Il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73, meglio conosciuto come Decreto Infrastrutture 2025, è un provvedimento legislativo di significativa importanza per il settore delle opere pubbliche.
Il testo base del D.L. era stato pubblicato il 21 maggio 2025, e la sua legge di conversione – la n. 105 del 18 luglio 2025 – è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2025, entrando in vigore il 20 luglio 2025.
Il Decreto si propone come una vera e propria “mini-riforma” nel campo degli appalti pubblici, introducendo “nuovi correttivi” al Codice Appalti.
Gli obiettivi principali del Decreto sono molteplici e mirano a garantire la continuità e l’efficienza nella realizzazione di infrastrutture strategiche.
Il testo ha introdotto significative modifiche in diversi ambiti, tra cui:
- interventi su appalti, subappalti, prezzi e progettazione;
- norme relative alla riammissione dei diesel Euro 5 in alcune regioni del Nord Italia;
- interventi specifici sui lavori di realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina;
- riformulazione di aspetti riguardanti la revisione prezzi;
- regolamentazione degli incentivi per le funzioni tecniche nella Pubblica Amministrazione;
- modifiche alle procedure di somma urgenza e protezione civile;
- disposizioni sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- previsioni sull’anticipazione del prezzo del 10% per le gare di progettazione.
Il Decreto, arricchito di contenuti rispetto alla versione originale varata dal Governo, intende risolvere criticità operative e interpretative, fornendo un quadro normativo più chiaro e funzionale per il Settore.
Di cosa parliamo in questo articolo
Le novità in materia di appalti e subappalti
Come anticipato, il DL Infrastrutture 2025 introduce una serie di modifiche significative e una “nuova mini-riforma” nel settore degli appalti pubblici, apportando correttivi al Codice Appalti su vari fronti.
Vediamo, in sintesi, quali sono le principali novità in materia di appalti e subappalti.
1. Subappalti
Il Decreto apporta importanti chiarimenti sul subappalto con riferimento ai certificati di esecuzione lavori (CEL), introducendo una stretta sui subappalti per i lavori in essere a partire dal 1° gennaio 2025.
Infatti, le procedure di gara avviate e i contratti in corso prima di tale data continueranno a vedere applicate le vecchie regole. Per le procedure in corso prima del 31 dicembre 2024, gli appaltatori principali potranno dunque utilizzare per le loro attestazioni (qualificazione SOA) anche le quote di lavori subappaltati.
In base alle nuove disposizioni, le stazioni appaltanti rilasciano i CEL all’appaltatore, scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito in subappalto. I subappaltatori, a loro volta, possono richiedere i CEL relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite e usarli per ottenere o rinnovare la propria attestazione di qualificazione (SOA).
Tali certificati non potranno più essere utilizzati dagli appaltatori principali dopo la data di entrata in vigore delle restrizioni.
2. Appalti e altre misure
Il Decreto interviene inoltre su numerosi altri aspetti dei contratti pubblici. In particolare:
- Revisione dei prezzi:
- la possibilità di applicare i prezzari aggiornati anche in diminuzione è limitata alle sole lavorazioni eseguite o contabilizzate a partire dall’anno 2025. Questa precisazione mira a superare le preoccupazioni degli operatori del Settore riguardo un’applicazione retroattiva che avrebbe potuto incidere su lavorazioni già eseguite e liquidate;
- se da una parte vengono migliorate le formule per la revisione dei prezzi applicati ai lavori, per i servizi e le forniture continuano ad applicarsi meccanismi che consentono solo un recupero minimo dell’inflazione: si tratta di un aspetto problematico, che rischia di impattare su aziende, lavoratori e lavoratrici del Settore;
- viene estesa la disciplina revisionale ai contratti “esodati”, ovvero quelli aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023, che non rientrano nelle fattispecie regolate dall’articolo 26 del D.L. Aiuti;
- per tali contratti, si applica in via derogatoria l’articolo 60 del D.Lgs. 36/2023 (il nuovo Codice Appalti), superando limiti imposti da clausole contrattuali o previsioni di gara;
- l’attivazione di questa disciplina revisionale è subordinata al rispetto di due condizioni tecniche: accantonamenti per imprevisti compresi tra il 5% e il 10% dell’importo dei lavori, e disponibilità di almeno il 50% delle somme accantonate per imprevisti.
- Anticipazione del prezzo per gare di progettazione:
- viene introdotta la possibilità di prevedere, nei documenti di gara, un’anticipazione del prezzo fino al 10% per i servizi di ingegneria e architettura. Questa misura, chiesta da anni dall’OICE – Organizzazioni di Ingegneria e di Consulenza e dai progettisti, consentirà ad architetti, ingegneri e società del Settore di avere liquidità a disposizione per avviare le loro attività negli appalti pubblici. Essa deve essere indicata nei documenti di gara e inclusa nel quadro economico, e costituisce un’eccezione alla generale esclusione dei contratti di servizi e forniture dall’anticipazione del pagamento.
- Incentivi per funzioni tecniche nella Pubblica Amministrazione:
- gli incentivi del 2% sono stati estesi anche ai dirigenti della Pubblica Amministrazione, in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Questa disposizione è applicabile anche alle gare avviate prima del 31 dicembre 2024, a condizione che le attività incentivabili siano svolte dopo tale data;
- è previsto l’obbligo di inviare l’elenco dei provvedimenti di conferimento delle funzioni tecniche e di riconoscimento degli incentivi alle Organizzazioni Sindacali.
- Appalti di Protezione Civile:
- viene ampliata la definizione di “somma urgenza” per includere la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi di eventi che richiedono misure indilazionabili. La circostanza di somma urgenza può persistere fino a 15 giorni dall’insorgere dell’evento, salvo declaratoria di stato di emergenza nazionale;
- sono introdotte deroghe operative alle norme del Codice Appalti per appalti di lavori, forniture e servizi in presenza di emergenze di rilievo nazionale;
- è consentito il ricorso all’affidamento diretto anche oltre i limiti ordinari (500.000 euro), in via eccezionale e circoscritta (massimo 30 giorni dalla dichiarazione di emergenza e nei limiti di importo dei provvedimenti emergenziali). Tuttavia, non è ammesso per appalti di lavori pari o superiori alla soglia europea, né per servizi e forniture al triplo della soglia europea;
- per eventi emergenziali regionali o nazionali, è previsto il raddoppio degli importi per gli affidamenti diretti e l’estensione del termine per la perizia giustificativa a 30 giorni;
- le verifiche antimafia si svolgono mediante rilascio di informativa liberatoria provvisoria. È possibile il ricorso a centrali di committenza (come Consip S.p.a.) per la realizzazione di strutture temporanee di emergenza.
- Criteri Ambientali Minimi (CAM):
- viene stabilita l’applicazione diretta e immediata dei CAM anche negli appalti per interventi di ristrutturazione, inclusi quelli che prevedono demolizione e ricostruzione.
- Collegio Consultivo Tecnico (CCT):
- la costituzione del CCT – organo funzionale a prevenire e risolvere controversie e dispute tecniche – è resa obbligatoria per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina;
- si prevede una decurtazione del 50% dei compensi del Collegio rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. n.36/03;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) può nominare un componente del CCT non solo nel caso in cui svolga il ruolo di concedente, ma anche nel caso in cui partecipi al finanziamento della spesa;
- il dottorato di ricerca in architettura o ingegneria è stato aggiunto tra i requisiti che possono attestare l’esperienza necessaria per far parte del Collegio, per la cui comprova è richiesto un periodo di 5 anni.
- Ponte sullo Stretto di Messina:
- la società Stretto di Messina S.p.A. viene iscritta di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate tenuto dall’ANAC, permettendole di gestire in autonomia gli appalti;
- è confermato l’aggiornamento dei costi dell’opera (pari a circa 13,5 miliardi di euro, rispetto ai 8,5 miliardi indicati del 2012).
Il decreto, inoltre, include interventi su altre materie come la riammissione dei diesel Euro 5, il monitoraggio degli autovelox e il potenziamento degli stoccaggi energetici.







