In un cantiere edile, tra la pianificazione strategica della sicurezza e l’esecuzione pratica dei lavori, si inserisce una figura tanto cruciale quanto, talvolta, sottovalutata: il Preposto.
Vero e proprio anello di congiunzione tra la dirigenza e i lavoratori, il Preposto è il “garante operativo” della sicurezza, l’occhio vigile che traduce le direttive in comportamenti sicuri sul campo.
Con le recenti modifiche normative, in particolare la Legge 215/2021, il suo ruolo è stato ulteriormente rafforzato, trasformandolo da figura di buon senso a obbligo di legge imprescindibile.
Approfondiamo insieme e cerchiamo di capire chi è il Preposto, quali sono i suoi compiti, come avviene la sua nomina e perché la sua presenza è oggi un pilastro fondamentale per la gestione della sicurezza in cantiere.
Di cosa parliamo in questo articolo
Chi è il Preposto nei cantieri?
Il Preposto è una figura professionale di rilevante importanza nel contesto della sicurezza sul lavoro, in particolare nei cantieri edili, prevista dal Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/08).
Come si legge all’Articolo 2, comma 1, lettera e) del succitato decreto, il Preposto è la
“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale.”
In altre parole, il Preposto si occupa della supervisione delle attività dei lavoratori e di garantire l’attuazione operativa delle misure di sicurezza tra di essi.
Il suo ruolo è quello di vigilare sul rispetto delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e sull’uso dei dispositivi di protezione. Per farlo, può intervenire per modificare comportamenti non conformi e, se necessario, interrompere l’attività in caso di pericolo o persistente inosservanza.
Per svolgere tale ruolo, deve seguire una formazione specifica aggiuntiva, oltre a un aggiornamento periodico sui propri compiti in materia di salute e sicurezza.
Quando è obbligatoria la presenza di un Preposto in cantiere?
La figura del Preposto in cantiere riveste un ruolo fondamentale, reso ancora più centrale dalle recenti normative, in particolare dalla Legge 215/2021. Vediamo in quali circostanze la sua presenza è obbligatoria.
Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81/08) stabilisce un obbligo chiaro per il datore di lavoro e i dirigenti: individuare uno o più Preposti incaricati di vigilare sulle attività (Art. 18, comma 1, lett. b-bis). Questa disposizione mira a consolidare il ruolo del Preposto, rendendo la sua designazione un requisito imprescindibile.
L’obbligo si estende anche alle attività in appalto e subappalto. In questi contesti, le imprese appaltatrici e subappaltatrici devono comunicare espressamente al committente i nominativi del personale che ricopre il ruolo di Preposto.
Il ruolo del Preposto non è puramente formale, ma operativo e richiede una presenza fisica costante sul luogo di lavoro. Non basta, infatti, nominare un responsabile di commessa che non frequenta il cantiere. La sua funzione, come accennato prima, è quella di sovrintendere alle attività, garantendo l’attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione dei lavori e vigilando sull’uso dei dispositivi di protezione e sul rispetto delle norme di sicurezza aziendali.
Inoltre, per alcune attività considerate particolarmente rischiose, la legge richiede esplicitamente la sorveglianza diretta e costante del Preposto. Tra queste rientrano, ad esempio:
- il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi;
- i lavori di demolizione di una certa entità;
- la costruzione, la sistemazione o lo smantellamento di paratoie o cassoni.
La normativa non stabilisce un numero fisso di Preposti da nominare. La decisione spetta infatti al datore di lavoro, o al dirigente a cui è stata delegata questa funzione, che dovrà valutare fattori come le dimensioni dell’impresa, la complessità dei processi e i rischi specifici. L’obiettivo è assicurare che ogni fase lavorativa sia adeguatamente sorvegliata.
Esistono delle eccezioni?
Poiché un lavoratore non può essere Preposto di se stesso, in un’impresa con un solo dipendente le funzioni di vigilanza ricadono inevitabilmente sul datore di lavoro. Tuttavia, la coincidenza tra le due figure deve essere considerata un’opzione residuale (“extrema ratio”), giustificata solo in aziende di modesta complessità organizzativa.
In questi casi, il datore di lavoro può assumere personalmente il ruolo di supervisore, a patto che eserciti direttamente il controllo sulle attività e che tale scelta sia esplicitata nel documento di valutazione dei rischi.
Il Preposto di fatto
Infine, vale la pena soffermarsi sulla figura del “Preposto di fatto”: anche in assenza di una nomina scritta, la responsabilità ricade su chiunque eserciti concretamente i poteri di vigilanza.
Ciononostante, proprio per evitare che questo compito sia affidato a personale non qualificato, la Legge 215/2021 ha reso obbligatoria la designazione ufficiale di questa figura.
In sintesi, l’individuazione del Preposto è un obbligo quasi universale nei contesti lavorativi che necessitano di vigilanza, specialmente in cantiere. La possibilità che il datore di lavoro assuma questo ruolo è un’eccezione, limitata a circostanze specifiche e soggetta a condizioni rigorose.
Chi nomina il Preposto e come avviene la nomina?
Come visto, l’obbligo di individuare uno o più preposti per le attività di vigilanza spetta al datore di lavoro e ai dirigenti. È loro compito garantire un controllo efficace sui lavoratori e sulle attività svolte.
Nei contesti di appalto e subappalto, le imprese appaltatrici devono comunicare espressamente al committente i nominativi del personale che ricopre tale funzione, a conferma della necessità di una figura di vigilanza anche in questi rapporti contrattuali.
Come spiegato prima, anche il datore di lavoro può assumere personalmente il ruolo di Preposto, ma questa è una possibilità da considerare solo in casi eccezionali.
Come avviene la nomina?
Sebbene la normativa non prescriva una modalità specifica per la nomina, è fortemente consigliato formalizzarla per iscritto. Questo passaggio è cruciale per garantire la certezza dell’incarico e per avere una prova documentale della stessa.
La designazione può essere inserita nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nell’organigramma della sicurezza o, in modo ancora più efficace, tramite una lettera di incarico o un atto di nomina ufficiale.
Un atto di nomina ben redatto dovrebbe includere:
- i dati anagrafici dell’incaricato;
- la descrizione chiara dei compiti attribuiti;
- l’elenco dei poteri gerarchici e funzionali necessari a svolgerli;
- la data e la firma per accettazione dell’incarico.
È inoltre buona prassi allegare il curriculum e gli attestati di formazione per comprovarne l’idoneità.
Come già accennato prima, per superare la figura del “Preposto di fatto”, ovvero colui che agisce come tale senza una nomina formale, la Legge 215/2021 ha rafforzato l’obbligo di una designazione ufficiale, proprio per assicurare che la vigilanza sia affidata a personale competente e formato, prevenendo così incidenti e infortuni.
Infine, la scelta della “persona giusta” è cruciale. Il Preposto deve essere infatti un individuo esperto, con una profonda conoscenza dei processi lavorativi e delle procedure di sicurezza. Deve inoltre possedere doti caratteriali come autorevolezza e disponibilità, poiché non tutti i dipendenti sono adatti a ricoprire un ruolo di tale responsabilità.
Quali sono i compiti e le funzioni del Preposto in cantiere?
I compiti principali del Preposto in cantiere sono definiti in modo dettagliato dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81/08), in particolare dall’Articolo 19.
Riportiamo di seguito quanto previsto dal decreto:
- Sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei singoli lavoratori, degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, inoltre, può interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
- Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico.
- Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
- Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.
- Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
- In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
- Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
Per quanto concerne quest’ultimo punto, si fa riferimento anche all’Accordo Stato Regioni del 17/4/2025.
Insomma, il Preposto è la figura che si trova a diretto contatto con i lavoratori e vigila sulla concreta esecuzione in sicurezza della mansione lavorativa. La sua funzione non è quella di insegnare al lavoratore come eseguire un compito, ma di intervenire se, durante l’esecuzione del compito, non vengono osservate le misure di sicurezza.
Quali sono le sanzioni per il Preposto?
Il ruolo del Preposto comporta responsabilità significative che, in caso di inadempienza, possono tradursi in severe sanzioni civili e penali.
Le penalità specifiche sono definite dall’articolo 56 del D.Lgs. 81/2008 e si suddividono in due categorie, a seconda della gravità della violazione.
- Sanzioni per le violazioni più gravi: arresto fino a due mesi o ammenda da 569,53 a 1.708,61 euro. Questa fascia di sanzioni riguarda le inadempienze più serie (previste dall’Art. 19, comma 1, lett. a, c, e, f, f-bis) e scatta quando il Preposto:
- omette la vigilanza sui lavoratori, non verificando il rispetto delle norme, l’uso corretto dei dispositivi di protezione (DPI e DPC) o non intervenendo per correggere comportamenti a rischio. Se, nonostante le indicazioni, il lavoratore persiste nell’inosservanza, la sanzione si applica anche se il Preposto non interrompe l’attività e non informa i superiori;
- non interrompe l’attività in presenza di un pericolo, come un guasto a macchinari o attrezzature, e non segnala tempestivamente la non conformità al datore di lavoro o al dirigente;
- gestisce in modo inadeguato le emergenze, non assicurandosi che vengano rispettate le misure di sicurezza o non ordinando ai lavoratori di abbandonare una zona in caso di pericolo grave e immediato;
- tralascia di segnalare ai superiori i pericoli di cui viene a conoscenza durante il lavoro, come deficienze di attrezzature o dispositivi di protezione;
- ordina ai lavoratori di riprendere un’attività nonostante persista una situazione di pericolo grave e immediato.
- Sanzioni per altre violazioni: arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 1.139,08 euro. Questa categoria di sanzioni si applica per la violazione degli obblighi previsti dall’Art. 19, comma 1, lett. b, d, g. In particolare, il Preposto è sanzionabile se:
- consente l’accesso a zone a rischio grave e specifico a lavoratori che non hanno ricevuto adeguate istruzioni;
- non informa tempestivamente i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato, né comunica loro le misure di protezione da adottare;
- non frequenta i corsi di formazione e aggiornamento previsti dalla legge. Per questa specifica violazione, la sanzione consiste in un’ammenda da 300 a 900 euro.
In merito a quest’ultimo punto, è opportuno segnalare che la responsabilità sulla formazione è duplice. La mancata partecipazione ai corsi, infatti, non espone a sanzioni solo il Preposto, ma anche il datore di lavoro e i dirigenti, i quali rischiano l’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per non aver garantito la formazione.
Ciò evidenzia quanto la legge consideri cruciale questo adempimento per la sicurezza sul lavoro.
Domande frequenti (FAQ)
Il Preposto è la persona che, in virtù delle sue competenze professionali e poteri, sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. È una figura operativa cruciale che vigila sulla sicurezza sul lavoro, intervenendo e segnalando non conformità o pericoli.
Il Preposto deve vigilare sull’osservanza degli obblighi di sicurezza da parte dei lavoratori e sull’uso dei dispositivi di protezione. È tenuto a intervenire per modificare comportamenti non conformi e, se necessario, a interrompere l’attività informando i superiori diretti. Deve inoltre segnalare tempestivamente deficienze di mezzi o condizioni di pericolo.
Sì, la normativa rafforza il ruolo del Preposto, rendendo la sua individuazione sempre obbligatoria per garantire un’efficace vigilanza. Nelle attività in appalto o subappalto, le imprese appaltatrici devono espressamente indicare al committente il personale Preposto. È fondamentale che il Preposto possa effettivamente adempiere alle funzioni, il che richiede la sua presenza fisica sul luogo delle attività.
Sì, il datore di lavoro può svolgere in prima persona l’attività di vigilanza, ma questa possibilità è considerata un’“extrema ratio”. Ciò è ammesso solo se il datore di lavoro sovrintende direttamente l’attività e se la modesta complessità organizzativa lo consente, con adeguata valutazione dei rischi. Un lavoratore, tuttavia, non può essere Preposto di se stesso.
Il Preposto può incorrere in arresto fino a due mesi o ammenda da 569,53 a 1.708,61 euro per violazioni gravi come la mancata vigilanza o l’omessa interruzione di attività pericolose. Per altre violazioni, inclusa la mancata frequentazione dei corsi di formazione, la sanzione è l’arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 1.139,08 euro. La mancata formazione del Preposto comporta sanzioni significative anche per il datore di lavoro e i dirigenti.
Il Preposto di fatto è chi esercita le funzioni di Preposto senza una nomina formale, assumendosi comunque le relative responsabilità. Questa figura può non aver ricevuto la formazione adeguata, creando rischi per sé e per i lavoratori che supervisiona. La normativa attuale spinge per la designazione ufficiale al fine di prevenire questa prassi e migliorare la sicurezza.