La Sezione 4 della Cassazione Penale, con sentenza n°. 13533 dell’8 aprile 2025 ha confermato la sentenza del 3 luglio 2024 della Corte di Appello di Catania, condannando per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro il committente per la morte di un uomo, un pensionato, ritenuto lavoratore autonomo, vittima di una caduta dall’alto mentre stava ultimando i lavori di una villetta in costruzione.
Il committente è stato condannato a sei mesi di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, oltre al risarcimento nei confronti delle parti civili. Assolto invece il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione.
La vittima, insieme al figlio, titolare di un’altra ditta, si era recata alla villetta e vi aveva fatto ingresso per effettuare una riparazione: aveva tolto l’intelaiatura della porta finestra e la ringhiera e, trovandosi a lavorare al primo piano in mancanza di protezione, ponteggio, funi o qualsivoglia dispositivo anticaduta, a un certo punto era caduta nel vuoto, riportando ferite in conseguenza delle quali era, quasi nell’immediatezza, deceduta.
Secondo l’indagine svolta dalla Polizia giudiziaria, l’uomo deceduto era un lavoratore autonomo, che aveva lavorato nel cantiere in autonomia, senza ricevere direttive specifiche dal figlio o dal Coordinatore, e non era quindi un dipendente, sia pure in nero, del figlio, come affermato dalla difesa dell’imputato. Per questo motivo, è stata riconosciuta la responsabilità penale del committente, in quanto titolare di una posizione di garanzia per la scelta dell’impresa e per l’omesso controllo da parte dell’appaltatore delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.