Lo scorso 7 gennaio 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 1274 del 10 dicembre 2021, che ripartisce oltre 1,4 miliardi di euro del Fondo per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche che saranno destinate al cofinanziamento.
Il 60% di questi fondi – pari per la precisione a € 1.412.173.760 – sono destinati a programmi d’intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni universitarie statali.
In poche parole, per il periodo 2021-2035 è previsto un investimento di più di 1,4 mld di euro per migliorare le strutture universitarie dal punto di vista strutturale ed edilizio, e le attrezzature scientifiche a disposizione degli atenei e dei centri di ricerca presenti sul territorio italiano.
Approfondiamo insieme questa notizia, decisamente positiva sia per il mondo accademico e scientifico che per il Settore edilizio.
Di cosa parliamo in questo articolo
A cosa servono queste risorse?
Come accennato prima, questi fondi sono destinati al cofinanziamento degli investimenti per l’edilizia universitaria e le attrezzature scientifiche.
Più nel dettaglio, il Ministero sottolinea che queste risorse servono per cofinanziare la costruzione, la ristrutturazione, il miglioramento, l’ampliamento, la messa in sicurezza, l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico di beni immobili adibiti, o da adibire, alle attività istituzionali delle università, con l’esclusione degli interventi di edilizia residenziale per cui sono previsti appositi fondi. Servono inoltre per l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e di grandi attrezzature scientifiche.
Gli immobili interessati, però, devono essere di proprietà:
- delle Istituzioni universitarie, ovvero acquisibili con risorse proprie o di enti pubblici o privati in base a un contratto preliminare di acquisto registrato. In tal caso, l’Istituzione deve possedere, al momento della presentazione della domanda, un contratto preliminare di acquisto registrato e dimostrare di disporre della piena disponibilità delle risorse per l’acquisto dell’immobile;
- dello Stato, concessi in uso gratuito alle Istituzioni universitarie per una durata pari ad almeno 19 anni prorogabili;
- di enti territoriali altrimenti pubblici, concessi in uso gratuito alle Istituzioni per una durata residua non inferiore a quella di cui al punto 2.
Alle risorse previste dal D.M. 1274 si aggiungono ulteriori 75 milioni di euro previsti dal decreto n. 1275, erogati per cofinanziare programmi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici di proprietà pubblica destinati alle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca degli atenei statali o a interventi di edilizia sostenibile, o ancora relativi all’acquisizione di grandi attrezzature scientifiche aventi caratteri di urgenza e indifferibilità.
Come vengono ripartiti gli investimenti?
Come si legge nel decreto all’articolo 1, Tipologie di intervento, i fondi erogati sono così ripartiti:
- 550 milioni per cofinanziare progetti di livello esecutivo o progetti di livello definitivo da realizzarsi secondo la formula dell’appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori per interventi da avviare entro il 30 giugno 2023;
- 280 milioni per progetti di livello almeno definitivo per lavori di edilizia da avviare anche successivamente, ma entro il 30 giugno 2024;
- 100 milioni per progetti di livello almeno definitivo per il potenziamento dell’edilizia sportiva universitaria da avviare entro il 30 giugno 2024;
- € 282.173.760 per progetti almeno di fattibilità tecnica ed economica per lavori di edilizia da avviare anche successivamente al 2022, ma con almeno le procedure di affidamento avviate entro il 31 dicembre 2024;
- 200 milioni per l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e grandi attrezzature scientifiche da avviare entro il 31 dicembre 2023.
Le Università cofinanziano i programmi d’intervento con risorse a carico del proprio bilancio o di altri enti pubblici e privati. Possono essere considerate nella quota di cofinanziamento a carico del bilancio di Ateneo o di terzi anche le spese per l’acquisto di terreni e immobili, purché sostenute a partire dal 1°gennaio 2021.
Il decreto ha previsto inoltre l’istituzione di una apposita Commissione, composta da 5 componenti e nominata con decreto del Segretario Generale, che ha il compito di valutare i progetti da cofinanziare. I criteri seguiti dalla Commissione per la valutazione sono stabiliti nell’articolo 3 (Valutazione dei programmi) del decreto.