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Pensione anticipata edili e turnover: due facce della stessa medaglia

A cura di:

Gennaio 4, 2022

Pensione anticipata edili e turnover_due facce della stessa medaglia

Nel nostro Paese il tema previdenziale è sempre molto delicato, a causa principalmente di due aspetti

  1. la sproporzione eccessiva tra numero di pensionati e persone occupate, rimarcata di recente dal presidente INPS Pasquale Tridico;
  2. le continue modifiche e riforme al sistema pensionistico

A rimetterci, come sempre, sono i lavoratori, in particolare quelli di un Settore come il nostro, le Costruzioni, in cui il momento della pensione giunge in ritardo rispetto alle reali esigenze di soggetti che, è giusto ricordarlo, non solo svolgono mansioni e lavori usuranti e gravose, ma operano in un contesto intrinsecamente discontinuo

Cosa vuol dire? Che nonostante il raggiungimento dell’età anagrafica, sono moltissimi i lavoratori che non possono vantare il numero di anni di contributi richiesto per andare in pensione e sono costretti a lavorare in età avanzata, con conseguenze disastrose in termini di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di turnover

Questo non solo per la discontinuità tipica del lavoro edile, ma anche per il fatto che non vengono riconosciuti i contributi di chi ha iniziato a lavorare in età precoce e ha svolto parte del suo lavoro in nero, non certo per scelta propria.

Per sopperire, almeno in parte, ai ritardi governativi, con il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dell’edilizia, sottoscritto nel 2018, le parti sociali e datoriali coinvolte hanno introdotto due Fondi, uno per il prepensionamento e l’altro per incentivare le nuove assunzioni, due facce della stessa medaglia. 

Ma andiamo per ordine, e cerchiamo di capire qual è lo scenario nel quale si trovano a muoversi i lavoratori edili.  

Lavori usuranti e pensionamento anticipato

Cosa significa lavoro usurante? Una definizione è contenuta nel decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374

“Sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee.”

Nell’allegato A del succitato decreto è presente una lista dei lavori considerati usuranti, secondo la definizione appena riportata. 

Purtroppo, si tratta di un elenco molto generico, che non tiene conto poi delle peculiarità di ogni professione nello specifico. 

Successivamente, infatti, con il decreto 19 maggio 1999, il cosiddetto “decreto Salvi”, sono stati indicati dei criteri di valutazione, attraverso i quali stabilire se una professione è da considerarsi o meno usurante: 

  • l’attesa di vita al compimento dell’età pensionabile;
  • la prevalenza della mansione usurante;
  • la mancanza di possibilità di prevenzione;
  • la compatibilità fisico-psichica in funzione dell’età;
  • l’elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di età superiori ai cinquanta anni;
  • l’età media della pensione di invalidità;
  • il profilo ergonomico;
  • l’esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.

Nel 2011, poi, con il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 si sono fissati i criteri per l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, che possiamo sintetizzare in questo modo: 

  • per effettuare la richiesta di pensionamento è necessario che l’attività usurante sia stata svolta per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di lavoro, o per almeno metà della vita lavorativa complessiva;
  • i requisiti di età anagrafica e contributiva variano in base al tipo di lavoro usurante svolto, oscillando tra i 97,6 ed i 100,6 complessivi

Tutto questo poco si adatta alle reali esigenze dei lavoratori del settore edilizio che, come accennato prima, non devono solo scontare la natura usurante delle mansioni svolte, ma anche il fatto di non godere di continuità contributiva, perché il loro status di lavoratore occupato è subordinato alla sussistenza di un appalto o di una commessa. 

Manovra di Bilancio: possibili novità all’orizzonte

Ricapitolando, abbiamo sottolineato come, per i lavoratori edili, non sia sufficiente lo status di lavoro usurante per accedere alla pensione anticipata, a causa della mancanza del requisito contributivo richiesto dalla legge

Di conseguenza, sui cantieri si possono trovare molto di frequente ultra sessantacinquenni impegnati in mansioni molto gravose, e non è un caso che in quella fascia di età si registri il numero più elevato di infortuni sul lavoro, in particolare di caduta dall’alto. 

A quell’età il rischio di infortunio è oggettivamente molto più alto. 

Come FENEALUIL siamo molto soddisfatti dell’emendamento inserito in manovra e approvato dal Parlamento che abbassa a 32 anni gli anni di contributi per l’accesso degli edili all’APE SOCIALE. Possiamo affermare che le battaglie degli ultimi anni, portate avanti da Feneal FiIca e Fillea insieme alle confederazioni, e lo sciopero generale del 16 dicembre scorso, hanno portato un primo importante risultato

Un atto dovuto nei confronti di un Settore che da sempre è noto per la complessità e la gravosità delle lavorazioni che lo caratterizzano e la discontinuità contributiva dovuta alla precarietà dei rapporti di lavoro

L’emendamento è stato approvato.

Sul tema più ampio della riforma delle pensioni, su cui nelle ultime settimane è ripreso il confronto con il Governo, però, chiediamo un ulteriore sforzo al Governo

È quanto mai urgente e non rinviabile per tutti i lavoratori, in particolare per quelli del settore delle Costruzioni che noi rappresentiamo, riconoscere il diritto di accedere alla pensione anticipata al solo perfezionamento del requisito contributivo dei 41 anni, indipendentemente dall’età anagrafica, così come richiesto dalla piattaforma Cgil Cisl Uil.

In tal senso suonano rassicuranti le parole del Ministro del Lavoro Orlando

“Sono ottimista sull’abbassamento degli anni dei contributi necessari per gli edili per andare in pensione. È una cosa che dobbiamo affrontare subito e si può affrontare già nella legge di bilancio”.

Sblocco del turnover

Direttamente collegato al tema del pensionamento anticipato c’è quello del turnover, il ricambio generazionale, che nel Settore delle Costruzioni arranca per due motivi principali: 

  • il ritardo nell’uscita dal lavoro di operai vicini al pensionamento, ma che sono costretti a rimandarlo per le ragioni esposte prima;
  • la difficoltà, per le imprese, di reperire personale giovane da assumere e formare

Riportiamo un dato, che può aiutare a comprendere l’entità del problema: solo l’11% della popolazione edile ha meno di 30 anni, mentre il 34% ha più di 50 anni.

L’edilizia sta vivendo un momento di grande innovazione tecnologica, e le sfide poste anche dalle opere previste dal PNRR rendono necessario l’assunzione di operai specializzati, ma le difficoltà sono tangibili. 

Lo sforzo messo in campo per favorire il pensionamento anticipato dei lavoratori anziani – si spera già intorno ai 60 anni, come suggerito da Quota 93 – deve andare quindi di pari passo con l’investimento di risorse in formazione e riqualificazione del personale, possibilmente giovane, per abbassare l’età media del personale edile e, di conseguenza, anche il livello di rischio di infortuni e incidenti sul lavoro.  

Fondo Prepensionamento e Fondo Incentivo Occupazione

Come accennato prima, con il rinnovo del CCNL di categoria sono stati introdotti due fondi: 

  1. Fondo Prepensionamento;
  2. Fondi Incentivo Occupazione. 

Approfondiamo. 

1. Fondo Prepensionamento

Questo fondo si rivolge a tutti i lavoratori in possesso di 2100 ore di montante contributivo APE negli ultimi 24 mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, al netto dei periodi cassa integrazione, che si trovino nelle seguenti condizioni:

  1. rientrare nelle ipotesi di fine contratto di lavoro a tempo determinato, licenziamento collettivo, licenziamento per GMO con stipula di accordo individuale per non impugnare licenziamento, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi; definizione di una risoluzione incentivata del rapporto di lavoro così come previsto dall’art 14 del D.L. 104 del 14 agosto 2020;
  2. raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi o di trattamento equivalente spettante, nei limiti temporali delle spettanze riconosciute come prepensionamento;
  3. possedere i requisiti di legge per ottenere l’autorizzazione dall’Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

Cosa prevede questo fondo? 

  • 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;
  • 24 mesi di contribuzione volontaria, nell’ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
  • 18 mesi di integrazione al reddito nell’ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

L’importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione, e versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall’Inps. 

Al lavoratore verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che testimonia l’avvenuto pagamento della rata precedente.

La prestazione di integrazione al reddito (di cui al punto 1 e 3) è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.

2. Fondo Incentivo Occupazione

Il datore di lavoro, indipendentemente dal numero degli operai occupati, potrà richiedere alla Cassa Edile\Edilcassa presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell‘assunzione, un incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla medesima Cassa Edile/Edilcassa, al fine di incentivare l’occupazione giovanile e favorire il ricambio generazionale

Tale incentivo sarà così strutturato:

  • 600 euro, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto il lavoratore e previa dichiarazione di impegno allo svolgimento, esclusivamente presso gli Enti bilaterali del Settore, delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente prevista, laddove non già effettuate;
  • fermo restando il suddetto incentivo, la Cassa EdiIe/Edilcassa riconoscerà anche un voucher formazione di euro 150 da spendere, presso le Scuole Edili del sistema, entro 180 giorni dall’assunzione, a esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, per un corso di formazione professionale (bonus formazione).

L’incentivo si applica per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, nonché nelle ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato effettuate dal 1° gennaio 2020.

L’incentivo sarà riconosciuto per i lavoratori che, al momento dell’assunzione e della trasformazione, non abbiano compiuto 30 anni (quindi fino a 29 anni e 364 giorni).

Il datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia al momento della richiesta che al momento della compensazione, in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili/Edilcasse alle quali risulti iscritto, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti al momento dell’assunzione.

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A cura di Stefano Costa

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