Nelle scorse settimane in Parlamento è giunto un emendamento al cosiddetto DL Taglia Prezzi con il quale si intendeva istituire l’obbligo di attestazione SOA per le imprese che effettuano lavori legati ai bonus edilizi sopra i € 516.000,00.
La proposta ha generato un ampio dibattito in materia, gettando le basi per un ulteriore intervento normativo finalizzato a normalizzare le tante irregolarità registrate in questi mesi e legate ai lavori edili svolti grazie anche ai vantaggi fiscali del Superbonus 110% e alle altre agevolazioni attualmente in vigore.
Parte centrale della questione riguarda, senza dubbio, il proliferare di centinaia di aziende edili poco qualificate che, al fine di sfruttare al massimo il boom di richiesta di lavori nel Settore, stanno creando una situazione di enorme sperequazione, con personale per nulla formato e condizioni di lavoro precarie, sia dal punto di vista economico che in termini di salute e sicurezza in cantiere.
A tal proposito si è espresso il Segretario Generale della FENEALUIL durante una intervista, suggerendo proprio l’estensione della attestazione SOA a tutti e non solo alle imprese che partecipano alle gare d’appalto pubbliche.
Lo scorso 20 maggio il Decreto è stato approvato e con esso l’obbligatorietà dell’attestazione SOA per i lavori edili interessati dalle agevolazioni fiscali.
Ma cos’è questa attestazione SOA, come si richiede, quando è necessaria e cosa certifica? Approfondiamo insieme.
Di cosa parliamo in questo articolo
Cos’è l’attestazione SOA
L’attestazione SOA – acronimo di Società Organismi di Attestazione, che sono gli enti preposti a rilasciare questo documento – è una certificazione obbligatoria per le imprese che partecipano a gare di appalto pubbliche, quindi per l’esecuzione di lavori pubblici.
Si tratta, semplificando, di un documento che certifica il rispetto di determinati requisiti e la capacità, da parte dell’impresa, di svolgere i lavori oggetto della gara d’appalto in modo diretto o tramite subappalto, pena l’esclusione dalla gara stessa.
L’attestazione SOA è necessaria solo per i lavori che prevedono un importo superiore ai € 150.000,00.
Chi rilascia l’attestazione SOA
Come anticipato, esistono degli enti preposti alla verifica dei requisiti e al rilascio della attestazione SOA alle imprese richiedenti.
Questi enti sono denominati Società Organismi di Attestazione, da cui deriva l’acronimo SOA.
Si tratta di enti privati, che operano dietro autorizzazione della ANAC, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione, dopo che quest’ultima ha verificato il possesso dei requisiti necessari.
Quindi, volendo fare uno schema semplice, l’ANAC certifica le SOA, che a loro volta certificano le imprese al fine di partecipare alle gare d’appalto per lavori pubblici.
Le categorie di opere
Le SOA non possono rilasciare una attestazione SOA a una impresa, consentendole di partecipare a qualsiasi tipo di bando pubblico, ma seguono la classificazione esistente in categorie di opere.
Semplificando, ogni opera pubblica è etichettata in un determinato modo, a seconda del tipo di lavoro che deve essere svolto, quindi la certificazione SOA viene rilasciata in base alle specifiche competenze dell’impresa, che potrà partecipare solo a un determinato tipo di gara d’appalto.
Le categorie di opere in Italia sono 52, di cui 13 rappresentano opere di carattere generale – ad esempio edilizia civile e industriale, fogne e acquedotti, strade – mentre le restanti 39 sono riconducibili a opere specializzate quali impianti, restauri, scavi, demolizioni, arredo urbano, e così via.
A ogni categoria sono poi associate delle classifiche di importo, indicate da numeri romani:
- I fino a € 258.000,00;
- II fino a € 516.000,00;
- III fino a € 1.033.000,00;
- III bis fino a € 1.500.000,00;
- IV fino a € 2.582.000,00;
- IV bis fino a € 3.500.000,00;
- V fino a € 5.165.000,00;
- VI fino a € 10.329.000,00;
- VII fino a € 15.494.000,00;
- VIII oltre € 15.494.000,00.
Queste classifiche abilitano l’impresa a partecipare ad appalti per gli importi indicati, maggiorati del 20%.
Quali requisiti deve possedere l’impresa
Per richiedere e ottenere una attestazione SOA, come anticipato, l’impresa deve rispettare il possesso di determinati requisiti, suddivisi in tre gruppi.
- Requisiti di ordine generale:
- regolarità ai fini della normativa antimafia e requisiti di moralità professionale, come ad esempio l’assenza di condanne per i titolari, i rappresentanti legali, i direttori tecnici, i soci di società di persone;
- iscrizione al Registro delle Imprese e assenza di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.);
- regolarità e assenza di gravi violazioni nello svolgimento dell’attività d’impresa, ad esempio irregolarità fiscali, false dichiarazioni, gravi infrazioni in materia di sicurezza;
- non aver prodotto false dichiarazioni con dolo o colpa grave;
- regolarità ai fini delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
- Capacità economica:
- idonee referenze bancarie;
- cifra d’affari in lavori pari al 100% degli importi delle classifiche richieste nelle varie categorie;
- patrimonio netto di valore positivo riferito all’ultimo bilancio depositato;
- idonea attrezzatura tecnica non inferiore al 2% della cifra d’affari in lavori. L’ammontare dell’attrezzatura a nolo non può superare il 60% del valore totale;
- idoneo organico medio annuo, dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore al 15% della cifra d’affari in lavori, di cui il 40% per il personale operaio. In alternativa, un costo del personale assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d’affari in lavori, di cui l’80% riferito a personale tecnico laureato o diplomato.
- Capacità tecnica:
- idonea direzione tecnica;
- esecuzioni di lavori nelle singole categorie di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
- lavori di punta: esecuzione di un lavoro o, in alternativa, di due lavori o, in alternativa, di tre lavori in ogni categoria richiesta di importo rispettivamente pari al 40% (1 lavoro), al 55% (2 lavori), al 65% (3 lavori) di quello della classifica richiesta.
Insomma, una impresa, per ottenere la certificazione SOA, deve avere una struttura moralmente e legalmente limpida, un patrimonio economico/finanziario adeguato al tipo di importo previsto dalla gara d’appalto, delle competenze tecniche idonee alla sfida da affrontare e un’esperienza nel Settore comprovata.
Attestazione SOA: quanto costa e quanto dura
L’attestazione SOA non viene rilasciata a titolo gratuito, ma è previsto il pagamento di una somma che varia in base alle categorie di opere e in proporzione alle classifiche di importo della gara d’appalto per la quale si richiede il certificato.
Il calcolo non è semplicissimo, ma in media si parla di alcune migliaia di euro.
È possibile simulare il costo da sostenere consultando il sito web attestazionesoa.it.
Per quanto riguarda la durata, essa è quinquennale a patto che si effettui la richiesta di rinnovo dopo i primi tre anni, sottoscrivendo un contratto di verifica triennale con la stessa SOA che ha rilasciato il certificato e pagando il 60% del costo totale della attestazione.
Insomma, la SOA dura tre anni, ma se si effettua una verifica dopo tre anni è possibile prorogarla per altri due.
Attestazione SOA: cosa cambia adesso?
Come accennato nell’introduzione, il Parlamento ha approvato la Legge 20 maggio 2022, n. 51 – il cosiddetto DL Taglia Prezzi (o Ucraina-Bis) – introducendo l’obbligatorietà della attestazione SOA anche per i lavori privati, quindi non solo per le gare d’appalto pubbliche.
Cosa dovrebbe cambiare, quindi, per le imprese edili?
Per eseguire lavori edili interessati dalle varie agevolazioni fiscali – Superbonus 110%, Ecobonus, Bonus ristrutturazione, Bonus Facciate – di importo superiore a € 516.000,00, l’impresa dovrà essere in possesso della attestazione SOA.
Questo obbligo scatta a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023.