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Bonus Facciate 2022: cos’è e come richiederlo

A cura di:

Maggio 2, 2022

Bonus Facciate 2022 cos'è e come richiederlo

Il Bonus Facciate 2022 è il rinnovo di una misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 avente come obiettivo primario quello di abbellire gli edifici delle città, intervenendo proprio sulle facciate

La Legge di Bilancio 2022, infatti, ha esteso il Bonus Facciate fino al 31 dicembre 2022, con una aliquota però ridotta al 60%

Si tratta di una agevolazione fiscale, più precisamente di una detrazione d’imposta, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 e al 60% di quelle sostenute nel 2022 per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati, come vedremo, solo in determinate zone, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

La detrazione viene suddivisa in 10 quote annuali costanti. 

Approfondiamo insieme e cerchiamo di capire cos’è e in cosa consiste il Bonus Facciate 2022, a quali lavori si riferisce, chi può richiederlo e come

Cos’è e in cosa consiste il Bonus Facciate 2022

Come accennato, il Bonus Facciate 2022 consiste in una agevolazione fiscale, nel dettaglio una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) pari al 90% per i lavori eseguiti nel 2020 e 2021 e al 60% per quelli eseguiti nel 2022

A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili – come il Superbonus 110%il Bonus Facciate 2022 non prevede alcun limite massimo di spesa né un limite massimo di detrazione.

Il nome dell’agevolazione non lascia spazio a dubbi, in quanto si applica a spese sostenute per la riqualificazione delle facciate dei palazzi. Più nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate specifica che sono ammessi al beneficio esclusivamente “gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna”

Il bonus non copre, invece, gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico.

Chi può accedere al Bonus Facciate 2022

Il Bonus Facciate si rivolge a una platea molto vasta, composta da tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che eseguono lavori di recupero e restauro delle facciate degli edifici, a patto che siano titolari dell’immobile interessato da questi interventi.

Nella sua guida, l’Agenzia delle Entrate elenca chi può accedere all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche,  società di persone, società di capitali).

Non possono, invece, richiedere il bonus: 

  • soggetti in possesso di redditi assoggettati a tassazione separata  o a imposta sostitutiva (ad esempio regime forfettario);
  • contribuenti che non potrebbero usufruirne in quanto l’imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso di chi rientra nella no tax area). 

Come già indicato, chi richiede il Bonus Facciate 2022 deve essere in possesso di un titolo di proprietà idoneo dell’immobile interessato dai lavori. Nello specifico, deve: 

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche  finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in   possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Quindi, anche chi è in affitto può eseguire i lavori e richiedere il bonus, a patto che abbia il consenso formale da parte del proprietario dell’immobile

Infine, sono ammessi anche: 

  • i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
  • i conviventi di fatto

Questi possono richiedere il Bonus Facciata 2022 a patto che la convivenza sia già in corso al momento dell’inizio dei lavori o del pagamento delle spese, e che queste ultime riguardino un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può essere dimostrata la convivenza.

Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori  sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Zona A e zona B

Il Bonus Facciata 2022 si applica solo agli immobili ubicati nelle cosiddette zona A e zona B

Cosa sono? 

  • Zona A: comprende le parti del territorio interessate da  agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le  aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per  tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
  • Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli  edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

La presenza dell’immobile nella zona A o nella zona B deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti e non può quindi essere oggetto di una documentazione effettuata da un professionista. 

Ne consegue che tutti gli immobili ubicati nelle altre zone sono esclusi dal Bonus Facciate 2022, ovvero: 

  • Zona C: include le parti del territorio destinate a nuovi complessi  insediativi, che risultino non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti dalla zona B;
  • Zona D: comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o a essi assimilati;
  • Zona E: sono le parti del territorio destinate a usi agricoli, escluse quelle in cui il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C, fermo restando il carattere agricolo delle stesse;
  • Zona F: include le parti del territorio destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale.

Come si può evincere da questo elenco, una parte considerevole degli edifici presenti sul territorio italiano possono accedere a questa agevolazione fiscale

Quali sono gli interventi ammessi?

Abbiamo spiegato che il Bonus Facciate 2022 si applica ai lavori di riqualificazione delle facciate dei palazzi, ma cosa si intende di preciso? 

Anche in questo ci viene in soccorso l’Agenzia delle Entrate, che specifica quali sono gli interventi riconosciuti da questo bonus:

  • lavori di sola pulitura o tinteggiatura esterna delle strutture opache della facciata;
  • lavori eseguiti su balconi e ornamenti fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
  • lavori eseguiti sulle strutture opache verticali della facciata  influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • i lavori riconducibili al decoro urbano, come quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione  di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
  • le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre  prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori;
  • i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, per esempio le spese relative all’installazione di ponteggi, allo  smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, o ancora l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abilitativi edilizi o la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Di fatto, il bonus interessa tutti i lavori eseguiti sulle superfici verticali opache esterne degli immobili, sull’intero perimetro, e su quelle interne, a patto che esse siano visibili dall’esterno e dalla strada pubblica

Sono però escluse le seguenti spese: 

  • gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio come, per esempio, le coperture di lastrici solari e tetti, e i pavimenti;
  • gli interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico;
  • la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli;
  • la riverniciatura degli scuri e delle persiane;
  • gli interventi effettuati sulle mura di cinta dell’edificio.

Per un quadro più ampio e dettagliato, invitiamo a consultare la guida dell’Agenzia delle Entrate, qui

Come fare domanda: adempimenti e modalità di pagamento

Abbiamo elencato i destinatari della misura e gli interventi per i quali è possibile richiedere il Bonus Facciate 2022. Vediamo, ora, come fare richiesta, quali documenti vanno prodotti e come vengono eseguiti i pagamenti da parte dell’erario

Per quanto concerne i documenti da produrre, è necessario conservare le ricevute dei pagamenti, che devono essere effettuati tassativamente tramite bonifico, dalle quale risultino:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del  quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Per richiedere la detrazione fiscale prevista dal bonus, il contribuente deve: 

  • indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
  • comunicare preventivamente la data di inizio lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente;
  • conservare: 
    • le fatture; 
    • la ricevuta del bonifico;
    • le abilitazioni amministrative richieste o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori;
    • la domanda di accatastamento per immobili non censiti;
    • le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
    • la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale per gli interventi condominiali;
    • il consenso ai lavori, per gli interventi fatti da chi detiene l’immobile;
  • per interventi di efficienza energetica (da comunicare all’ENEA), conservare anche:
    • la stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”;
    • asseverazione di un tecnico abilitato;
    • attestato di prestazione energetica (APE);
    • copia della relazione tecnica;
    • schede tecniche dei materiali e componenti edilizi impiegati (e marcatura CE);
    • stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID.

Veniamo, ora, al pagamento di quanto riconosciuto dal bonus, che ricordiamo essere una detrazione fiscale

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far  valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi, e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.

In alternativa, coloro che non possono richiedere la detrazione – come indicato nel paragrafo “Chi può accedere al Bonus Facciate 2022” – possono optare per altre due soluzioni: 

  1. sconto in fattura;
  2. cessione del credito. 

La scelta per la cessione del credito o lo sconto in fattura deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate.

A cura di:

FENEALUIL-House organ n. 11
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