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SCIA Edilizia: guida completa 2025 a interventi, costi e sanzioni

A cura di:

Aprile 17, 2023

Scia edilizia cos'è, a cosa serve e quando va fatta

La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è uno dei principali titoli abilitativi in Edilizia, fondamentale per avviare numerosi interventi senza dover attendere l’autorizzazione esplicita del Comune. 

Si basa su un principio di auto-responsabilizzazione, in base al quale un tecnico abilitato assevera la conformità dei lavori alle normative vigenti.

Questa guida completa, aggiornata alle ultime disposizioni, descrive in dettaglio cos’è la SCIA, per quali interventi è richiesta, quali sono le procedure da seguire, i costi e le differenze con altri titoli come la CILA.

Cos’è la SCIA Edilizia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)?

La SCIA è un’autocertificazione asseverata da un professionista qualificato che permette di iniziare un’attività edilizia in modo quasi immediato.

Con la presentazione di questo documento, il proprietario dell’immobile, attraverso il suo tecnico, attesta sotto la propria responsabilità che l’intervento rispetta tutte le normative urbanistiche, edilizie, di sicurezza, igienico-sanitarie ed energetiche in vigore.

A differenza di quanto accade con il Permesso di Costruire, con la SCIA non si deve attendere un’autorizzazione preventiva. Infatti, i lavori possono iniziare subito dopo il rilascio della ricevuta di protocollazione da parte dello Sportello unico per l’edilizia (SUE) del Comune, che ha 30 giorni di tempo dalla data di presentazione del documento per effettuare i controlli. Se in questo lasso di tempo non vengono sollevate contestazioni, la pratica si consolida secondo il principio del “silenzio assenso”.

Quali sono le norme di riferimento?

La SCIA è stata introdotta in Italia con la Legge 30 luglio 2010, n. 122 con l’obiettivo di semplificare le procedure, sostituendo in molte casistiche la precedente DIA (Denuncia di Inizio Attività).

Nel Settore edilizio, la SCIA è disciplinata dall’art. 22 del D.P.R. 380/2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, denominato Testo Unico dell’Edilizia (o TUE), nel quale si elencano gli “interventi subordinati a denuncia di inizio attività”:

L’impianto normativo è poi stato successivamente modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, anche noto come Decreto SCIA 2.

Le diverse tipologie di SCIA: ordinaria, unica, condizionata e alternativa

La normativa prevede diverse tipologie di SCIA, che si distinguono in base alla complessità dell’intervento e alla necessità o meno di avere ulteriori autorizzazioni:

  • SCIA ordinaria;
  • SCIA unica;
  • SCIA condizionata;
  • SCIA alternativa al Permesso di Costruire, o Super SCIA.

Analizziamole insieme. 

1. SCIA ordinaria

La SCIA ordinaria consiste nella sua “versione standard”, ovvero quella che abbiamo finora descritto. Essa viene utilizzata per la maggior parte degli interventi di manutenzione straordinaria strutturale, restauro e risanamento conservativo strutturale, e ristrutturazione edilizia “leggera”.

La sua caratteristica principale consiste nel fatto che consente l’inizio dei lavori il giorno stesso della presentazione della pratica allo Sportello unico per l’edilizia (SUE).

2. SCIA unica

Questa modalità è stata introdotta con il Decreto SCIA 2, con l’obiettivo di semplificare ulteriormente le procedure.

Come funziona? Nei casi in cui, per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA, siano necessarie altre comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche – ad esempio, quando il documento è richiesto per avviare attività commerciali, per aspetti di igiene alimentare o per la prevenzione degli incendi – invece di presentare pratiche separate, il cittadino presenta un’unica istanza allo SUE, che si occupa poi di trasmettere la documentazione agli altri enti competenti (come le ASL, i Vigili del Fuoco, ecc.). 

Questi enti dovranno verificare la conformità di quanto dichiarato ed esprimersi entro il termine massimo di 5 giorni prima della scadenza dei termini, che nelle Costruzioni è pari a 30 giorni.

3. SCIA condizionata

Questa procedura è necessaria nei casi in cui, per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA, siano richieste autorizzazioni esterne – come ad esempio quando l’immobile è soggetto a vincoli di tutela – e quindi l’ottenimento del documento sia “condizionato” al loro rilascio

In questi casi, la SCIA viene presentata ugualmente dall’interessato, ma i lavori non possono iniziare fino a quando non sono stati ottenuti tutti i nulla osta necessari.

4. SCIA alternativa al Permesso di Costruire, o Super SCIA

Come suggerisce il nome stesso, questa procedura sostituisce il Permesso di Costruire per interventi di maggiore rilevanza, semplificandone l’iter burocratico. 

Quando si utilizza?

  • interventi di ristrutturazione edilizia “pesante”, che comportano modifiche a volume, prospetti, sagoma o il cambio di destinazione d’uso nei centri storici;
  • interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica se sono disciplinati da piani attuativi o accordi negoziali che contengono già le disposizioni plano-volumetriche e tipologiche;
  • interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali con precise disposizioni.

A differenza della SCIA ordinaria, però, non permette l’inizio immediato dei lavori. Infatti, questi possono iniziare solo dopo 30 giorni dalla data di presentazione della segnalazione

Questo periodo di tempo consente al Comune di effettuare le verifiche di sua competenza e, se necessario, bloccare i lavori prima del loro avvio.

Quando è obbligatoria la SCIA? L’elenco degli interventi

Come accennato, la SCIA è disciplinata dall’articolo 22 del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001). La norma definisce il campo di applicazione della SCIA in modo residuale, cioè stabilisce che vi rientrano tutti gli interventi non ascrivibili all’edilizia libera (art. 6) e al Permesso di Costruire (art. 10).

Per fare chiarezza, vediamo prima quali sono gli interventi esclusi dalla SCIA e quali, di conseguenza, vi rientrano.

  • Interventi esclusi perché richiedono un titolo superiore (il Permesso di Costruire – Art. 10): questi sono i lavori più impattanti e nonpossono essere realizzati con SCIA:
    • interventi di nuova costruzione;
    • interventi di ristrutturazione urbanistica;
    • interventi di ristrutturazione edilizia “pesante”, ovvero quelli che portano a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche della volumetria complessiva, dei prospetti, o che, limitatamente agli immobili nei centri storici (zone A), cambiano la destinazione d’uso.
  • Interventi esclusi perché rientrano nell’edilizia libera (Art. 6) o richiedono la CILA: questi sono i lavori più semplici che nonnecessitano di SCIA:
    • interventi di manutenzione ordinaria;
    • interventi di manutenzione straordinaria “leggera” (che non riguardano parti strutturali), per cui è sufficiente la CILA;
    • interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.

Quali interventi richiedono, invece, la SCIA, sempre secondo quanto indicato nell’art. 22?

Alla luce delle esclusioni viste sopra, ecco i principali interventi per cui è obbligatoria la presentazione della SCIA:

  • interventi di manutenzione straordinaria che riguardano le parti strutturali dell’edificio;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo che interessano le parti strutturali dell’edificio;
  • interventi di ristrutturazione edilizia “leggera”, cioè quelli che non rientrano nei casi previsti per il Permesso di Costruire (in quanto non alterano volume, prospetti, sagoma, ecc.).

Inoltre, sono realizzabili mediante SCIA anche:

  • le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le prescrizioni contenute nel permesso stesso;
  • gli interventi su immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, a condizione di ottenere prima il parere o l’autorizzazione degli enti preposti (SCIA condizionata).

Per rendere tutto più chiaro, facciamo alcuni esempi di interventi che richiedono la SCIA edilizia:

  • creare una nuova porta o allargare una finestra in una parete che sostiene solai o tetti;
  • rinforzare fondazioni, travi, pilastri o solai esistenti;
  • sostituire un vecchio solaio in legno con uno nuovo in latero-cemento, o modificarne la struttura;
  • installare un telaio in acciaio per rinforzare un muro portante dopo aver creato un’apertura;
  • intervenire sulle travi portanti del tetto (non solo sulla copertura o l’isolamento);
  • ripristino o consolidamento di elementi strutturali di un edificio storico, come ad esempio il consolidamento di una volta in mattoni o di un arco portante;
  • integrazione o sostituzione di elementi strutturali degradati in un edificio vincolato, mantenendo la tipologia originale;
  • modifica e riorganizzazione della distribuzione interna con interventi sulle strutture, come ad esempio spostare un muro portante per ridisegnare la disposizione delle stanze;
  • realizzazione di un nuovo balcone o terrazzo, solo se non comporta un aumento della superficie lorda di pavimento e non altera la sagoma dell’edificio in modo sostanziale;
  • installazione di una scala interna, ma solo se, per realizzarla, è necessario tagliare un solaio, modificando quindi un elemento strutturale;
  • unire due appartamenti adiacenti o dividere un grande appartamento in due, a condizione che non si modifichi la volumetria complessiva dell’edificio e non si alterino le parti comuni;
  • installazione di ascensori esterni o manufatti che alterano la sagoma dell’edificio per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • realizzazione di tettoie o pensiline di pertinenza di un edificio esistente, se superano i limiti dimensionali previsti per l’edilizia libera.

La differenza tra SCIA e CILA: quando usare l’una o l’altra

La SCIA non va confusa con un’altra tipologia di documento edile, la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), che si applica invece agli interventi non strutturali sull’immobile. Vediamo le principali differenze.

CriterioCILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)
Tipo di InterventoManutenzione straordinaria leggera (non strutturale).Esempio: spostamento di tramezzi, rifacimento impianti.Manutenzione straordinaria pesante (strutturale). Esempio: apertura di un vano in un muro portante, consolidamento.
AsseverazioneIl tecnico assevera la conformità alle norme generali.Il tecnico assevera la conformità e la rispondenza ai calcoli strutturali (se necessari).
CostoGeneralmente più economica.Più costosa, data la maggiore responsabilità e complessità tecnica.
Esempio praticoAbbattere una parete non portante per creare un open space.Creare un’apertura in una parete portante per unire due stanze.

Come presentare la SCIA: procedura, documenti e tempistiche

Come anticipato, la SCIA deve essere presentata telematicamente allo Sportello unico per l’edilizia (SUE) del Comune di competenza prima dell’inizio dei lavori. 

Deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito industriale), iscritto al relativo albo, e presentata dal titolare dell’immobile o dal responsabile dei lavori

La SCIA deve contenere le seguenti informazioni:

  • dati anagrafici del titolare;
  • dati della ditta;
  • data di inizio lavori;
  • descrizione dell’intervento;
  • documentazione tecnica, redatta da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito);
  • certificato di conformità degli impianti;
  • certificato di collaudo statico;
  • dichiarazione di conformità urbanistica ed edilizia. 

I documenti da allegare obbligatoriamente sono i seguenti:

  • modello unico di SCIA compilato;
  • relazione tecnica asseverata e firmata dal tecnico;
  • elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto;
  • documentazione fotografica;
  • dati identificativi dell’impresa esecutrice e il suo DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
  • eventuali altri pareri, nulla osta o atti di assenso (ad esempio l’autorizzazione sismica o il parere della Soprintendenza).

I lavori possono iniziare il giorno stesso della presentazione della SCIA. La ricevuta di protocollazione costituisce titolo abilitativo. 

La SCIA ha un’efficacia di 3 anni, entro i quali i lavori devono essere conclusi.

Quando possono iniziare i lavori?

Come abbiamo accennato prima, la SCIA è stata introdotta in sostituzione della precedente DIA con l’obiettivo di velocizzare le procedure e di semplificarle: in generale, i lavori per i quali è richiesta la SCIA possono essere avviati il giorno stesso in cui viene protocollato il documento. La data di protocollazione dell’istanza, della segnalazione o della comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. 

Fanno eccezione gli interventi da eseguire nelle aree interne alle zone omogenee A. Appartengono a questa categoria le parti del territorio di elevato pregio storico, ad alta densità abitativa e diversamente tutelati, come ad esempio i centri storici delle nostre città.

L’Ente preposto ha 30 giorni di tempo per analizzare il documento e presentare una segnalazione, laddove riscontrasse delle difformità, disponendo così il blocco dei lavori e avviando una procedura di controllo. Trascorsi i 30 giorni, si applica la regola del silenzio assenso.

SCIA tardiva e in sanatoria: come regolarizzare i lavori

Cosa accade se i lavori vengono eseguiti senza SCIA o in difformità? È possibile regolarizzare la situazione, a patto che l’intervento rispetti la normativa vigente sia al momento della sua realizzazione, sia al momento della presentazione della sanatoria (principio della doppia conformità).

In questi casi, si distinguono due tipologie di SCIA:

  • SCIA tardiva (o in corso d’opera): viene presentata quando i lavori sono già iniziati ma non ancora conclusi. Comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria fissa, solitamente di 516.
  • SCIA in sanatoria: si presenta a lavori già ultimati. La sanzione è variabile, calcolata in base a diversi parametri, e può andare da un minimo di € 516 a un massimo di € 5.164.

Domande Frequenti (FAQ)

1. Che cos’è esattamente la SCIA Edilizia e a quale normativa fa riferimento?

La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è un’autocertificazione asseverata da un tecnico abilitato, presentata al Comune per avviare determinati lavori edili. Consente di iniziare i lavori senza attendere un’autorizzazione esplicita. La normativa di riferimento principale è l’articolo 22 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia).

2. Qual è la differenza fondamentale tra SCIA, CILA e Permesso di Costruire?

La CILA si usa per interventi di manutenzione straordinaria “leggera” che non toccano le parti strutturali. La SCIA è richiesta per lavori che interessano le strutture (ad esempio, aprire un varco in un muro portante). Il Permesso di Costruire è invece necessario per interventi più rilevanti come nuove costruzioni, ristrutturazioni pesanti o ampliamenti volumetrici.

3. In quali categorie di intervento è obbligatorio presentare la SCIA?

La SCIA è obbligatoria per interventi di manutenzione straordinaria su parti strutturali, restauro e risanamento conservativo strutturale, e per la cosiddetta “ristrutturazione edilizia leggera” (che non altera volumi, sagoma o destinazione d’uso). È necessaria anche per varianti a permessi di costruire che rispettino determinati limiti.

4. Cos’è la “SCIA alternativa al Permesso di Costruire” (o Super SCIA) e quando si utilizza?

È un titolo abilitativo, disciplinato dall’art. 23 del D.P.R. 380/2001, che sostituisce il Permesso di Costruire per interventi specifici come ristrutturazioni edilizie “pesanti”, nuove costruzioni previste da piani attuativi e interventi in aree già urbanizzate. A differenza della SCIA ordinaria, i lavori possono iniziare solo dopo 30 giorni dalla presentazione.

5. Qual è il termine di efficacia della SCIA? Quando scadono i lavori?

La SCIA ha un’efficacia di 3 anni dalla data di presentazione. Entro questo periodo i lavori devono essere conclusi. Se non vengono ultimati, è necessario presentare una nuova segnalazione per le opere rimanenti.

6. Quando si possono iniziare i lavori dopo aver presentato la SCIA?

Per la SCIA ordinaria (art. 22 TUE), i lavori possono iniziare il giorno stesso della protocollazione della pratica presso lo Sportello unico per l’edilizia (SUE). Fa eccezione la SCIA alternativa al Permesso di Costruire (Super SCIA), per cui è necessario attendere 30 giorni.

7. Quanti giorni ha il Comune per effettuare i controlli sulla SCIA?

L’amministrazione comunale ha 30 giorni di tempo dalla data di presentazione per verificare la regolarità della documentazione. In questo periodo, può richiedere integrazioni o, in caso di gravi difformità, ordinare la sospensione dei lavori.

8. Quali sono i documenti essenziali che deve allegare il tecnico asseverante?

I documenti fondamentali sono la relazione tecnica asseverata, gli elaborati grafici di progetto (stato di fatto e comparativo), i dati dell’impresa esecutrice con il DURC e la modulistica comunale compilata. A seconda dell’intervento, possono servire ulteriori atti come l’autorizzazione sismica o il parere della Soprintendenza.

9. In cosa consiste il silenzio-assenso per la SCIA?

Se, trascorsi 30 giorni dalla presentazione della SCIA, il Comune non comunica rilievi o richieste di integrazione, la pratica si intende consolidata per silenzio-assenso. Questo principio dà certezza al proponente sulla regolarità del titolo abilitativo.

10. Quali sono i costi principali da affrontare per la presentazione di una SCIA?

I costi si compongono principalmente di tre voci: la parcella del professionista tecnico per la redazione e l’asseverazione della pratica, i diritti di segreteria richiesti dal Comune e, solo in casi specifici di aumento del carico urbanistico, gli oneri di costruzione.

11. La SCIA comporta il pagamento di oneri di urbanizzazione o costo di costruzione?

Generalmente no, se l’intervento non comporta un aumento del carico urbanistico (ad esempio manutenzione straordinaria o risanamento). Tali oneri possono essere dovuti per interventi di ristrutturazione edilizia più impattanti, spesso gestiti tramite “Super SCIA”, secondo quanto previsto dalle normative regionali e comunali.

12. Cosa succede in caso di mancata presentazione della SCIA?

Eseguire lavori in assenza di SCIA costituisce un abuso edilizio. È possibile regolarizzare la situazione tramite una “SCIA in sanatoria”, a condizione che l’intervento rispetti la doppia conformità (le norme urbanistiche vigenti sia al momento dell’abuso che della richiesta di sanatoria) e pagando una sanzione.

13. Quali sono le sanzioni previste per la SCIA in assenza o in difformità?

La sanzione per lavori eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA è pecuniaria e varia generalmente da un minimo di € 516 a un massimo di € 5.164. L’importo viene stabilito dall’amministrazione comunale in base alla natura e all’entità dell’abuso.

14. Cos’è la “SCIA in sanatoria” e quando può essere presentata?

È la procedura che permette di regolarizzare a posteriori lavori già ultimati, eseguiti senza il titolo necessario. Può essere presentata solo se l’intervento rispetta il principio della “doppia conformità”: deve essere conforme alle normative urbanistico-edilizie vigenti sia al momento della sua realizzazione, sia al momento della presentazione della sanatoria.

15. Cos’è la “SCIA tardiva” e qual è la sanzione in questo caso?

La SCIA tardiva si presenta quando i lavori sono già iniziati ma non ancora conclusi. Permette di regolarizzare la situazione in corso d’opera pagando una sanzione pecuniaria fissa, solitamente pari a € 516.

16. L’assenza di SCIA preclude l’accesso ai bonus fiscali (es. per ristrutturazione)?

Sì, la mancanza del titolo abilitativo richiesto dalla legge (come la SCIA) è una delle cause principali di decadenza dai benefici fiscali per le ristrutturazioni edilizie. Per accedere ai bonus è fondamentale che la pratica edilizia sia correttamente presentata e conforme alla normativa.

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