziari </strong>(azioni, obbligazioni, Titoli di stato, l’economia reale, ecc.), in modalità differenti a seconda del tipo di accordo siglato e del <strong>comparto di investimenti selezionato</strong> tra quelli disponibili (garantiti, obbligazionari puri o misti, bilanciati, azionari).&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’obiettivo, lo ricordiamo, è <strong>accumulare una somma di denaro da ricevere al momento della pensione</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">A determinate condizioni, <strong>è possibile anche richiedere delle anticipazioni sul montante accumulato</strong>, per far fronte a spese sanitarie, acquisto di una prima casa o spese generiche. Ovviamente, <strong>la somma richiesta va a sottrarsi dal capitale totale</strong>, con conseguente riduzione della prestazione finale.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>La fiscalità agevolata</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Trattandosi del secondo pilastro della previdenza, quindi di uno strumento essenziale e di riconosciuto valore sociale, <strong>la previdenza complementare può godere di una fiscalità agevolata</strong>, che si traduce nei seguenti benefici:&nbsp;</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati</strong> alla forma pensionistica complementare, fino al limite di <strong>5.164,57 euro all’anno</strong>;</li>



<li><strong>tassazione agevolata sui rendimenti</strong>, con un&#8217;aliquota del 12,50% per quelli ottenuti da investimenti in titoli di Stato e altri titoli equiparati e del 20% dagli altri tipi di investimento, a fronte di una aliquota del 26% prevista da altre forme di risparmio finanziario;</li>



<li><strong>tassazione agevolata sulle prestazioni finali</strong>, con una ritenuta del <strong>15%</strong>, che si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema di previdenza complementare dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione dopo il 15° anno, <strong>fino a un minimo del 9%</strong>. La stessa tassazione si applica anche alle anticipazioni;</li>



<li><strong>i riscatti dopo la cessazione dell’attività lavorativa vengono tassi al 23%</strong>, mentre in caso di <strong>riscatto per inoccupazione non inferiore ai 12 mesi</strong> si applica il medesimo sistema previsto per le prestazioni, quindi <strong>un’aliquota che varia tra il 15% ed il 9%</strong>.&nbsp;</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Per maggiori delucidazioni, invitiamo a consultare il sito della <a href="https://www.covip.it" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>COVIP</strong></a> o <a href="https://www.quellocheconta.gov.it/it/strumenti/previdenziali/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>quellocheconta.gov.it</strong></a>.  </p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>I fondi pensione negoziali per il settore delle costruzioni</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Il settore delle Costruzioni offre ai propri lavoratori varie opzioni in termini di previdenza complementare</strong>, a seconda del tipo di CCNL applicato.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nello specifico, <strong>esistono tre fondi pensione negoziali:&nbsp;</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><a href="https://www.fondoarco.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Fondo ARCO</strong></a>: è il fondo nazionale di riferimento per i lavoratori a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale) e a tempo determinato (la cui attività lavorativa abbia durata non inferiore a 3 mesi) dei settori <strong>Legno, sughero, mobile, arredamento e Boschivi/forestali, Laterizi e manufatti in cemento, Lapidei, Maniglie</strong>. Possono aderire ad ARCO anche i dipendenti delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni Imprenditoriali firmatarie degli accordi istitutivi del fondo (FENEALUIL, Fillea-CGIL, Filca-CISL e Federlegno-Arredo, Unital, Confimi Legno, Confindustria Ceramica raggruppamento Laterizi, Assobeton, Assomarmi, Confindustria Marmomacchine, Anepla, Aniem/Anier Confimi);</li>



<li><a href="https://www.fondoconcreto.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Fondo CONCRETO</strong></a>: è un fondo pensione complementare a capitalizzazione <strong>costituito dall&#8217; associazione dei datori di lavoro Federbeton</strong>, per mandato ricevuto dalle aderenti associazioni Aitec e Ca.Ge.Ma e dai Sindacati FENEALUIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL. Si rivolge ai l<strong>avoratori dell’industria del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni</strong>;</li>



<li><a href="https://www.prevedi.it" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Fondo Prevedi</strong></a>: è il fondo pensione complementare per i<strong> lavoratori delle Imprese Industriali e Artigiane Edili e Affini</strong>. Ogni lavoratore edile soggetto al Contratto nazionale Edili-industria o Edili-artigianato riceve, dal suo datore di lavoro, un accantonamento mensile gratuito nel Fondo Prevedi, per alimentare una liquidazione integrativa a favore del lavoratore.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Per <strong>scoprire a quale fondo pensione è possibile aderire</strong>, consigliamo di <strong>confrontarsi con il proprio rappresentante Sindacale, oppure di rivolgersi alla Cassa Edile/Edilcassa di riferimento nel proprio territorio</strong>.&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Cosa sono i fondi sanitari integrativi</title>
		<link>https://blog.fenealuil.it/2021/09/28/fondi-sanitari-integrativi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauro Franzolini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 09:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog FENEALUIL]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare integrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi sanitari integrativi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.fenealuil.it/?p=1634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vediamo cosa sono i Fondi Sanitari Integrativi, come funzionano e quali sono i principali Fondi rivolti ai lavoratori del Settore delle costruzioni. </p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>In Italia possiamo usufruire di una sanità universale</strong>, erogata attraverso il <strong>Servizio Sanitario Nazionale</strong>, che garantisce a chiunque<strong> l’accesso a prestazioni medico-sanitarie</strong> in forma gratuita o, per alcune di esse, in partecipazione delle spese, con il pagamento del ticket.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Si tratta di una importante conquista sociale ottenuta nel tempo, </strong>ma è noto a tutti come, in alcuni casi, <strong>si debba ricorrere alla sanità privata</strong> per ricevere le cure mediche di cui si ha bisogno nel minor tempo possibile,<strong> a causa ad esempio delle lunghe liste d’attesa</strong> nelle strutture pubbliche o della scarsità, di queste ultime in alcune aree del Paese.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo si è tradotto in un <strong>aumento considerevole della spesa out-of-pocket (traducibile in “di tasca propria”) negli ultimi 10 anni</strong>, come confermato da numerosi studi effettuati sul nostro Paese, come lo <a href="https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/state/docs/2019_chp_it_italy.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><em>“State of Health in the EU · Italia · Profilo della Sanità 2019”</em></strong></a>, realizzato dalla Commissione Europea.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo scenario, <strong>assumono un ruolo sempre più centrale i Fondi Sanitari Integrativi</strong>, che offrono ai lavoratori prestazioni medico-socio-sanitarie a <strong>integrazione del Servizio Sanitario Nazionale</strong>, con copertura totale o parziale delle spese.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vediamo quindi <strong>cosa sono i Fondi Sanitari Integrativi, come funzionano e quali sono i principali Fondi rivolti ai lavoratori del Settore delle costruzioni</strong>.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>I Fondi Sanitari Integrativi: cosa sono&nbsp;</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">I <strong>Fondi Sanitari Integrativi</strong> entrano nell’ordinamento giuridico italiano con l’approvazione del <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/01/07/094A0049/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502</strong></a>, che con l’articolo 9 introduce<em> “Forme integrative di assistenza sanitaria”</em>, stabilendo quanto segue:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p><em>“Possono essere istituiti fondi integrativi sanitari finalizzati a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale.”</em></p></blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Come illustrato sul sito <a href="http://www.sonoprevidente.it" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>www.sonoprevidente.it</strong></a>, <strong>il sistema sanitario in Italia è costruito su più pilastri:</strong></p>



<ol class="wp-block-list"><li><strong>la sanità pubblica</strong>, quindi il SSN, basato sull’universalità, l’uguaglianza e l’equità;</li><li><strong>la sanità integrativa</strong> di natura collettiva o individuale, ovvero i Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativi.&nbsp;</li></ol>



<p class="wp-block-paragraph">Questi ultimi si dividono in 3 categorie:&nbsp;</p>



<ol class="wp-block-list"><li><strong>Fondi Sanitari Negoziali, o Contrattuali, </strong>ovvero associazioni senza scopo di lucro o fondazioni, nate grazie ai <strong>Contratti Collettivi di Lavoro o ad accordi collettivi</strong>. Possono accedere a questi Fondi solo i <strong>lavoratori interessati dallo specifico CCNL o accordo collettivo</strong>. Vedremo più avanti i Fondi Negoziali previsti per il Settore delle costruzioni;</li><li><strong>Fondi Sanitari Aperti, o polizze collettive</strong>, istituiti sotto forma di patrimoni autonomi e separati o sotto forma di polizze assicurative;</li><li><strong>Casse e Società di Mutuo Soccorso</strong> aventi esclusivamente fine assistenziale.</li><li><strong>Fondi Sanitari DOC</strong>, ai quali <strong>possono iscriversi tutti i cittadini,</strong> ma che <strong>offrono solamente prestazioni non offerte dal Sistema Sanitario Nazionale.</strong></li></ol>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quale funzione svolgono i Fondi Sanitari Integrativi</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">In una <a href="https://www.mefop.it/cms/doc/20353/linee-guida-fondi-sanitari-21-04-2021(1).pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>guida elaborata dal MEFOP</strong></a> &#8211; la Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi pensione fondata nel 1999 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per supportare l’attività dei Fondi pensione e, successivamente, anche di Casse di Previdenza e Fondi sanitari &#8211;&nbsp; si legge che per <strong>Assistenza Sanitaria Integrativa </strong>si intende una <strong>forma di assistenza sanitaria privata</strong> che si sviluppa con l&#8217;obiettivo di <strong>affiancare le prestazioni assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">I fondi agiscono, nello specifico, attraverso<strong> l&#8217;erogazione di prestazioni integrative</strong>, divise in 3 tipologie:</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>integrative o aggiuntive</strong> rispetto a quelle comprese nei LEA (extra livelli essenziali di assistenza, di seguito LEA);</li><li><strong>integrative e complementari </strong>rispetto a quelle comprese nei LEA;</li><li><strong>sostitutive o duplicative</strong> rispetto a quelle comprese nei LEA.</li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">Sintetizzando, i <strong>Fondi Sanitari Integrativi </strong>nascono con l&#8217;obiettivo di <strong>erogare le prestazioni escluse dal sistema pubblico o parzialmente a carico dei privati</strong>, in un regime di non concorrenza con il SSN.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Queste prestazioni possono essere erogate sotto forma di<strong> rimborso o attraverso assistenza sanitaria diretta</strong> presso Enti sanitari convenzionati con il Fondo Sanitario.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Come funzionano i Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Abbiamo spiegato che i<strong> Fondi Sanitari Integrativi affiancano, integrano o sostituiscono le prestazioni garantite dal SSN</strong>, e che questi si dividono in diverse tipologie, alcune rivolte esclusivamente a specifiche categorie di lavoratori, altre aperte a chiunque voglia aderire.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Ma come funzionano?&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il principio alla base è molto semplice. Se parliamo di un <strong>Fondo Negoziale</strong>, quindi previsto dal CCNL o da un accordo collettivo, allora <strong>il lavoratore ha diritto ad accedere alle prestazioni offerte dal Fondo specifico di riferimento</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Capita molto spesso di avere questa possibilità senza esserne a conoscenza. Per questo motivo, <strong>si consiglia sempre di verificare questo aspetto</strong>, chiedendo al proprio datore di lavoro, al rappresentante sindacale (se presente), a un CAF o controllando la busta paga e il CCNL di categoria.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Per i fondi aperti, invece, si può decidere liberamente se aderire o meno</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In entrambi i casi, comunque, <strong>si procede seguendo lo schema delineato in questa pratica infografica</strong>.&nbsp;</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="587" height="355" src="https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2021/09/funzionamento-fondi-sanitari-integrativi-e1632823265313.png" alt="" class="wp-image-1641" srcset="https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2021/09/funzionamento-fondi-sanitari-integrativi-e1632823265313.png 587w, https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2021/09/funzionamento-fondi-sanitari-integrativi-e1632823265313-480x270.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 587px, 100vw" /></figure></div>



<p class="wp-block-paragraph">Sintetizzando, <strong>si aderisce</strong> (volontariamente o per accordi collettivi) e <strong>si versa un contributo mensile</strong> (che varia di fondo in fondo e che, in alcuni casi, prevede la partecipazione dell’azienda alla spesa), <strong>accedendo così a un Piano Sanitario</strong>, ovvero a un <strong>elenco molto articolato di prestazioni offerte da strutture convenzionate</strong>, tramite rimborso o pagamento diretto, come già detto prima.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Cosa vuol dire tutto questo?</strong> Che se hai aderito a un<strong> Fondo Sanitario Integrativo</strong>, <strong>puoi recarti presso una struttura convenzionata</strong> e <strong>sottoporti a un trattamento medico-sanitario previsto dal piano sanitario a carico del Fondo</strong>, che provvederà a rimborsare la spesa sostenuta o, in alcuni casi, a pagare direttamente la struttura.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Niente liste d’attesa, file interminabili, burocrazia e rallentamenti.<strong> Un bel vantaggio, in particolare se si parla della nostra salute</strong>. In molti casi, il Fondo Sanitario consente di iscrivere anche i propri familiari con un ulteriore contributo.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quali sono i Fondi Sanitari Integrativi per i lavoratori delle Costruzioni</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">I <strong>lavoratori del Settore delle Costruzioni</strong>, a seconda del CCNL di riferimento, possono<strong> accedere ai seguenti Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa</strong>:&nbsp;</p>



<ul class="wp-block-list"><li>i lavoratori dei Settori legno, cemento, lapidei, laterizi e manufatti in cemento aderiscono al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa <a href="http://www.fondoaltea.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Fondo Altea</strong></a>;</li><li>i lavoratori del Settore edile aderiscono al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa <a href="http://www.fenealuil.it/fondo-sanedil/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Fondo Sanedil</strong></a>.</li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">Verifica con il tuo datore di lavoro o referente aziendale, e chiedi le informazioni di cui hai bisogno per <strong>accedere al Fondo di tua competenza e sfruttare i vantaggi dell’adesione ad una forma di sanità integrativa</strong>.</p>
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