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Rinnovato il Contratto Edilizia: aumenti salariali e novità per oltre 1 milione di lavoratori

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Marzo 26, 2025

Rinnovato il Contratto Edilizia

Dopo aver raggiunto, lo scorso 28 gennaio, l’accordo relativo alla parte salariale, il 21 febbraio è stato firmato il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato all’industria e alle cooperative del settore Edile

L’intesa è frutto del confronto tra le organizzazioni sindacali FENEALUIL, Filca-Cisl e Fillea-Cgil e le associazioni datoriali Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, e Agci Produzione e Lavoro.

L’accordo riguarda oltre un milione di lavoratori del Comparto e introduce nuove condizioni economiche con decorrenza dal 1° febbraio 2025 fino al 30 giugno 2028.

Si tratta di un traguardo particolarmente importante, commentato come segue dal Segretario Generale Vito Panzarella:

“Siamo riusciti, grazie a una forte coesione sindacale, a portare a casa un risultato davvero importante dal punto di vista salariale dopo anni di inflazione galoppante che hanno profondamente eroso il potere di acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori. Un contratto ambizioso anche dal punto di vista normativo, che punta a qualificare imprese e lavoratori, contrastando l’evasione e il dumping contrattuale tipici di una settore fortemente esposto a illegalità e criminalità. Novità assolute sono l’introduzione della denuncia unica nazionale e della trasferta unica nazionale, strumenti attraverso cui si vuole semplificare ed efficientare sempre di più il sistema della bilateralità. Fiore all’occhiello del nostro Settore.”

Queste, invece, le parole di Francesco Sannino, Segretario Nazionale della FENEALUIL e responsabile dell’Edilizia:

“L’accordo si basa su un moderno modello di relazioni industriali che si fondano su contrattazione e concertazione, servizi e prestazioni per lavoratori e imprese. È un contratto che spinge alla regolarità attraverso un sistema premiante per le aziende, riducendo la contribuzione da versare alle Casse Edili. In questo modo mettiamo un argine al dumping contrattuale qualificando sempre di più la bilateralità del Settore. Inoltre con questo rinnovo si completano e rilanciano temi fondamentali già presenti nel precedente testo del 2022 quali il catalogo formativo e la sorveglianza sanitaria ma, al tempo stesso, con nuove ambizioni.”

Approfondiamo insieme e vediamo quali sono le novità introdotte da questo rinnovo del CCNL

CCNL Edilizia: tutti i dettagli sugli aumenti salariali previsti dal rinnovo

Come accennato nell’introduzione, l’accordo per il rinnovo della parte salariale del CCNL per l’industria e le cooperative dell’Edilizia introduce un incremento retributivo significativo per i lavoratori del Settore

Gli aumenti salariali saranno distribuiti in più fasi e varieranno in base al livello di inquadramento.

Aumento salariale medio per livello:

  • Operai qualificati (secondo livello): incremento complessivo di 210,60 euro;
  • Primo livello: aumento complessivo di 180 euro.

Gli incrementi salariali saranno applicati progressivamente in tre tranche nelle seguenti date:

  • 1° febbraio 2025: + 80 euro (per il primo livello);
  • 1° marzo 2026: + 50 euro (per il primo livello);
  • 1° marzo 2027: + 50 euro (per il primo livello).

L’accordo prevede un recupero inflattivo dell’11% e un incremento complessivo dei minimi salariali del 18%.

Di seguito riportiamo le tabelle salariali complete, con tutti i dettagli sugli incrementi per ciascun livello, presenti nel volantino unitario diffuso dalle parti firmatarie, consultabile qui.

tabelle salariali complete

Come sottolineato dal Segretario Nazionale Francesco Sannino, l’aumento di € 210 al secondo livello

“ci ha permesso di recuperare il potere di acquisto fortemente eroso in questi ultimi anni dall’inflazione. Una cifra che abbiamo potuto garantire anche grazie al fatto che il valore aggiunto alla produzione nel Settore tra il 2021 e il 2023 era schizzato al 66%”.

Le principali novità del rinnovo contrattuale

Il rinnovo del CCNL introduce diverse novità significative per il Settore edile, che riguardano sia gli aspetti salariali (sopra illustrati) che normativi

In merito a questi ultimi, le novità introdotte riguardano i seguenti ambiti:

  • accordo su catalogo formativo nazionale;
  • accordo sulla sorveglianza sanitaria;
  • accordo sulle istanze del Settore;
  • accordo sulla premialità;
  • denuncia unica edile ed F24 con lavori della Commissione entro sei mesi;
  • trasferta nazionale;
  • lavoro straordinario;
  • non sovrapponibilità dei cicli contrattuali;
  • commissione classificazione.

1. Denuncia unica

Di particolare rilevanza la definizione della denuncia unica, un modello telematico che deve essere inviato mensilmente alla Cassa Edile recante dettagli precisi sui cantieri e sui lavoratori

Come si legge nella nota congiunta di FENEALUIL, Filca-Cisl e Fillea-Cgil:

“la denuncia unica oltre a promuovere la regolarità, garantisce maggiore trasparenza e affidabilità dell’intero Settore nei confronti dei soggetti terzi e delle Pubbliche Amministrazioni. Si tratta di un modello telematico che l’impresa deve inviare mensilmente alla Cassa Edile e che contiene i dati riferiti al cantiere e all’operaio, dichiarando le ore lavorate e le ore non lavorate con campi bloccanti che impediscono le cd ‘sottodenunce’ (ore dichiarate inferiori alle lavorate), erogazione dell’evr, applicazione contrattuale”.

E ancora:

“La denuncia semplifica gli adempimenti e aumenta la capacità di controllo e di intervento del sistema rispetto alle irregolarità, generando economie per le imprese, lotta al dumping e alla concorrenza sleale e strumenti di tutela contrattuale per i lavoratori. In particolare, il modello di denuncia unica presso le Casse Edili, è finalizzato ridurre in maniera significativa gli effetti negativi, a danno dei lavoratori e delle imprese regolari, derivanti dai fenomeni sempre più diffusi di evasione ed elusione contributiva”.

Di seguito le parole del Segretario Sannino sul tema: 

“[…] oltre a promuovere la regolarità, garantisce maggiore trasparenza e affidabilità nei confronti dei soggetti terzi e delle pubbliche amministrazioni. […]. Questo evita che le aziende che non dichiarano le ore effettive abbiano un costo contrattuale inferiore. Inoltre la denuncia semplifica gli adempimenti e aumenta la capacità di controllo e di intervento del sistema rispetto alle irregolarità, generando economie per le imprese, lotta al dumping e alla concorrenza sleale e strumenti di tutela contrattuale per i lavoratori”.

2. Nuovo regime di trasferta

Un altro elemento innovativo è il nuovo regime di trasferta nazionale. Questo sistema, reso possibile dall’implementazione di un’applicazione dedicata, consente alle imprese di ridurre significativamente il numero di adempimenti burocratici, limitandoli esclusivamente alla Cassa Edile del territorio in cui hanno sede. 

Ciò migliora la funzionalità complessiva del sistema e aumenta la capacità di controllo sull’applicazione corretta dei contratti nei confronti dei lavoratori, contribuendo così alla semplificazione e automatizzazione dei processi. 

“Al momento – ricorda il Segretario Sannino – un’azienda, dopo il terzo mese che opera in una provincia diversa da quella di provenienza, è obbligata ad aprire una nuova posizione nella Cassa Edile della provincia dove sta lavorando. Questo moltiplica la burocrazia e rende difficile, se non addirittura impossibile, per i lavoratori ricongiungere le ore utili a ottenere le prestazioni previste dagli integrativi territoriali. Con la trasferta unica nazionale, invece, si pongono le basi per una semplificazione del sistema attraverso cui i lavoratori possono usufruire dei servizi offerti dalla bilateralità, e in particolare delle prestazioni straordinarie legate all’accumulo del monte ore, avendo come unico riferimento la Cassa Edile della provincia di provenienza dell’azienda grazie a un applicativo che dovrà essere realizzato dalla Cnce, Commissione paritetica nazionale per le Casse Edili”.

Per approfondire, invitiamo a consultare il testo integrale dell’accordo.  

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FENEALUIL-House organ n. 11
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