Blog

Home > Bonus barriere architettoniche: come funziona

Bonus barriere architettoniche: come funziona

A cura di:

Aprile 22, 2024

Bonus barriere architettoniche come funziona

Il cosiddetto bonus barriere architettoniche, o più propriamente “Agevolazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche”, consiste in una serie di agevolazioni fiscali destinate a coloro che effettuano lavori finalizzati alla eliminazione delle barriere per le persone disabili.  

Come vedremo più nel dettaglio, è possibile accedere a diverse tipologie di agevolazioni, a seconda del tipo di intervento eseguito, anche se in una forma ridotta rispetto al passato. 

Infatti, in seguito all’entrata in vigore del Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212, con il quale l’Esecutivo ha voluto apportare modifiche alla disciplina del cd. Superbonus e riformare la disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche, sono state introdotte delle modifiche sostanziali.  

Approfondiamo insieme e cerchiamo di capire in cosa consiste il bonus barriere architettoniche, a chi si rivolge, a quanto ammontano le agevolazioni e quali sono gli interventi ammessi. 

Cos’è il bonus barriere architettoniche

Come accennato nell’introduzione, con l’espressione “bonus barriere architettoniche” si fa riferimento a una una serie di agevolazioni rivolte a chi effettua interventi per superare ed eliminare le barriere architettoniche.

Il valore delle agevolazioni fiscali varia in base a diversi fattori. Nello specifico, nella guida “Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità” redatta dall’Agenzia delle Entrate si indicano le seguenti tipologie. 

1. Bonus ristrutturazioni

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è prevista una detrazione Irpef pari al 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024

La detrazione scende al 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2025.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

  • quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (ad  esempio, l’installazione di ascensori e montacarichi);
  • i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.

2. Detrazione 75%

Introdotta dalla legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), poi prorogata al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 197/2022 (legge

di bilancio 2023), la detrazione al 75% deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

In merito a queste cifre, è importante ricordare che:

  • in caso di edificio composto da 8 unità immobiliari, il limite di spesa è pari a 320.000 euro, ovvero 8 x 40.000 euro;
  • in caso di edificio composto da 10 unità immobiliari, il limite di spesa è pari a 380.000 euro, ovvero 8 x 40.000 euro + 2 x 30.000 euro.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. In alternativa, i contribuenti possono optare anche per la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura, ma solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023

Infatti, come stabilito dal DL 212/2023, dal 1° gennaio 2024 l’unico modo di ottenere il bonus barriere architettoniche è la detrazione Irpef, con le seguenti eccezioni:

  • sulle parti comuni dei condomìni a prevalente destinazione abitativa;
  • su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori con un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro;
  • su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori nel cui nucleo familiare sia presente un disabile con certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/1992 (in questo caso non sono previsti limiti di reddito).

3. Detrazione Superbonus 110%  

In aggiunta alle due agevolazioni appena illustrate, è prevista anche una detrazione, nell’ambito del Superbonus 110%, per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”

Nello specifico, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone con disabilità grave, possono rientrare anche come interventi “trainati” di quelli per i quali si usufruisce del Superbonus, a patto che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi “trainanti” di efficienza energetica.

In questo caso l’agevolazione è pari al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025.

Chi può usufruire del bonus?

Le agevolazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche sono estese a una platea molto ampia, che comprende:

  • persone fisiche;
  • esercenti;
  • professionisti;
  • enti pubblici ed enti privati che non svolgono attività commerciale;
  • società semplici;
  • associazioni tra professionisti;
  • soggetti con reddito d’impresa.

Quali sono gli interventi ammessi

Per usufruire del bonus barriere architettoniche, nelle varie tipologie disponibili, è necessario eseguire i seguenti interventi.

Con riferimento alle agevolazioni legate alla ristrutturazione edilizia:

  • spese per ascensori e montacarichi;
  • costi per elevatori esterni all’abitazione;
  • sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari;
  • realizzazione di strumenti tecnologici per favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con handicap grave.

Ricordiamo che la detrazione non si applica al semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità. Nello specifico, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse. Per questi beni, infatti, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.

Per quanto concerne, invece, gli interventi agevolati con la detrazione del 75%, quelli ammessi sono i seguenti:

  • interventi che rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989;
  • automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari per abbattere le barriere architettoniche;
  • spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito in caso di sostituzione dell’impianto. 

Con il DL 212/2023 sono state escluse dalle agevolazioni le spese sostenute per gli interventi di automazione degli impianti e per la sostituzione di finestre, porte e pavimenti

A cura di:

Leggi ora il nuovo numero della rivista periodica della FENEALUIL
Leggi ora il nuovo numero della rivista periodica della FENEALUIL
Banner Fondo Arco
Banner Fondo Prevedi
Banner Fondo Concreto

Articoli correlati

Intervista Panzarella

FenealUil, Panzarella: con l’ultimo accordo saranno salvaguardati i cantieri del Recovery Plan DI EMANUELE GHIANI – IL DIARIO DEL LAVORO Febbraio19/ 2021 Il diario del lavoro ha intervistato il segretario generale della FenealUil, Vito Panzarella, sugli accordi...

leggi tutto