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Caldo eccessivo, le indicazioni dell’INPS per richiedere la cassa integrazione

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Luglio 30, 2025

È stato pubblicato il 3 luglio 2025 il messaggio n°. 2.031 dell’INPS sulle ‘Richieste di integrazione salariale per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo’.

Il documento fornisce indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell’istruttoria riguardanti sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (Cigo) sia i datori di lavoro che possono richiedere l’assegno di integrazione salariale al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali.

Si possono richiedere le integrazioni salariali in caso di un caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, indicando come causale la ‘sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità’ (primo caso) oppure un ‘evento meteo’ per ‘temperature elevate’ (secondo caso).

Nel primo caso, le integrazioni salariali possono essere riconosciute per i periodi di sospensione oppure per le fasce orarie di riduzione delle attività lavorative indicate nella specifica ordinanza emanata dalla Regione. La procedura è molto semplice e basta riportare, nella presentazione della domanda, solamente gli estremi dell’ordinanza senza la necessità di doverla allegare. Nel secondo caso (‘evento meteo’ per ‘temperature elevate’), l’INPS specifica che la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta soltanto se la temperatura risulta superiore a 35 °C. Anche quella ‘percepita’ però.

Il messaggio dell’Istituto, infatti, precisa che “anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35 °C può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora si prenda in considerazione la valutazione della temperatura cosiddetta ‘percepita’, che è più elevata di quella reale”. Ad esempio, quando le attività sono svolte in particolari condizioni, come ambienti chiusi e non climatizzati, oppure comportano l’utilizzo di materiali o macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad aumentare la situazione di pericolo per le lavoratrici e i lavoratori. In questa caso, nella domanda non sarà sufficiente fare riferimento al solo “evento meteo”, ma sarà necessario allegare una relazione tecnica dettagliata che permetta una corretta istruttoria della richiesta fatta all’INPS.

“Anche l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura ‘percepita’ superiore a quella reale” – aggiunge l’INPS. E, nel valutare le istanze, si terrà quindi “conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere
che la temperatura percepita sia superiore a quella effettivamente rilevata”.

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