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Cos’è il DURC e in cosa consiste la congruità

A cura di:

Maggio 10, 2021

Cos'è il DURC e in cosa consiste la congruità

La regolarità contributiva è un elemento essenziale per lo svolgimento dell’attività di una impresa, per appalti e subappalti pubblici e opere private.  

Come vedremo più avanti in questo articolo, il DURC è diventato uno strumento di fondamentale importanza per far emergere situazioni di dumping contrattuale e lavoro nero e per premiare le imprese virtuose. 

Ma cos’è il DURC, come si ottiene e cosa si intende con DURC per congruità? 

Scopriamolo insieme.  

Cos’è il DURC

Prendiamo in prestito la definizione fornita dall’INPS nella pagina web dedicata al DURC:

“Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, di Casse Edili.”

Quindi, si tratta di un certificato unico che attesta la regolarità contributiva di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili/EdilCasse.

Chi deve dotarsi di un DURC?

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è richiesto ai datori di lavoro, in relazione a tutte le tipologie di rapporto di lavoro in essere, quindi sia subordinato sia autonomo, compresi quelli tenuti a essere iscritti obbligatoriamente alla Gestione Separata INPS. 

Inoltre, è richiesto ai lavoratori autonomi.

Chi può effettuare la verifica

La verifica della regolarità contributiva può essere eseguita da alcune realtà debitamente abilitate. 

Quali sono queste realtà abilitate? 

  • Stazioni appaltanti, enti e amministrazioni aggiudicatrici di appalti;
  • le cosiddette Società Organismi Attestazione (SOA), realtà adibite a vari controlli, tra cui quello della congruità contributiva;
  • le amministrazioni pubbliche concedenti e quelle procedenti;
  • l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva;
  • le banche o gli intermediari finanziari.

Vediamo, ora, come si invia la comunicazione

Come si invia la comunicazione

Dal 2015 l’invio della verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale, tramite il servizio “Durc On Line”

Come funziona? 

È molto semplice. La realtà abilitata a eseguire la verifica la invia tramite la piattaforma, che emetterà un DURC valido 120 giorni dalla data di avvenuta richiesta, un semplice file in formato .pdf da salvare e stampare. 

Questo accade in maniera immediata se la verifica restituisce un esito positivo. 

Laddove, invece, questo non dovesse avvenire, vuol dire che c’è qualche irregolarità

A quel punto, l’Inps, l’Inail e le Casse Edili/EdilCasse trasmettono tramite Pec all’interessato (impresa, lavoratore autonomo, ecc.), o al soggetto da esso delegato, l’invito a regolarizzare la posizione, indicando anche le cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli enti tenuti al controllo, entro 15 giorni e comunque non più tardi di 30 giorni dalla data dell’interrogazione.

DURC per congruità

Il 10 settembre 2020 le parti sociali dell’edilizia hanno siglato un Accordo per l’attuazione del sistema di congruità della manodopera da inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero del lavoro per il suo recepimento, affinché divenga parte integrante della normativa per l’effettuazione dell’attività edile, sia pubblica che privata.

L’intesa recepisce l’Avviso Comune del 28 ottobre 2010, fondamentale per il settore contro le irregolarità che la crisi del 2008 aveva acuito, fissando il fondamentale passaggio dalla verifica del versamento della contribuzione alla congruità di tale versamento in relazione a degli standard minimi di manodopera per l’effettuazione di specifiche lavorazioni.

Un’opportunità per far emergere il lavoro irregolare e per contrastare fenomeni di dumping contrattuale da parte di imprese che, pur svolgendo attività edile o prevalentemente edile, applichino contratti diversi, a danno della regolare concorrenza tra le imprese e delle tutele in materia di equa retribuzione, di formazione e sicurezza a favore dei lavoratori. 

In data 10 settembre 2020 le Parti sociali nazionali hanno concordato sulla necessità che l’Istituto della Congruità sia accompagnato, a livello normativo, da disposizioni rigorose sull’obbligo della corretta applicazione, per tutti i lavori edili, della contrattazione collettiva dell’edilizia nazionale e territoriale, in linea con quanto chiarito con la recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 9803/2020.

La regolamentazione e le modifiche del Decreto Semplificazioni

La legge n. 120 dell’11 settembre 2020 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020), all’art. 8, denominato “Altre disposizioni urgenti in materia di Contratti pubblici”, comma 10-bis, riporta espressamente: 

“Al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è aggiunto quello relativo alla Congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali di cui al periodo precedente.”

Le Parti sociali nazionali sono ora in attesa di un decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali che definisca le modalità di attuazione.

Nel frattempo, la congruità è regolata dall’accordo di settembre in cui le parti sociali hanno dato incarico alla CNCE di individuare ed emanare le modalità operative opportune per l’applicazione del sistema da parte delle singole Casse Edili/EdilCasse, fermo restando quanto previsto dagli accordi e dalle norme per i lavori della ricostruzione post sisma del centro Italia, dove la congruità è già attuata a seguito dell’accordo del 7 febbraio 2018 e dalle legislazioni regionali già vigenti in materia.

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FENEALUIL-House organ n. 11
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