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Cosa prevede il Nuovo Codice degli Appalti

A cura di:

Aprile 11, 2025

Cosa prevede il Nuovo Codice degli Appalti

Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche noto come Nuovo Codice degli Appalti, rappresenta la principale normativa in materia di contratti pubblici in Italia

Emanato in attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78, il nuovo codice è entrato in vigore il 1° aprile 2023 e ha acquisito efficacia dal 1° luglio 2023. 

Il suo scopo fondamentale è semplificare e razionalizzare la disciplina dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, dalla programmazione all’esecuzione, sostituendo il precedente D.Lgs. 50/2016.

Il testo è stato aggiornato a fine 2024, con le modifiche apportate dal Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024).

I principi cardine del Nuovo Codice degli Appalti (2025)

Il nuovo Codice degli Appalti si fonda su tre principi cardine, che rappresentano una novità formale rispetto al precedente D.Lgs. 50/2016:

  • Principio del risultato (art. 1): le stazioni appaltanti perseguono l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e con il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei valori di legalità, trasparenza e concorrenza. Questo principio è considerato uno dei principali strumenti da cui dipende la concreta attuazione del nuovo Codice.
  • Principio della fiducia (art. 2): si basa sulla fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta delle stazioni appaltanti e degli operatori economici.
  • Principio dell’accesso al mercato (art. 3): mira a favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità e di non discriminazione, della trasparenza e della proporzionalità.

I successivi articoli del Codice contengono ulteriori principi che governano l’azione amministrativa, in parte interessati dagli aggiornamenti e dalle modifiche introdotte con il decreto correttivo:

  • Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento (art. 5)
  • Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, rapporti con gli enti del Terzo Settore (art. 6)
  • Principio di auto-organizzazione amministrativa (art. 7)
  • Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito (art. 8)
  • Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale (art. 9)
  • Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (art.10)
  • Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti (art. 11)

Cosa prevede il Nuovo Codice degli Appalti

Come accennato prima, il Codice, aggiornato dal Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024) in vigore dal 1° gennaio 2025, mira a semplificare e razionalizzare la disciplina del Settore.

Tra gli elementi chiave segnaliamo:

  • Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti (artt. 19-36): il Codice dedica una sezione significativa alla digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Questo include principi e diritti digitali (art. 19), la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 23), il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (art. 24) e le regole tecniche (art. 26). Le stazioni appaltanti sono tenute ad adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle Costruzioni.
  • Progettazione (artt. 41-47 e Allegato I.7): il Codice disciplina i livelli e i contenuti della progettazione, semplificando i livelli per i lavori pubblici in progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e progetto esecutivo (PE). Il decreto correttivo specifica che, nel Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP), quando si utilizza la gestione informativa, è necessario redigere un capitolato informativo supervisionato dal RUP. Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono previste procedure semplificate.
  • Istituti e clausole comuni (artt. 56-61): questa parte include disposizioni sulle clausole sociali (art. 57), gli accordi quadro (art. 59) e la revisione dei prezzi (art. 60 e All. II.2-bis), che è resa obbligatoria e dettagliatamente regolamentata dal decreto correttivo. Il nuovo Allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole revisionali, inclusi i nuovi indici sintetici basati sulle Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL).
  • Soggetti (artt. 62-69): questa sezione riguarda le stazioni appaltanti, le centrali di committenza, gli operatori economici e i consorzi. Il decreto correttivo ha chiarito l’esclusione dei soggetti privati che realizzano opere a scomputo da alcuni obblighi.
  • Procedure di scelta del contraente (artt. 70-76): le procedure rimangono quelle classiche (aperta, ristretta, negoziata, ecc.).
  • Esecuzione (artt. 113-126): il Codice disciplina la fase di esecuzione, con particolare attenzione al subappalto (art. 119), prevedendo l’obbligo di inserire clausole di revisione prezzi anche nei contratti di subappalto. Il decreto correttivo ha introdotto l’obbligo, per l’appaltatore, di stipulare contratti di subappalto in misura non inferiore al venti per cento con le piccole e medie imprese. Sono inoltre regolamentate le varianti (art. 120), l’anticipazione (art. 125), le penali, così come i premi di accelerazione (art. 126).
  • Qualificazione: vengono definite le regole per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (art. 63 e All. II.4). Dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti qualificate per progettazione e affidamento sono considerate qualificate anche per l’esecuzione.
  • Abrogazione del rating d’impresa (art. 109): Il decreto correttivo ha abrogato integralmente l’articolo relativo al rating d’impresa.
  • Contenzioso (artt. 209-220): il Libro V tratta del contenzioso, con particolare riferimento al Collegio Consultivo Tecnico (CCT) (artt. 215-219 e All. V.2), le cui norme sono state aggiornate dal decreto correttivo e si applicano, salvo diversa volontà delle parti, anche ai collegi già costituiti.
  • Disciplina transitoria (art. 225-bis): il decreto introduce disposizioni transitorie relative all’applicazione delle nuove norme, in particolare per la digitalizzazione e il Collegio Consultivo Tecnico.

Decreto correttivo del Codice dei Contratti (D.Lgs. 209/2024)

Il Decreto correttivo del Codice dei Contratti (D.Lgs. 209/2024), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, supplemento ordinario n. 45, e in vigore dal 31 dicembre 2024, reca disposizioni integrative e correttive al nuovo Codice degli Appalti.

Il provvedimento è stato emanato con l’obiettivo di velocizzare la spesa e semplificare le procedure, rispondendo a criticità emerse durante l’applicazione del Codice e alle richieste di modifica, intervenendo in diversi ambiti. 

I temi più rilevanti sono:

  • Tutela dell’equo compenso nelle gare di progettazione: il decreto è intervenuto sull’articolo 41 del Codice per chiarire la normativa in tema di formazione del corrispettivo negli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, anche a seguito dell’introduzione della disciplina dell’equo compenso (legge n. 49/2023).
  • Meccanismo di revisione dei prezzi: questa è una modifica di primario rilievo, con l’introduzione di nuovi indici sintetici basati sulle Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) (Allegato II.2-bis). L’inserimento delle clausole revisionali è ora obbligatorio nei documenti di gara e si estende anche ai contratti di subappalto.
  • Digitalizzazione dei contratti pubblici e BIM: il decreto interviene significativamente sull’articolo 26 del Codice, ridefinendo il sistema di certificazione delle piattaforme digitali e il ruolo dell’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale. È stato anche disciplinato il consenso al trattamento dei dati attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE). Per quanto riguarda il BIM, sono state apportate integrazioni all’Allegato I.9 per chiarire la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi.
  • Tutela delle micro, piccole e medie imprese: come visto, è stato introdotto l’obbligo per l’appaltatore di stipulare contratti di subappalto in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili con le PMI.
  • Tutele lavoristiche: il decreto, tramite l’articolo 73, inserisce l’Allegato I.01 che disciplina i criteri per l’individuazione del Contratto collettivo nazionale e territoriale (CCNL) applicabile al personale impiegato. Sono previsti criteri anche per la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele.
  • Qualificazione delle stazioni appaltanti: l’Allegato II.4 è stato allineato alle modifiche dell’articolo 62, prevedendo che dal 1° gennaio 2025 la qualificazione per progettazione e affidamento includa anche l’esecuzione per i corrispondenti livelli di qualifica acquisiti. Sono state introdotte disposizioni transitorie per salvaguardare le qualificazioni ottenute precedentemente.
  • Uso delle attestazioni SOA nei subappalti: sebbene non specificamente evidenziato come modifica diretta sull’uso delle SOA nei subappalti in termini di qualificazione dell’appaltatore, il decreto prevede ora l’obbligo di inserire clausole di revisione prezzi anche nei contratti di subappalto.
  • Nomina esterna del RUP: il decreto prevede la possibilità di designare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) tra funzionari di altre amministrazioni in caso di carenza di personale qualificato.
  • Incentivi tecnici anche per dirigenti e servizi di rilevanza: gli incentivi economici alle funzioni tecniche sono estesi a tutte le procedure di affidamento, inclusi gli affidamenti diretti.
  • Tempistica delle procedure di appalto e di concessione: è previsto l’obbligo di pubblicare i documenti iniziali di gara entro tre mesi dall’approvazione del progetto (prorogabili di un mese per circostanze eccezionali).
  • Affidamenti diretti e deroga al principio di rotazione: sono state fornite ulteriori indicazioni per la motivazione della deroga al principio di rotazione (articolo 49).
  • Garanzie a corredo dell’offerta: l’articolo 53 è stato modificato, specificando che alle garanzie provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste per il possesso di certificazioni di qualità né gli incrementi in funzione del ribasso per i contratti sottosoglia. È stato chiarito il regime di cumulabilità delle riduzioni delle garanzie (articolo 106).
  • Accordi quadro: sono state introdotte disposizioni sulla decisione a contrarre negli accordi quadro (articolo 59). È stato introdotto l’accordo di collaborazione (articolo 82-bis e Allegato II.6-bis) come strumento per disciplinare la collaborazione tra le parti nella fase esecutiva.
  • Requisiti partecipazione per servizi di architettura e ingegneria: l’articolo 14 del decreto ha aggiunto i commi 15-bis, ter e quater all’articolo 41 del Codice, al fine di chiarire la normativa in tema di formazione del corrispettivo negli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura.

Inoltre, il decreto interviene sulla fase esecutiva del contratto di appalto, specificando i casi di varianti in corso d’opera (articolo 120) e introducendo modifiche in materia di subappalto, anticipazione del prezzo contrattuale (articolo 125), e contabilità dei lavori (Allegato II.14). È stata riscritta la disciplina dell’affidamento della finanza di progetti (articolo 193) e sono state apportate modifiche ai Collegi Consultivi Tecnici (CCT), chiarendo la loro obbligatorietà. Infine, è stata prevista la possibilità di adottare regolamenti attuativi per sostituire la maggior parte degli allegati al Codice (articolo 226-bis).

La posizione del Sindacato

Con l’approvazione definitiva del decreto correttivo al Codice degli appalti pubblici, sono state accolte alcune delle nostre richieste più importanti, tra cui quelle relative all’identificazione dei Ccnl comparativamente più rappresentativi

Inizialmente avevamo fortemente criticato le norme nella loro versione originale, vedendole come un tentativo maldestro di allargare troppo le maglie della rappresentatività, dando spazio a soggetti poco o per nulla rappresentativi, che operano con pratiche di dumping e massimo ribasso (leggi il nostro articolo per Terzo Millennio). In questo contesto, riteniamo positivo l’inserimento specifico sul rispetto dei Ccnl edili e dei relativi Codici Cnel/Inps.

Tuttavia, permangono le nostre perplessità riguardo alla riduzione delle tutele contrattuali, salariali e di salute e sicurezza previste dall’attuale Codice, in particolare per i lavoratori negli appalti di servizi e forniture, nonché lungo la catena dei subappalti.

Da tempo i Sindacati si battono e continueranno a farlo per garantire il rispetto dei contratti collettivi, assicurando un trattamento economico e normativo equo per tutti i lavoratori impiegati nella catena degli appalti e subappalti, sia pubblici che privati. Utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione, come la contrattazione di anticipo, le vertenze e la mobilitazione, per combattere contro ogni forma di dumping e di massimo ribasso.

A cura di:

FENEALUIL-House organ n. 11
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