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Cosa prevede il nuovo regolamento europeo sui prodotti da costruzione (CPR)

A cura di:

Dicembre 16, 2024

nuovo regolamento europeo sui prodotti da costruzione CPR

Lo scorso 5 novembre 2024 il Consiglio Europeo ha adottato il nuovo Regolamento europeo sui prodotti da costruzione (CPR), approvato il 10 aprile, che aggiorna la legislazione del 2011 e la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) è attesa a breve. 

Questa revisione si inserisce nel contesto del Green Deal europeo e del piano d’azione per l’economia circolare, con l’obiettivo di promuovere un’Edilizia più sostenibile e circolare.

Il Settore riveste un ruolo di primaria importanza nell’economia europea, contribuendo in modo significativo al PIL e all’occupazione. Secondo quanto riportato sul sito del Consiglio Europeo, infatti, il Comparto vale il 5,5% del PIL, con 25 milioni di persone impiegate in oltre 5 milioni di imprese, di cui 430.000 imprese con un fatturato di 800 miliardi di euro. 

Il CPR si pone come strumento fondamentale per armonizzare le norme per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, facilitando la libera circolazione all’interno del mercato unico e riducendo gli oneri amministrativi per le imprese.

L’obiettivo principale è quello di migliorare la sicurezza, la sostenibilità e l’innovazione nell’Edilizia, a beneficio sia degli operatori economici che dei consumatori.

Approfondiamo insieme e cerchiamo di capire cosa cambia con l’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sui prodotti da costruzione (CPR).

Le novità introdotte dal CPR 2024

Il nuovo Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione (CPR) introduce diverse importanti novità rispetto alla legislazione precedente del 2011.

Vediamole insieme.

1. Definizione di “prodotto da costruzione”

Il nuovo CPR amplia la definizione di “prodotto da costruzione”, includendo ora qualsiasi elemento fisico, compresi i prodotti realizzati con la stampa 3D, destinato a essere incorporato permanentemente nelle opere di costruzione.

2. Sostenibilità ambientale

Il nuovo regolamento pone grande enfasi sulla sostenibilità ambientale, introducendo:

  • l’obbligo di informazioni ambientali: i produttori dovranno fornire dettagli sull’impatto ambientale e climatico del prodotto, valutato lungo tutto il ciclo di vita, da includere nella dichiarazione di prestazione;
  • un nuovo sistema VVCP 3+: questo sistema è volto a valutare e verificare la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale;
  • classi di prestazione per le prestazioni ambientali: esse dovrebbero riflettere accuratamente la diversità dei prodotti e il loro stato dell’arte e consentire di identificare con precisione i prodotti più rispettosi dell’ambiente;
  • incentivi per prodotti a elevate prestazioni ambientali: il regolamento prevede l’obbligo per gli Stati membri di attuare incentivi per prodotti con le migliori prestazioni ambientali;
  • appalti pubblici verdi (GPP): la norma introduce requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione utilizzati negli appalti pubblici a partire dalla fine del 2026;
  • definizione di “stato dell’arte”: il regolamento definisce lo “stato dell’arte” come il modo più efficace e avanzato per conseguire un determinato obiettivo, o un modo che si avvicina a quello più efficace e avanzato, o un modo che è attualmente possibile applicando le tecnologie comuni, indipendentemente dal fatto che sia o meno la soluzione tecnologicamente più avanzata.

3. Passaporto digitale

Una delle novità più rilevanti è l’introduzione del passaporto digitale per i prodotti da costruzione.

Questo strumento conterrà:

  1. dichiarazione di conformità;
  2. informazioni sulla sicurezza;
  3. indicazioni sull’uso consentito;
  4. prestazioni ambientali;
  5. dati utili per il futuro riciclo

Il passaporto digitale sarà interoperabile con i sistemi di modellizzazione delle informazioni sugli edifici (BIM) e resterà disponibile per 25 anni.

4. Digitalizzazione

Il nuovo CPR promuove la digitalizzazione, consentendo ai produttori di pubblicare le dichiarazioni di conformità dei prodotti su siti web, a condizione che siano:

  • in formato non modificabile;
  • facilmente accessibili;
  • sempre aggiornate;
  • disponibili nelle diverse lingue degli stati di commercializzazione.

5. Stampa 3D

Il nuovo regolamento introduce una disciplina specifica per i prodotti stampati in 3D. Come accennato, questi prodotti sono ora inclusi nella definizione di “prodotto da costruzione” e sono state definite le responsabilità per il soggetto che fabbrica un prodotto utilizzando la stampa 3D, equiparandole a quelle previste per i produttori tradizionali.

6. Portale dei reclami

Il nuovo CPR prevede l’istituzione di un portale presso la Commissione Europea per raccogliere reclami e segnalazioni sui prodotti non conformi

Le autorità nazionali coordineranno eventuali interventi per garantire il rispetto delle nuove norme.

7. Disposizioni transitorie

Il CPR 2024 prevede disposizioni transitorie per garantire un passaggio graduale alla nuova normativa.

Tra queste, troviamo le seguenti:

  • validità delle norme armonizzate e dei documenti di valutazione europei esistenti fino al loro ritiro o abrogazione;
  • possibilità di continuare a immettere sul mercato prodotti conformi al regolamento del 2011 per un periodo di tempo limitato;
  • graduale introduzione delle nuove specifiche tecniche armonizzate, con la possibilità per gli operatori economici di applicare volontariamente il nuovo regolamento in anticipo.

In sintesi, il nuovo CPR introduce diverse importanti novità che mirano a:

  • rafforzare la sicurezza dei prodotti da costruzione;
  • promuovere la sostenibilità ambientale del Settore edile;
  • favorire l’innovazione e la digitalizzazione;
  • semplificare la circolazione dei prodotti nel mercato unico europeo.

I requisiti di base delle opere di costruzione nel CPR

Il nuovo Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione (CPR), come quello del 2011, non impone obblighi specifici ai fabbricanti o agli Stati membri per quanto riguarda i requisiti di base delle opere di costruzione.

Nello specifico, l’Allegato I del CPR definisce questi requisiti come una base per l’identificazione delle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione e per la preparazione di:

  • richieste di normazione;
  • specifiche tecniche armonizzate.

Quali sono questi requisiti base? Sono otto, e riguardano i seguenti aspetti:

  1. integrità strutturale: le opere di costruzione e tutte le loro parti pertinenti devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e smantellate o demolite in modo tale che tutti i carichi pertinenti e le loro combinazioni siano sostenuti e trasmessi al suolo in condizioni di sicurezza e senza causare deflessioni o deformazioni di parti delle opere di costruzione, né movimenti del suolo tali da compromettere la durabilità, la resistenza strutturale, la funzionalità e la solidità delle opere di costruzione;
  2. sicurezza antincendio: le opere di costruzione e le loro parti pertinenti devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e smantellate o demolite in modo da prevenire adeguatamente un principio d’incendio, in particolare attraverso un uso adeguato di rilevatori e di allarmi. Il fuoco e il fumo devono essere contenuti e controllati e gli occupanti delle opere di costruzione devono essere protetti contro il fuoco e il fumo. Devono essere previste disposizioni adeguate per garantire la fuga e l’evacuazione in sicurezza di tutti gli occupanti delle opere di costruzione;
  3. protezione contro impatti negativi sull’igiene e sulla salute: le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e smantellate o demolite in modo che, per tutto il loro ciclo di vita, non si ripercuotano negativamente sull’igiene o sulla salute e la sicurezza di lavoratori edili, occupanti, visitatori o vicini in ragione di quanto segue;
  4. sicurezza e accessibilità: le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e smantellate o demolite in modo da non presentare, per tutto il loro ciclo di vita, rischi inaccettabili di incidenti o danni durante l’uso o il funzionamento, compresi scivolamento, caduta, collisione, ustione, elettrocuzione e lesioni dovute a cadute o rotture di parti causate da fattori esterni quali condizioni meteorologiche estreme o esplosioni;
  5. resistenza al passaggio del suono e proprietà acustiche: le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e smantellate o demolite in modo da garantire, per tutto il loro ciclo di vita, una protezione ragionevole contro carichi sonori avversi attraverso l’aria o i materiali provenienti da altre parti della stessa opera di costruzione o da fonti esterne alla sua struttura;
  6. efficienza energetica e prestazioni termiche delle opere di costruzione: le opere di costruzione, inclusi i processi automatizzati al loro interno, e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti, realizzati e sottoposti a manutenzione in modo che il consumo di energia richiesto durante la loro fase di utilizzo sia moderato;
  7. emissioni nell’ambiente esterno delle opere di costruzione: le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e demolite in modo da non presentare, per tutto il loro ciclo di vita, un rischio per l’ambiente esterno;
  8. uso sostenibile delle risorse naturali delle opere di costruzione: le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e smantellate o demolite in modo che, per tutto il loro ciclo di vita, l’uso delle risorse naturali sia sostenibile.

Per ognuno di questi punti sono indicati dei requisiti specifici che le opere devono rispettare. Per approfondire l’argomento, consigliamo la lettura del testo integrale dell’Allegato I del regolamento. 

Chiariamo, però, che il CPR non stabilisce come raggiungere questi requisiti: la responsabilità di definire le modalità per soddisfare i requisiti di base delle opere di costruzione ricade sugli Stati membri. Il nuovo regolamento si limita quindi a fornire un quadro di riferimento per garantire la sicurezza, la sostenibilità e la libera circolazione dei prodotti da costruzione all’interno del mercato unico europeo.

Chi sono i soggetti coinvolti?

Il nuovo Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione (CPR) coinvolge una serie di soggetti che operano lungo la catena di approvvigionamento e che sono responsabili del rispetto delle nuove norme.

Nello specifico, troviamo i seguenti operatori economici:

  • fabbricanti: hanno la responsabilità principale della conformità dei prodotti da costruzione ai requisiti del CPR. Devono redigere la dichiarazione di prestazione e di conformità, applicare la marcatura CE e garantire che i prodotti siano immessi sul mercato in modo sicuro e conforme alle norme;
  • importatori: sono responsabili di garantire che i prodotti da costruzione importati da Paesi terzi siano conformi al CPR prima di immetterli sul mercato dell’UE e verificare la presenza della marcatura CE e della dichiarazione di prestazione;
  • distributori: devono agire con la dovuta diligenza per garantire che i prodotti da costruzione che commercializzano siano conformi al CPR, collaborare con le autorità di vigilanza del mercato e fornire le informazioni necessarie ai consumatori;
  • fornitori di servizi di logistica: sono responsabili di garantire che le attività di stoccaggio e trasporto dei prodotti da costruzione non ne compromettano la conformità ai requisiti del CPR.

Il CPR prevede inoltre il coinvolgimento di organismi di valutazione della conformità dei prodotti da costruzione ai requisiti del regolamento.

È possibile individuare due categorie di organismi:

  • organismi notificati: sono enti terzi indipendenti, accreditati dalle autorità nazionali, che svolgono attività di valutazione e verifica della conformità dei prodotti da costruzione ai requisiti del CPR, in particolare per i sistemi di valutazione e verifica che prevedono il loro intervento;
  • Technical Assessment Bodies (TAB): si tratta di organismi tecnici di valutazione che elaborano e adottano i Documenti di Valutazione Europea (EAD), necessari per la valutazione di prodotti da costruzione innovativi per i quali non esistono ancora norme armonizzate.

Il regolamento definisce i requisiti per l’accreditamento e la supervisione di questi organismi, con l’obiettivo di garantire la loro competenza, imparzialità e indipendenza.

Un ruolo centrale è ricoperto anche dai singoli Stati membri, che hanno la responsabilità di:

  • designare le autorità competenti per la vigilanza del mercato, con specifiche competenze tecniche per valutare i prodotti da costruzione e un unico sistema di collegamento come punto di contatto con la Commissione Europea e gli altri Stati membri;
  • notificare e supervisionare alla Commissione Europea gli organismi di valutazione della conformità designati;
  • collaborare con la Commissione Europea nella gestione del portale per la raccolta di reclami e segnalazioni sui prodotti non conformi;
  • adottare le misure necessarie per garantire il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi e per sanzionare gli operatori economici che violano le norme del CPR;
  • definire e attuare criteri di sostenibilità ambientale per gli appalti pubblici, incentivando l’utilizzo di prodotti da costruzione con elevate prestazioni ambientali.

Infine, oltre ai soggetti sopra menzionati, il CPR coinvolge anche:

  • Commissione Europea: svolge un ruolo di coordinamento e supervisione a livello europeo, definendo le politiche e le norme generali per l’attuazione del regolamento, gestendo il sistema di notifica degli organismi di valutazione della conformità e il portale dei reclami, e promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri;
  • Paesi terzi: il regolamento prevede la possibilità di cooperazione con Paesi terzi che applicano normative equivalenti a quelle dell’UE in materia di prodotti da costruzione;
  • consumatori: i destinatari finali dei prodotti da costruzione, che beneficiano delle nuove norme in termini di sicurezza, sostenibilità e trasparenza delle informazioni.

Il CPR promuove la cooperazione e il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, al fine di garantire un’applicazione armonizzata ed efficace del regolamento a beneficio del mercato interno europeo e della tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente.

Marcatura CE

La marcatura CE svolge un ruolo centrale nel nuovo Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione (CPR) del 2024. Essa rappresenta l’unica marcatura che attesta la conformità di un prodotto da costruzione alle norme europee e ne garantisce la libera circolazione nel mercato interno.

In merito alla marcatura, sono previsti i seguenti obblighi del fabbricante:

  • dichiarazione di prestazione e di conformità: prima di apporre la marcatura CE, il fabbricante deve redigere una dichiarazione di prestazione e di conformità che attesti la conformità del prodotto ai requisiti applicabili. Questa dichiarazione include informazioni sulle caratteristiche essenziali del prodotto, sui sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP), sull’uso previsto e sulla prestazione dichiarata;
  • applicazione della marcatura CE: la marcatura CE deve essere apposta sul prodotto in modo visibile, leggibile e indelebile, oppure su un’etichetta o sui documenti di accompagnamento se ciò non è possibile;
  • responsabilità del fabbricante: apponendo la marcatura CE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto alla prestazione dichiarata e ai requisiti del CPR.

Per evitare la frammentazione del mercato e informazioni fuorvianti, è vietato apporre marcature supplementari che attestino la conformità alle stesse caratteristiche essenziali, a esclusione di quelle non fuorvianti, come i marchi di qualità ecologica di tipo I (ISO 14024), che possono essere apposte sul prodotto purché non indicano una valutazione delle prestazioni diversa da quella prevista dal CPR.

Alcuni prodotti da costruzione sono esclusi dall’applicazione del CPR, ad esempio quelli già armonizzati da altri atti giuridici dell’Unione Europea. Inoltre, gli Stati membri possono esentare dall’applicazione del CPR i prodotti immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche dell’UE.

Infine, il CPR prevede sanzioni per gli operatori economici che non rispettano gli obblighi relativi alla marcatura CE, stabilite dagli Stati membri.

Conclusioni

Il nuovo CPR rappresenta dunque un passo avanti significativo verso un settore delle Costruzioni più sicuro, sostenibile e trasparente

Le nuove norme contribuiranno a migliorare la qualità dei prodotti da costruzione, a ridurre l’impatto ambientale del settore e a garantire la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno europeo.

A cura di:

FENEALUIL-House organ n. 11
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