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Decreto Legge 19/2024: limiti e criticità

A cura di:

Aprile 8, 2024

Decreto Legge 19-2024 limiti e criticità

Il 2 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso Decreto Legge n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, annunciato e ampiamente discusso nelle ultime settimane, soprattutto dopo i tragici avvenimenti di Firenze dello scorso 16 febbraio. 

Il pacchetto contiene diverse misure relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare sui cantieri edili, all’applicazione delle retribuzioni previste dai CCNL più rappresentativi e all’introduzione della cosiddetta patente a punti, più volte richiesta a gran voce dai Sindacati. 

Purtroppo, tra le proposte del mondo sindacale e le nuove disposizioni di legge esiste un gap consistente, foriero di insoddisfazione e critiche all’esecutivo. 

Approfondiamo insieme e cerchiamo di capire cosa prevede il Decreto Legge 19/2024, cos’è la patente a punti e quali sono le critiche mosse dalla FENEALUIL a questo provvedimento

Decreto Legge 19/2024: quali sono le novità

Il decreto legge n.19 del 2 marzo 2024 contiene moltissime disposizioni, che vanno dalla gestione del PNRR e del PNC alla semplificazione amministrativa, passando per le misure di intervento nell’ambito dell’istruzione e del merito, dello sport, della digitalizzazione, delle infrastrutture, degli investimenti, della salute

Per quanto concerne il nostro ambito di intervento, facciamo riferimento al Capo VIII – Disposizioni urgenti in materia di lavoro, ovvero agli articoli 29-30-31 del decreto

Nel dettaglio:

  • Articolo 29 – Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare;
  • Articolo 30 – Misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo;
  • Articolo 31 – Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro.

Come riportato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, questo provvedimento prevede che:

  • il regime sanzionatorio per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e la lotta al lavoro irregolare venga rafforzato e reso più severo;
  • le sanzioni amministrative per contrastare il lavoro sommerso nell’Edilizia (e nell’agricoltura) siano più severe, in linea con gli obiettivi del PNRR;
  • le sanzioni penali per la somministrazione abusiva di lavoro, spesso camuffata da contratti di appalto e distacchi fittizi, siano reintrodotte e aggravate;
  • la responsabilità solidale tra committente, appaltatore o subappaltatore e lavoratori venga estesa anche all’appaltatore fittizio, che utilizza prestatori di lavoro non autorizzati. Questo comprende anche l’obbligo per l’appaltatore fittizio di corrispondere i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi ai lavoratori. Le sanzioni civili restano a carico del responsabile dell’inadempimento;
  • venga introdotto un obbligo di richiesta del certificato di congruità dell’incidenza del costo della manodopera nei contratti di appalto pubblici e privati prima del saldo finale dei lavori. Nel caso degli appalti pubblici con un valore di almeno 150.000 euro e degli appalti privati con un valore di almeno 500.000 euro, il responsabile del progetto o il committente devono verificare la congruità del costo della manodopera rispetto all’opera complessiva prima di procedere al pagamento finale dei lavori;
  • venga introdotto, a partire dal 1° ottobre 2024, un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito dei cantieri edili.

Vediamo più nel dettaglio questo ultimo punto, relativo all’introduzione e al funzionamento della patente a crediti, o patente a punti, per l’Edilizia

Patente a crediti in Edilizia

Il decreto legge 19/2024 apporta, con l’articolo 29, comma 19, dei cambiamenti rilevanti all’art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, meglio noto come Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.

Cosa cambia? Il summenzionato articolo 27 del T.U. prevedeva, infatti,  l’introduzione di un “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi”, finora mai entrato in vigore e che il nuovo provvedimento ha modificato.

L’articolo 29, comma 19, recita infatti come segue:

“A far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili […].”

Cosa vuol dire? In cosa consiste questa patente per le imprese e gli autonomi che operano sui cantieri? 

Cos’è la patente a punti?

Innanzitutto, si tratta di un documento in formato digitale rilasciato dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, all’impresa o al lavoratore autonomo in possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato;
  • adempimento degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del T.U., da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, ma anche dei lavoratori autonomi;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Come funziona?

Al momento del rilascio, la patente a punti è dotata di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare sui cantieri a patto che abbiano un punteggio pari o superiore a 15 crediti

Infatti, questa dotazione iniziale può subire delle decurtazioni in seguito a violazioni, incidenti, decessi sul lavoro, di intensità crescente a seconda della gravità della situazione. 

Nello specifico: 

  • accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti;
  • accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;
  • provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi  3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
  • riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
    • la morte: venti crediti;
    • un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
    • un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.

Nei casi riconducibili a quest’ultimo punto, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

Il soggetto a cui sono stati decurtati dei punti può recuperarli, frequentando appositi corsi di formazione previsti dal T.U., fino a un massimo di 15 crediti (5 crediti per ogni corso). Per la restante parte, bisognerà attendere due anni, dopo i quali la patente verrà incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino a un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti. Infine, altri 5 crediti sono riconosciuti alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30.

Come accennato prima, nessun soggetto potrà operare su un cantiere se in possesso di un numero inferiore a 15 crediti, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti, dietro il pagamento di una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro

In pratica, se il soggetto riceve una decurtazione che porta a un totale di crediti inferiore a 15, potrà portare a termine i lavori previsti dall’appalto già in corso quando si è verificato il provvedimento, pagando una multa. 

Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le  imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Il commento della FENEALUIL

Nonostante il Governo abbia accolto alcune proposte provenienti dal Sindacato, non possono passare inosservate le criticità e i limiti di questo provvedimento così tanto atteso

L’introduzione della patente a crediti è indubbiamente un segnale positivo, atteso da più di 15 anni, ma non si può sorvolare sul metodo che ha preceduto l’approvazione del testo.

Dopo 15 anni di attesa, credevamo si potesse procedere a un confronto serio e di merito sul tema e sulle proposte che il sindacato da tempo ha elaborato. Invece, c’è stato solo un breve incontro con le sigle sindacali, tra l’altro in separata sede rispetto alle parti datoriali, e in serata è stato approvato il Decreto Legge. 

Gli incontri del tavolo tecnico che sono seguiti non hanno dato riscontro alle nostre richieste e restano in piedi molte criticità. 

Diverse le proposte avanzate non solo per estendere la cosiddetta patente a crediti a tutti i settori, ripristinando la norma originaria del Testo Unico sulla Sicurezza (art. 27 ora modificato in peggio), ma anche per renderla veramente efficace nei cantieri: da una maggiore qualificazione all’ingresso per chi vuole fare impresa con obbligo di avere propri mezzi e dipendenti, all’inserimento delle malattie professionali nella perdita di punti, all’obbligo di corsi aggiuntivi per i dipendenti e investimenti in macchinari per recuperare crediti, fino all’obbligo che si applichi a tutte le aziende, anche se con qualificazione Soa, che potrebbe diventare elemento di maggior punteggio.

Sono tanti i punti su cui restiamo perplessi, emersi anche dagli emendamenti proposti in questi giorni.

Non è possibile lasciare che un’impresa continui a lavorare in presenza di gravi infortuni, o addirittura morti, rischiando soltanto una sanzione amministrativa. Non è chiaro, poi, se l’impresa appaltatrice subisca una perdita di punti qualora un’azienda a cui ha affidato un subappalto causi infortuni e morti sul lavoro. Sarebbe paradossale che una società in subappalto, responsabile magari di cinque morti sul lavoro, non possa più operare mentre quella appaltante ne esca indenne. 

Sarebbe, inoltre, opportuno prevedere un’aggravante (con una decurtazione di punti maggiore) qualora si verifichino più infortuni nello stesso incidente o nel corso dello stesso anno.

“Siamo convinti”, commenta il Segretario Generale della FENEALUIL Vito Panzarella, “che applicare lo stesso trattamento economico e normativo tra lavoratori in appalto e lavoratori in subappalto nel settore privato sarebbe una grande conquista, in grado di contrastare tutta una serie di condizioni favorite proprio da questa disparità e che generano sfruttamento, dumping e risparmi a danno dei lavoratori, e che molto spesso sono causa di infortuni.”

Per tutte queste assenze e criticità UIL e CGIL continuano la loro battaglia di civiltà. Dopo l’Assemblea del 22 marzo, che ha riunito a Firenze migliaia di Rls e Rsu, l’11 aprile ci sarà lo sciopero generale di 4 ore per tutte le categorie e di 8 ore per gli edili e una grande manifestazione nazionale a Roma il 20 aprile

Nel corso degli ultimi 10 anni, sono state quasi 15 mila le persone che hanno perso la loro vita lavorando. Quella delle vittime sul lavoro” – dichiara il Segretario generale UIL, PierPaolo Bombardieri – “è una strage, una guerra civile, che non si ferma: Ecco perché la nostra mobilitazione continua e non ci fermeremo. Non possiamo accettare che si perda una sola vita sul lavoro, è una questione di civiltà.” 

A cura di:

FENEALUIL-House organ n. 11
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