La Cassazione Penale, con la sentenza n°. 37985 del 24 novembre 2025, ha confermato la responsabilità penale dell’autista di un autoarticolato per un investimento mortale avvenuto in un cantiere stradale a Brindisi nel 2020.
Secondo i giudici, il conducente non può andare esente da colpa per il solo fatto di aver eseguito una manovra su indicazione del datore di lavoro, quando è consapevole dell’esistenza di condizioni di pericolo.
Il caso riguarda la morte di un operaio, investito durante una manovra in retromarcia mentre lavorava nei pressi del guard-rail, con le spalle al mezzo.
Il camion era privo di sistemi di sicurezza come sensori, telecamere e segnalatori luminosi, e il segnale acustico di retromarcia risultava non funzionante, circostanza ben nota all’autista. Nonostante ciò, il conducente aveva avviato la manovra seguendo le indicazioni del datore di lavoro, pur avendo visto la presenza della vittima nello specchietto retrovisore.
Nel rigettare il ricorso, la Corte ha ritenuto la condotta dell’autista gravemente colposa. La consapevolezza del guasto al segnale acustico e della presenza di altri lavoratori nell’area imponeva, secondo i giudici, di segnalare immediatamente il malfunzionamento e di astenersi dall’effettuare la manovra fino al ripristino di condizioni di sicurezza.
L’omissione di tali cautele ha avuto un ruolo causale diretto nell’evento mortale.
La Cassazione ha quindi escluso che potesse trovare applicazione il principio di ‘affidamento’, chiarendo che esso non opera quando chi lo invoca ha già violato una regola cautelare. Né può valere, nel lavoro privato, l’esimente dell’esecuzione di un ordine del datore di lavoro, poiché il dipendente resta tenuto a verificare la legittimità e la sicurezza delle disposizioni ricevute.
In quanto conducente del mezzo, l’imputato rivestiva una propria posizione di garanzia e aveva l’obbligo di controllare che la manovra avvenisse in condizioni tali da evitare rischi per i colleghi.
Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, che avevano riconosciuto le attenuanti generiche in equilibrio con l’aggravante dell’omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, alla luce della particolare gravità della condotta.
Il ricorso è stato quindi rigettato e l’autista condannato al pagamento delle spese processuali.







