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SCIA edilizia: cos’è, a cosa serve e quando va fatta

A cura di:

Aprile 17, 2023

Scia edilizia cos'è, a cosa serve e quando va fatta

La SCIA, acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è un documento che deve essere presentato al Comune prima dell’inizio dei lavori edili per comunicare l’avvio delle attività e attestare la conformità del progetto alle norme urbanistiche ed edilizie in vigore.

Come vedremo più nel dettaglio, è stata introdotta in sostituzione di autorizzazioni necessarie in precedenza, come la DIA (Denuncia di Inizio Attività), con l’obiettivo di semplificare le procedure

Ma cos’è la SCIA, a quali interventi si applica, chi deve presentarla e come? Approfondiamo insieme. 

Cos’è la SCIA in edilizia?

La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è un titolo edilizio, da redigere e presentare al Comune di competenza prima di eseguire alcune determinate tipologie di lavori edili – che elencheremo più avanti nel corso dell’articolo -, in genere quelli che interessano le parti strutturali dell’edificio ma non comportano un aumento del volume o un cambiamento della destinazione d’uso.

Introdotta nel 2010, la SCIA rappresenta uno strumento finalizzato alla semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative in materia edilizia, eliminando alcune autorizzazioni necessarie in precedenza, come la summenzionata Denuncia di Inizio Attività (DIA) per interventi di manutenzione straordinaria.

Infatti con questo documento amministrativo, richiesto dalla normativa italiana in materia di edilizia, è possibile avviare un’attività edilizia senza dover attendere l’autorizzazione dell’ente preposto al controllo.

Con la presentazione della SCIA, quindi, il titolare dell’attività certifica che l’opera da realizzare rispetta tutte le norme urbanistiche, edilizie e di sicurezza previste dalla legge. L’ente preposto al controllo ha il compito di verificare che la SCIA sia correttamente presentata e, in caso di eventuali difformità, di richiedere le eventuali correzioni necessarie.

1. SCIA Unica

In tutti i casi in cui per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche – ad esempio, quando il documento è richiesto per avviare attività commerciali, per aspetti di igiene alimentare, per la prevenzione degli incendi – l’interessato presenta la cosiddetta SCIA Unica all’ente di competenza. 

Questa modalità è stata introdotta con il Decreto SCIA 2.

Il documento verrà poi condiviso, nella parte di competenza, alle diverse autorità preposte ai controlli, come le ASL, i Vigili del Fuoco, etc., che dovranno verificare la conformità di quanto dichiarato ed esprimersi, entro il termine massimo di 5 giorni prima della scadenza dei termini, che nelle Costruzioni è pari a 30 giorni.

2. SCIA Condizionata

Nei casi in cui per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessari altri atti di assenso – e cioè essa sia condizionata all’acquisizione di atti di assenso da parte di altri uffici e amministrazioni – l’interessato presenta la relativa istanza allo sportello unico, che rilascia una ricevuta. 

In questi casi, il termine di 5 giorni indicati prima decorre dalla data della presentazione dell’istanza allo sportello unico. L’avvio dell’attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.

Quali sono le norme di riferimento?

La SCIA è stata introdotta in Italia con la Legge 30 luglio 2010, n. 122, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

Nel Settore edilizio, la SCIA è disciplinata dall’art. 22 del D.P.R. 380/2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, denominato Testo Unico dell’Edilizia (o TUE), nel quale si elencano gli “interventi subordinati a denuncia di inizio attività”:

L’impianto normativo è poi stato successivamente modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, il succitato Decreto SCIA 2.

A quali interventi si applica la SCIA

Come accennato, la SCIA è disciplinata dal TUE (Testo Unico dell’Edilizia) e, nello specifico, dall’articolo 22, contenuto nel Capo III – Denuncia di inizio attività, in cui si spiega quali sono gli interventi per i quali è richiesto questo permesso.

Cosa dice, quindi, l’articolo 22?

  • sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 10 e all’articolo 6, rispettivamente ascrivibili agli interventi subordinati a permesso di costruire (PdC) e all’ambito dell’attività edilizia libera, nello specifico:
    • interventi di nuova costruzione;
    • interventi di ristrutturazione urbanistica;
    • interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso;
    • interventi di manutenzione ordinaria;
    • interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
    • opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  • sono altresì sottoposte a denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che:
    • non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;
    • non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia; 
    • non alterano la sagoma dell’edificio;
    • non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
  • la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative;
  • le regioni individuano con legge le tipologie di intervento assoggettate a contributo di costruzione, definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

Per la natura degli interventi interessati dalla SCIA, quest’ultima non va confusa con un’altra tipologia di documento edile, la CILA, che si applica invece agli interventi non strutturali sull’immobile.

La SCIA, inoltre, sostituisce Il certificato di agibilità; la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestate mediante la presentazione di questo documento allo sportello unico. 

Chi deve presentare la SCIA?

La SCIA deve essere sviluppata da un tecnico abilitato e presentata dal titolare dell’immobile, o dal responsabile dei lavori, e deve contenere le seguenti informazioni;

  • dati anagrafici del titolare;
  • dati della ditta;
  • data di inizio;
  • la descrizione dell’intervento;
  • la documentazione tecnica, redatta da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito);
  • il certificato di conformità degli impianti;
  • il certificato di collaudo statico;
  • la dichiarazione di conformità urbanistica ed edilizia; 

La SCIA edilizia ha una durata massima di 3 anni; se i lavori non vengono completati entro questa scadenza, è necessario presentarne una nuova.

Quando possono iniziare i lavori?

Come abbiamo accennato all’inizio, la SCIA è stata introdotta in sostituzione della precedente DIA, proprio con l’obiettivo di velocizzare le procedure e semplificarle. A differenza del passato, con questo documento non è più necessario attendere 30 giorni per iniziare i lavori (previsti con la DIA). 

In generale, i lavori per i quali è richiesta la SCIA possono essere avviati il giorno stesso in cui viene protocollato il documento; la data di protocollazione dell’istanza, della segnalazione o della comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. 

Fanno eccezione gli interventi da eseguire nelle aree interne alle zone omogenee A. Appartengono a questa categoria le parti del territorio di elevato pregio storico, ad alta densità abitativa e diversamente tutelati, come ad esempio i centri storici delle nostre città.

L’ente preposto ha 30 giorni di tempo per analizzare il documento e presentare una segnalazione, laddove riscontrasse delle difformità, disponendo così il blocco dei lavori e avviando una procedura di controllo. Trascorsi i 30 giorni, si applica la regola del Silenzio Assenso.

SCIA tardiva e SCIA in sanatoria

Cosa succede se il documento viene presentato dopo l’inizio o la conclusione dei lavori? 

Se i requisiti di legge vengono rispettati dagli interventi edilizi realizzati, è possibile presentare la SCIA anche quando questi sono in corso di esecuzione o addirittura sono già terminati, pagando una sanzione pecuniaria. 

Nello specifico:

  • SCIA tardiva o in corso d’opera: presentata in corso di esecuzione dei lavori. La sanzione prevista ammonta a € 516,00;
  • SCIA in sanatoria: interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità, purché conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente. La multa può variare da € 516,00 a € 5.164,00. 

Per procedere in ottemperanza alla normativa vigente, l’interessato può rivolgersi a tecnici specializzati o alla Cassa Edile/Edilcassa di competenza nel proprio territorio, al fine di ricevere opportuna consulenza e supporto nella parte amministrativa e documentale.

A cura di:

FENEALUIL-House organ n. 11
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