La caduta dall’alto rappresenta circa un terzo degli infortuni mortali sui luoghi di lavoro. Dall’analisi di tali cadute emerge che il settore di attività maggiormente colpito è quello delle Costruzioni con oltre il 65% degli eventi accaduti, seguito, a debita distanza, dall’agricoltura con circa l’11%.
La sicurezza sul lavoro è un tema quanto mai all’ordine del giorno, ancora di più nei cantieri edili, che si riconfermano tra i luoghi più a rischio e più colpiti sul piano della salute e della sicurezza.
Infatti, il luogo in cui più frequentemente si verificano le cadute dall’alto è il cantiere con il 52,4% degli incidenti.
Per il complesso delle cadute dall’alto, si evidenzia che nel 30,8% dei casi la caduta è avvenuta da tetti o coperture, nel 23,9% da attrezzature per lavori in quota (es. scale portatili, trabattelli, ponteggi) e nel 15,9% da parti in quota di edificio (es. terrazzi, parapetti, aperture). Seguono a distanza le macchine da sollevamento (5,8%).
La lesione prevalentemente riscontrata nei casi di caduta dall’alto dell’infortunato è la frattura (oltre 77%), la sede più interessata è il cranio con il 53,2%.
Inoltre, con riferimento alle condizioni dell’infortunato, l’analisi evidenzia che i lavoratori vittima di incidente mortale per caduta dall’alto presentano una situazione irregolare dal punto di vista contrattuale nel 10,4% dei casi, poco meno del doppio di quanto riscontrato per le altre modalità di incidente (6,2%).
I lavoratori con più di 50 anni rappresentano oltre il 47% degli infortunati morti per una caduta dall’alto rispetto a una quota del 39,8% registrata per le altre modalità di incidente.
Infine, le cadute dall’alto sono avvenute in oltre il 71% dei casi in imprese aventi fino a 9 addetti: percentuale superiore a quella delle altre modalità che si attesta a circa il 61%.
Tale dato rimanda alla marcata presenza di microimprese nel settore dell’edilizia, un aspetto comunque comune all’intera realtà produttiva italiana.
Di cosa parliamo in questo articolo
Fattori di Rischio per la caduta dall’alto
- SFONDAMENTO DI COPERTURA: il fattore di rischio maggiormente ricorrente è quello relativo alla modalità operativa del lavoratore. In due casi su tre si rileva un errore di procedura che si riferisce a situazioni in cui l’infortunato si trova a transitare su superfici non portanti e, quindi, non calpestabili. Altrettanto rilevante, in termini percentuali, è il fattore ambiente per la mancata interdizione al passaggio di siti pericolosi. Più specificatamente il riferimento è all’assenza di percorsi segnalati o di protezioni e parapetti. Infine, un altro importante fattore di rischio riguarda il mancato o non corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (casco, cintura di sicurezza, ecc.). Di questi, due casi su tre fanno riferimento a un DPI che non era stato fornito al lavoratore;
- CADUTE DA SCALE PORTATILI: il fattore più frequentemente rilevato è la modalità operativa del lavoratore, seguita dal fattore utensili, macchine, impianti. Per il primo fattore, la problematica che si evidenzia, in circa tre casi su cinque, è quella relativa a un uso improprio o errato di una scala portatile. Per il secondo fattore, in più di tre casi su quattro emerge un problema di assetto della scala portatile utilizzata, che ne determina l’inadeguatezza all’uso;
- CADUTA DA PARTE FISSA DI EDIFICIO: (in particolar modo da tetto o terrazzo), riferibile alle modalità operative del lavoratore, con un problema che in circa un caso su quattro riguarda un errore nella procedura per cui il lavoratore perde l’equilibrio. Le problematiche riscontrate si riferiscono, per il primo fattore, al mancato utilizzo del DPI risultato non fornito al lavoratore in due casi su tre. Per quanto attiene il secondo fattore, l’assenza di punti di ancoraggio delle linee vita, di parapetti e di protezioni in quota si verifica in circa tre casi su cinque;
- CADUTA DA PONTEGGI E IMPALCATURE FISSE: spesso determinata dalla perdita di equilibrio del lavoratore. Il fattore di rischio più frequente è rappresentato da utensili, macchine, impianti. La problematica che emerge è la mancanza di protezioni fisse in più di un caso su due. A questo si aggiunge il fattore relativo alla modalità operativa del lavoratore con un problema legato alle procedure di lavoro in due casi su tre.
- CADUTE ALL’INTERNO DI VARCO: accade di sovente che l’evento infortunistico sia determinato dai fattori riferibili all’organizzazione dell’ambiente, con una mancanza di protezioni del varco o di parapetti in più di due casi su tre, e alle modalità operative del lavoratore, che transita comunque su percorsi pericolosi, non protetti e non segnalati;
- CADUTA DA MEZZI DI SOLLEVAMENTO O PER LAVORI IN QUOTA: l’ultima delle categorie di caduta dall’alto individuate, i fattori di rischio maggiormente riscontrati sono le modalità operative del lavoratore con un errore di procedura in due casi su tre o un macchinario non appropriato.
Caduta dall’alto: misure preventive per la sicurezza
Una vittima ogni 48 ore. È questa la tragica media degli incidenti mortali nei cantieri.
Tra i rischi maggiormente diffusi, in particolare nei cantieri, c’è la caduta dall’alto, con una media del 52,4% degli incidenti di questo tipo.
Caduta per sfondamento dall’alto
Occorre che sia segnalato adeguatamente, o intercluso, il passaggio degli operatori su coperture non portanti presenti nell’area di lavoro. Si evidenzia la necessità di dotare l’area di lavoro di opportuni piani di camminamento per effettuare i lavori in sicurezza e di disporre impalcati di protezione o reti di sicurezza al di sotto della copertura.
Ove non sia possibile adottare tali misure collettive si rende necessario dotare gli operatori di sistemi di protezione individuali idonei per l’uso specifico, composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, ma conformi alle norme tecniche.
Tali sistemi atti a prevenire e ridurre le cadute dall’alto denominati solitamente dispositivi di protezioni individuale (DPI) anticaduta, possono essere costituiti da: imbracatura del corpo; connettore; cordino; assorbitore di energia; dispositivi retrattili; guide o linee vita flessibili; guide o linee vita rigide; dispositivo di ancoraggio.
In particolare, i sistemi di protezione devono essere assicurati, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
Cadute da scale portatili
Le scale portatili devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego. Esse devono, inoltre, essere provviste di: dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti e di ganci di trattenuta o dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.
Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona. Si evidenzia poi la necessità di utilizzare scale appropriate alla natura del lavoro da svolgersi (con riferimento alla quota, alla pendenza dei luoghi e alla durata).
Utilizzare una scala a pioli quale posto di lavoro in quota, solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non si possono modificare. È obbligatorio indossare calzature a uso professionale.
Caduta da parte fissa di edificio
Per lavorare sui tetti o sulle coperture è necessario predisporre misure di sicurezza specifiche quali:
- adeguati sistemi di accesso dall’esterno (es. ponteggi) in assenza di un accesso sicuro dall’interno;
- opere provvisionali a protezione della caduta verso l’esterno (es. ponteggi, parapetti prefabbricati, reti in sicurezza, ecc.) oppure se è possibile, effettuare i lavori dall’interno di piattaforma di lavoro elevabile;
- dispositivi di protezione individuali (DPI) anticaduta qualora, per motivi tecnici-organizzativi, non sia possibile adottare dispositivi di protezione collettiva quali opere provvisionali.
La caduta da ponteggi e impalcature fisse
Per impedire l’accadimento di questo tipo di infortuni si devono predisporre le attrezzature di lavoro in quota dotandole di tutti gli elementi di protezione.
Nelle fasi di montaggio/smontaggio dei ponteggi fare riferimento al PIMUS (Piano di montaggio, uso e smontaggio di un ponteggio) in merito all’uso di adeguati DPI.
Il personale addetto all’installazione di ponteggi deve ricevere un’adeguata formazione mediante la partecipazione a uno specifico corso teorico pratico di cui deve essere acquisita attestazione.
Riguardo alla scelta dei dispositivi di protezione da inserire nel PIMUS, ovvero da utilizzare durante il montaggio e lo smontaggio, i DPI anticaduta devono essere impiegati solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Se ne deduce che sui sistemi a telai prefabbricati, i parapetti devono essere preferiti ai DPI anticaduta che invece trovano un impiego più frequente sui telai a tubi e giunti che vengono montati in configurazioni atipiche.
A tal fine, raccomandabile è l’utilizzo di ponteggi che prevedono il montaggio in sicurezza dei parapetti dall’impalcato sottostante.
Caduta all’interno di varco
Devono essere previste idonee protezioni e segnalazioni, individuabili anche in condizione di scarsa visibilità, per i varchi presenti in prossimità di vani scale, vani ascensore e lucernai in manutenzione e più in generale tutte le volte che vengono lasciate aperture nei solai o nelle piattaforme di lavoro, per poter così eliminare il rischio di caduta dall’alto.
A tal fine devono essere adottate idonee opere provvisionali quali robusti parapetti dotati di tavole fermapiede oppure un tavolato solidamente fissato, a protezione delle aperture.
La caduta da mezzi di sollevamento o per lavori in quota
Al fine di ridurre l’accadimento di incidenti relativi a questa specifica modalità di infortunio (es. piattaforme elevabili, automezzi per la lavorazione in quota, ecc.), si rende necessario un riferimento all’ottemperanza dei principali obblighi di formazione e di addestramento del lavoratore e del datore di lavoro nell’utilizzo di macchinari.
Infine, è utile richiamare il fatto che è necessario mantenere in efficienza i DPI (cinture di sicurezza, caschi, ecc.) nel corso del tempo, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie secondo le indicazioni fornite dal fabbricante con il foglio informativo, nonché, ancora una volta, assicurare ai lavoratori una formazione adeguata e uno specifico addestramento all’uso corretto dei dispositivi.
È fondamentale che la formazione sia adeguata ed efficace e riferita a tutto ciò che si utilizza. Che l’applicazione delle misure di sicurezza siano verificate dal preposto e, cosa forse più importante di tutte, che l’impresa persegua la sicurezza reale come parte integrante dell’attività lavorativa e renda cosciente il lavoratore di ciò. La famosa “cultura della sicurezza”.
Articolo a cura di Ferdinando Izzo e Alfredo Simonetti, originariamente pubblicato in due parti sul sito zeromortisullavoro.it (prima parte, seconda parte)