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Il Report INAIL sui ponteggi di facciata

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Febbraio 21, 2022

Il Report INAIL sui ponteggi di facciata

Negli ultimi mesi, complici le varie agevolazioni fiscali come il Superbonus 110% e lo sconto in fattura, sono stati avviati numerosissimi cantieri in Italia, che hanno riempito le nostre città di ponteggi di facciata lungo i perimetri degli edifici

A tal proposito, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’INAIL ha realizzato un report, denominato “I ponteggi di facciata – Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee” (consultabile qui), con lo scopo dichiarato di

mettere a confronto e valutare le differenze tra i requisiti previsti per i ponteggi di facciata nella legislazione italiana rispetto a quelli indicati nelle norme tecniche europee UNI EN.”

Vediamo insieme le nozioni principali riportate in questo interessante report dell’Inail sui ponteggi di facciata

Cos’è un ponteggio di facciata

Nell’introduzione al report è contenuta la seguente definizione di ponteggio di facciata: 

“Un ponteggio fisso è un’attrezzatura provvisionale di accesso e di servizio costituita da tubi e giunti o da elementi portanti prefabbricati, collegati fra loro”

In parole semplici, si tratta di quelle impalcature erette lungo le facciate degli edifici per consentire agli operai di lavorare in sicurezza, proteggendo allo stesso tempo i passanti dall’eventuale caduta accidentale di detriti e materiali da costruzione. 

Nel capitolo 3 del rapporto è possibile consultare tutte le definizioni delle varie componenti e delle modalità di impiego dei ponteggi di facciata

Cosa prevede la normativa italiana

In Italia la costruzione e l’impiego dei ponteggi di facciata sono disciplinati dalle norme contenute nella Sezione V – Ponteggi Fissi del d.lgs. 81/08, noto come Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, più precisamente dagli articoli 131-137, che hanno introdotto una novità molto importante. 

In effetti, prima dell’approvazione di questo decreto i ponteggi costruiti ricevevano una autorizzazione illimitata per il loro utilizzo, mentre l’articolo 131 del decreto ne ha fissato la durata in dieci anni

Cosa vuol dire? Che il fabbricante deve richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’autorizzazione alla costruzione e all’impiego del ponteggio prodotto. Questa autorizzazione, però, a partire dal 2008 è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per “verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.”

Come si legge nel report, per evoluzione del progresso tecnico si intende il 

“processo di creazione e acquisizione di nuove conoscenze attraverso i processi tipici dell’innovazione e della diffusione di nuove e migliori tecnologie e può derivare dall’aumento di conoscenze e capacità o dal miglioramento della qualità o delle caratteristiche di uno o più fattori produttivi.”

L’obiettivo, com’è facile intuire, è assicurarsi che le tecnologie utilizzate per la costruzione dei ponteggi siano ancora adeguate allo scopo oppure se siano state superate da nuove conoscenze e metodologie. 

In fase di autorizzazione, il Ministero attesta anche la rispondenza del ponteggio già autorizzato alle Norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 e, per i giunti, alla Norma UNI EN 74.

I ponteggi sono regolamentati, oltre che da quanto stabilito dal Testo Unico, anche da molteplici altre norme e circolari, tutte indicate nel rapporto INAIL nel capitolo 2. 

Confronto con le norme europee

La legislazione italiana viene messa a confronto con le norme tecniche europee, in particolare con le summenzionate UNI EN 12810 e UNI EN 12811. 

Secondo quanto si legge nel report INAIL, infatti, 

“i requisiti previsti nelle norme europee di prodotto della serie UNI EN 12810 e UNI EN 12811 sono decisamente più organici rispetto a quelli inseriti nella legislazione italiana”

Ecco alcuni degli elementi che sottolineano la ragioni di questa affermazione

  • Classificazione: la norma UNI EN 12810-1 classifica il ponteggio in base a cinque parametri: carico di servizio, impalcati e relativi supporti, larghezza del sistema, altezza libera di passaggio, rivestimento e metodo di accesso verticale. Il d.lgs. 81/08 e le circolari ministeriali non prevedono invece questa classificazione;
  • Designazione: la norma UNI EN 12810-1 prevede che il ponteggio sia designato mediante una stringa di caratteri alfanumerici, che consente di identificarne facilmente le caratteristiche fondamentali. Il d.lgs.81/08 non prevede questa designazione;
  • Classi di larghezza e altezza libera di passaggio: per le aree di lavoro dei ponteggi, la norma UNI EN 12811-1 prevede sette classi di larghezza e due classi per l’altezza libera di passaggio. Il Testo Unico, invece, non descrive le classi di larghezza, a cui però si fa riferimento nelle circolari del MLPS n. 44/90 e n.132/91;
  • Protezione laterale: le norme UNI EN emanate dal CEN TC 53 sui ponteggi contengono i requisiti relativi alla protezione laterale, che deve essere costituita da almeno un corrente principale, una protezione laterale intermedia e un fermapiede. Il d.lgs. 81/08 non menziona il termine “protezione laterale” ma fa riferimento al “parapetto”, che pur avendo la stessa funzione presenta requisiti dimensionali diversi;
  • Basette, giunti e spinotti: in merito a questi componenti, le norme della serie UNI EN 74 contengono dettagli maggiori rispetto a quelli della legislazione italiana;
  • Classi di carico: la UNI EN 12811-1 distingue sei classi di carico per tenere conto delle diverse condizioni di lavoro, mentre il d.lgs. 81/08 non le definisce esplicitamente. Detto ciò, nelle circolari del MLPS n. 44/90 e n.132/91 vengono distinti i carichi di servizio per i ponteggi da manutenzione e per quelli da costruzione, facendo però riferimento, per il calcolo di alcune azioni, a norme tecniche UNI CNR non più in vigore. 

Queste differenze evidenziate tra le norme UNI EN e la legislazione italiana conducono gli autori del report alla seguente conclusione: 

“Le norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 rappresentano ad oggi la  massima espressione dell’innovazione tecnologica in materia di ponteggi in ambito europeo. Rispetto ad esse, il sistema legislativo italiano vigente, nel settore dei ponteggi, risulta “datato”.”

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