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Cos’è e come funziona il Superbonus 110

A cura di:

Aprile 19, 2021

Cos'è e come funziona il superbonus 110

Introdotto con il Decreto Rilancio e prorogato con la Legge di Bilancio 2021, il Superbonus 110 è una agevolazione che prevede l’incremento al 110% dell’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 – in determinate situazioni al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023 – relative a specifici interventi in ambito di

  • efficienza energetica;
  • interventi di riduzione del rischio sismico;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. 

Parlare di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, però, è molto generico, quindi approfondiamo insieme e vediamo cos’è e come funziona il Superbonus 110, una misura che darà un contributo importante alla ripresa del settore edilizio, fortemente colpito dalla Pandemia. 

In cosa consiste il Superbonus 110

Il Superbonus 110 è, di fatto, una agevolazione fiscale, e consiste in detrazioni dall’imposta lorda concessa, come accennato prima, quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o interventi antisismici

A determinate condizioni, il Superbonus spetta per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.

Abbiamo già detto che il Superbonus si applica alle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022 (dopo la proroga), ma sono previste due finestre più ampie per le seguenti situazioni particolari: 

  • interventi sulle parti comuni degli edifici effettuati dai condomìni nonché dalle persone fisiche, con riferimento a edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà, per le quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. In questo caso si estende fino al 31 dicembre 2022;
  • interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. In questo caso, invece, si estende fino al 30 giugno 2023.

Cosa sono gli interventi trainanti

L’agevolazione Superbonus 110 si applica anche agli interventi cosiddetti “trainanti”

Cosa sono questi interventi trainanti? 

Isolamento termico

Come si legge nella Guida dell’Agenzia delle Entrate, rientrano nella categoria degli interventi trainanti per l’isolamento termico degli edifici quelli relativi alle “superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno”

Inoltre,

“gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.” 

Sostituzione degli impianti di climatizzazione 

Con l’espressione impianti di climatizzazione si fa riferimento a quelli invernali esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, a quelli per il raffrescamento e quelli per la fornitura di acqua calda sanitaria

Rientrano negli interventi trainanti quelli realizzati sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. 

Interventi antisismici 

Gli interventi antisismici sono quelli già previsti e riconosciuti come idonei dal Decreto Legge n. 63/2013, altrimenti noto come Sismabonus

Cosa sono gli interventi trainati

Oltre agli interventi trainanti, prima descritti, esistono anche i cosiddetti interventi trainati

Il Superbonus spetta anche per questi interventi trainati, ma a condizione che siano eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale precedentemente elencati:  

  • interventi di efficientamento energetico, rientranti nell’ecobonus;
  • interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per persone portatrici di handicap e per soggetti di età superiore a sessantacinque anni;
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
  • installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Chi può usufruire del Superbonus 110

I destinatari di questa agevolazione sono molteplici, tutti indicati dall’Agenzia delle entrate nella Guida già menzionata prima. 

Vediamo, quindi, l’elenco completo degli interventi ai quali si applica il Superbonus 110:

  • interventi effettuati dai condomini, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari;
  • interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
  • interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato, e dalle associazioni di promozione sociale;
  • interventi realizzati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Quindi, ricapitolando, la detrazione spetta a: 

  • i soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio; 
  • al proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detentore dell’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.

Come funziona la detrazione

Abbiamo visto che l’agevolazione Superbonus 110 consiste in una detrazione dell’imposta lorda, ma come funziona nel dettaglio? 

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%. Essa va ripartita tra gli aventi diritto in

  • 5 quote annuali di pari importo, per la spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2021;
  • 4 quote annuali di pari importo per le spese effettuate nell’anno 2022.

“Il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici.”

A prescindere dall’avvio degli interventi, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento:  

  • criterio di cassa: data dell’effettivo pagamento per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
  • criterio di competenza: data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali.

Su quali importi viene calcolata l’agevolazione Superbonus 110

Per gli interventi riconosciuti, sia quelli principali che quelli trainanti e trainati, l’agevolazione Superbonus 110 si calcola su importi che variano proprio a seconda del tipo di intervento realizzato

Vediamo nel dettaglio: 

  • interventi di isolamento termico degli involucri edilizi: il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:  
    • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
    • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
    • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
  • interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, quindi generatori di calore a condensazione, generatori a pompe di calore, apparecchi ibridi, sistemi di microcogenerazione, collettori solari:
    • 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
    • 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  • interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari: 
    • la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro per singola unità immobiliare;
  • interventi di efficientamento energetico: devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta;
  • impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
    • impianti solari fotovoltaici: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro per singola unità immobiliare e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto
    • sistemi di accumulo: la detrazione è riconosciuta alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per l’installazione degli impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo;
    • il limite di spesa di 48.000 euro è distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati negli stessi impianti.
  • Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici:
    • 2.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
    • 1.500 euro, per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine;
    • 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine;
    • Per gli interventi in corso di esecuzione al 1° gennaio 2021, il Superbonus è calcolato su un ammontare massimo delle spese pari a 3.000 euro. L’agevolazione si intende riferita una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Nella guida dell’Agenzia delle Entrate sono riportate alcune tabelle riepilogative, che invitiamo a consultare. Inoltre, è possibile verificare se la propria condizione è già stata presa in considerazione, controllando le varie FAQ predisposte dall’agenzia stessa. 

Sconto o credito: come funziona

Abbiamo visto, che la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi”.

In alternativa è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi, il cosiddetto sconto in fattura, o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Quest’ultima può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti, ad esempio persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti;
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Coloro i quali optano per il credito potranno, a loro volta, cederlo a terzi.

Per esercitare questa opzione, il contribuente ha bisogno anche di:

  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e dai CAF;
  • asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 

Puoi trovare qui gli allegati. 

Informazione per i cantieri

Con la legge di bilancio 2021 è stato introdotto l’obbligo di esporre presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello nel quale deve essere indicata anche la seguente dicitura

“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

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