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Cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga: cosa sono?

A cura di:

Giugno 12, 2023

Cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga cosa sono

Gli ammortizzatori sociali svolgono un ruolo fondamentale nel sistema di protezione sociale italiano, offrendo supporto ai lavoratori e alle imprese durante periodi di crisi economica o ristrutturazione. Tra i più rilevanti e utilizzati in Italia, la cassa integrazione occupa senza dubbio una posizione centrale.

La cassa integrazione, nota anche come “Cassa Integrazione Guadagni” (CIG), è un istituto che permette ai lavoratori di ricevere un’indennità salariale laddove le imprese riducano o sospendano temporaneamente l’attività lavorativa di una parte o dell’intero personale dipendente. 

Questo strumento, regolato attraverso il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, mira a salvaguardare i posti di lavoro e a mitigare gli effetti negativi delle crisi aziendali o dei periodi di difficoltà economica.

La CIG si divide in tre tipologie:

  • la Cassa integrazione ordinaria, o CIGO;
  • la Cassa integrazione straordinaria, o CIGS;
  • la Cassa integrazione in deroga, o CIGD.

Approfondiamo e vediamo cosa sono e come funzionano la cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga.

1. Cos’è la Cassa integrazione guadagni ordinaria o CIGO?

La cassa integrazione guadagni ordinaria è la forma principale di questo ammortizzatore sociale che, come accennato, ha la funzione di sostenere le imprese in difficoltà e i suoi dipendenti, fornendo a questi ultimi un’indennità di integrazione salariale. 

La CIGO è utilizzata principalmente durante periodi di difficoltà economiche, ristrutturazioni aziendali o cali temporanei dell’attività produttiva, che potrebbero essere anche normali e fisiologici e non necessariamente frutto di una crisi profonda. 

Si tratta, nei fatti, di un meccanismo temporaneo che mira a garantire una sostanziale continuità occupazionale durante periodi difficili, evitando licenziamenti massicci e consentendo ai lavoratori, da un lato, di ricevere un supporto in fasi critiche e, dall’altro, alle imprese di superare le difficoltà senza mettere a rischio i posti di lavoro.

Come funziona la CIGO?

Abbiamo visto che, durante il periodo di CIGO, i lavoratori interessati vengono collocati in una sospensione temporanea del rapporto di lavoro. Continuano, quindi, a essere dipendenti dell’azienda, ma ricevono un’indennità di integrazione salariale pari a una percentuale dell’ultima retribuzione percepita. 

La CIGO è finanziata principalmente dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) attraverso i contributi pagati dalle imprese. Nelle settimane o nei mesi di cassa integrazione, i lavoratori mantengono alcuni diritti e tutele lavorative, come la continuità contributiva e la tutela previdenziale.

Ma come funziona e chi può usufruirne? Ecco un elenco riassuntivo di quanto indicato nel D.Lgs summenzionato, precisamente nel Capo II – Integrazioni salariali ordinarie:

  • può essere richiesta in situazioni come: 
    • mancanza di commesse; 
    • fine del cantiere o del lavoro; 
    • mancanza di materie prime;
    • eventi meteo imprevedibili (incendi, alluvioni, ecc.); 
    • necessità di manutenzione straordinaria.
  • si applica esclusivamente alle imprese dei Settori industriale, manifatturiero, edile e a pochi altri settori assimilabili indicati nell’art. 10 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Non a caso è anche denominata Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per l’Industria e l’Edilizia;
  • riguarda solo i lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti, a esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio;
  • può essere richiesta anche solo per un segmento dell’azienda colpito da una temporanea cessazione o contrazione dell’attività lavorativa, coinvolgendo solo una parte dei dipendenti;
  • i lavoratori che possono beneficiare della CIGO devono avere un’anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso l’azienda;
  • può essere richiesta per coprire parzialmente o totalmente (nel caso della cosiddetta “Cassa integrazione a Zero Ore”) la perdita salariale. Ad esempio, se si verifica una riduzione delle ore di lavoro, si può richiedere un’integrazione per le ore mancanti rispetto al contratto di lavoro;
  • l’ammontare dell’integrazione salariale corrisponde all’80% della retribuzione globale che il lavoratore avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate, entro però dei limiti massimi stabiliti che variano nel tempo;
  • può durare fino a un massimo di 13 settimane (3 mesi) e può essere prorogata trimestralmente fino a un massimo di 52 settimane (1 anno);
  • il datore di lavoro deve presentare una regolare richiesta all’INPS dopo aver effettuato le necessarie consultazioni Sindacali e aziendali.

2. Cos’è la Cassa integrazione guadagni straordinaria o CIGS?

La cassa integrazione guadagni straordinaria si differenzia dalla CIGO in quanto è destinata a situazioni di particolare complessità e criticità, che richiedono interventi straordinari per preservare l’occupazione e garantire la continuità dell’attività aziendale.

Per accedervi, le imprese devono dimostrare la gravità della situazione economica e la necessità di interventi straordinari per garantire la continuità dell’attività e la salvaguardia dei posti di lavoro.

Come funziona la CIGS?

La CIGS è finanziata principalmente dall’INPS tramite contributi pagati dalle imprese ma, a differenza della CIGO, prevede una maggior parte delle spese a carico dell’ente previdenziale.

Vediamo come funziona questo istituto, secondo quanto indicato nel Capo III – Integrazioni salariali straordinarie del D.Lgs 148/2015:

  • si applica ai lavoratori subordinati, inclusi gli apprendisti, a eccezione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, purché siano stati assunti da almeno 30 giorni. L’anzianità di servizio è stata oggetto di modifica recente, con la Riforma degli Ammortizzatori sociali prevista dalla Legge di Bilancio 2022. In precedenza, come per la CIGO, era di 90 giorni;
  • possono accedere alla CIGS solo le aziende con più di 15 dipendenti che operano in Settori specifici come industria, manifattura, edilizia, artigianato, servizi di pulizia, mensa, ristorazione, vigilanza, indicati nell’articolo 20 del decreto legislativo citato;
  • si applica anche alle imprese dei Settori commerciale, logistica, agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti;
  • si applica anche a imprese dei Settori del trasporto aereo, gestione di aeroporti, partiti e movimenti politici, indipendentemente dal numero di dipendenti;
  • la durata massima del trattamento straordinario di integrazione salariale è di 24 mesi, anche in modo continuativo, all’interno di un quinquennio mobile. Tuttavia, se la motivazione della richiesta è la crisi aziendale, la durata massima diventa 12 mesi;
  • nel caso di contratto di solidarietà, la cassa integrazione straordinaria può avere una durata massima di 24 mesi, che può estendersi a 36 mesi all’interno di un quinquennio;
  • l’importo del trattamento corrisponde all’80% della retribuzione in relazione alle ore di lavoro non prestate, entro i limiti massimi stabiliti dall’INPS.

3. Cos’è la Cassa integrazione guadagni in deroga o CIGD?

La cassa integrazione guadagni in deroga, o CIGD, è un ammortizzatore sociale utilizzato per far fronte a situazioni di crisi o emergenza che non rientrano nelle condizioni previste per l’accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) o alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).

Secondo la definizione fornita dal Ministero del Lavoro, si tratta di uno strumento di politica passiva, introdotto in forma sperimentale a partire del 2005 (poi prorogato di volta in volta) per garantire un sostegno economico ai lavoratori di quelle imprese che non potevano ricorrere agli strumenti ordinari perché esclusi all’origine da questa tutela o perché avevano già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie.

Le sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro, per potervi accedere, devono essere legate a situazioni in cui si verificano contrazioni o sospensioni dell’attività produttiva, per le seguenti ragioni:

  • situazioni aziendali transitorie che non sono attribuibili all’imprenditore o ai lavoratori;
  • situazioni aziendali determinate da fluttuazioni temporanee del mercato;
  • crisi aziendali;
  • processi di ristrutturazione o riorganizzazione.

Attraverso accordi quadro stipulati a livello regionale, vengono definite le priorità di intervento nelle singole aree territoriali, nel rispetto delle risorse finanziarie assegnate.

La gestione e l’erogazione dei fondi spettano all’INPS o ad altri enti previdenziali competenti.

Come funziona la CIGD?

Abbiamo spiegato che la cassa integrazione guadagni in deroga si attiva al presentarsi di condizioni particolari che, come suggerisce il nome stesso, derogano dalle regole viste per la CIGO e la CIGS

Vediamo, più nel dettaglio, come funziona: 

  • si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti che sono stati assunti da almeno 12 mesi;
  • possono richiederla imprese, piccole attività imprenditoriali e cooperative sociali;
  • la concessione avviene a livello regionale o da parte della Provincia Autonoma se l’azienda ha sede solo all’interno di tale ambito geografico, altrimenti è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a gestire la richiesta se l’azienda ha sedi distribuite su tutto il territorio nazionale;
  • l’indennità corrisponde all’80% della retribuzione per le ore di lavoro non prestate.

Durante la pandemia da COVID-19 questo strumento ha assunto un ruolo particolarmente importante, con alcune modifiche rispetto all’impianto originario.

Conclusioni

La cassa integrazione svolge un ruolo di grande rilevanza nel sostenere l’economia italiana durante periodi di crisi e incertezza

Rappresenta, infatti, un importante strumento per proteggere i posti di lavoro, preservare il capitale umano e promuovere la ripresa economica, contribuendo alla stabilità e al benessere sociale dell’Italia.

A cura di:

FENEALUIL-House organ n. 11
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