Il settore delle Costruzioni produce una quantità rilevante di rifiuti, denominati rifiuti inerti, appartenenti alla categoria dei rifiuti speciali, che richiedono quindi una modalità di raccolta, conferimento e trattamento differente rispetto ai rifiuti urbani.
La classificazione dei rifiuti è contenuta nel cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel quale si specifica che rientrano nei rifiuti speciali
“i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis”
I rifiuti inerti (non trattabili) rappresentano una quota importante del totale dei rifiuti conferiti in discarica nel nostro Paese. Secondo i dati ISPRA, che analizzeremo più nel dettaglio nel prosieguo dell’articolo, i rifiuti da costruzione e demolizione sono il 29,6% dei rifiuti complessivamente smaltiti in discarica a livello nazionale.
Approfondiamo insieme e cerchiamo di capire cosa s’intende per rifiuti inerti da costruzione e demolizione e quali sono le norme che ne regolano la gestione.
Di cosa parliamo in questo articolo
Cosa sono i rifiuti inerti
Come riportato nell’introduzione, secondo il Testo Unico per l’Ambiente, i rifiuti inerti sono quelli provenienti dalle attività di costruzione e demolizione, ma anche di scavo delle materie prime essenziali per l’Edilizia.
Ma perché si chiamano “inerti”? Con questo termine si fa riferimento a quei materiali che, nel tempo, non modificano la loro struttura e non sono soggetti a processi di tipo fisico, chimico o biologico, come accade ad esempio per i rifiuti organici, che deperiscono con il tempo.
Un blocco di cemento armato, infatti, non cambia nel tempo ma rimane, appunto, inerte.
Per questo motivo, nella maggior parte dei casi, i rifiuti inerti non sono pericolosi per la salute dell’uomo, ma non sempre. In effetti, esistono alcuni rifiuti da costruzione e demolizione contaminati da altre sostanze pericolose – pensiamo in particolare all’amianto o ad alcuni minerali – che vanno quindi gestiti in maniera differente.
Quali sono i rifiuti inerti da costruzione e demolizione
Di preciso, quali sono questi rifiuti inerti? Tecnicamente, rientrano in questa categoria tutti quei prodotti di scarto derivanti da attività di costruzione e demolizione definiti tramite i Codici Ateco, e più di preciso quelli che vanno dal 41 al 43, ovvero:
- Codice Ateco 41: costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
- Codice Ateco 42: costruzione di opere di pubblica utilità;
- Codice Ateco 43: demolizione e preparazione del cantiere edile.
Dal punto di vista normativo, invece, si fa riferimento al Codice Europeo dei Rifiuti, che contiene una classificazione in codici, nel caso specifico il numero 17 “Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)”.
Il codice 17 è associato ai seguenti materiali:
- cemento;
- mattoni;
- mattonelle e ceramiche;
- miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose;
- miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli;
- legno;
- vetro;
- plastica;
- vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati;
- miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame;
- metalli (incluse le loro leghe): rame, bronzo, ottone, alluminio, piombo, zinco, ferro e acciaio, stagno, metalli misti;
- rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose;
- cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose;
- terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio;
- terra e rocce, contenenti sostanze pericolose;
- materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose;
- pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose;
- materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto;
- altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose;
- materiali da costruzione a base di gesso;
- materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose;
- altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione;
- rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio;
- rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB,
- pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB);
- altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose.
Vediamo, ora, alcuni dati relativi alla produzione e alla gestione dei rifiuti inerti in Italia.
I dati ISPRA sui rifiuti inerti in Italia
Secondo il Rapporto Rifiuti Speciali Edizione 2022 elaborato da ISPRA, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la situazione relativa ai rifiuti inerti da costruzione e demolizione nel nostro Paese è la seguente:
- in Italia esistono 131 discariche per rifiuti inerti (46% del totale degli impianti operativi), di cui 83 impianti nel Nord, 11 al Centro e 37 al Sud;
- i quantitativi di rifiuti del settore delle Costruzioni smaltiti in discarica sono pari a 2,9 milioni di tonnellate, di cui circa 2,4 milioni di tonnellate di rifiuti non pericolosi e 560 mila tonnellate di rifiuti pericolosi (ad esempio materiali da costruzione contenenti amianto, o terra e rocce contenenti sostanze pericolose);
- il 66% del totale dei rifiuti da costruzione e demolizione viene smaltito nelle discariche per rifiuti inerti, il 30,6% in quelle per rifiuti non pericolosi e il restante 3,4% nelle discariche per rifiuti pericolosi;
- le tipologie dei rifiuti i cui quantitativi risultano più rilevanti sono costituite da terra e rocce da scavo e da rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione;
- i rifiuti derivanti dall’attività di costruzione e demolizione rappresentano, nell’anno 2020, il 46,2% dei rifiuti complessivamente prodotti nel Centro, mentre nel Nord e nel Sud Italia tale percentuale risulta pari, rispettivamente, al 45,5% e al 43,4%;
- diminuisce di quasi 2,2 milioni di tonnellate la produzione di rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione (5,5% rispetto al 2019).
La trasformazione degli inerti in materia prima seconda
I rifiuti inerti non vengono conferiti tutti in discarica, anzi, una quota considerevole è destinata a diventare materia prima seconda.
Il summenzionato rapporto ISPRA segnala, ad esempio, che
“per la parte minerale dei rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione, la principale forma di recupero è la trasformazione in inerti fini o grossolani che possono essere utilizzati nella produzione di calcestruzzo o asfalto o nella costruzione di strade.”
Gli impianti deputati al recupero e alla trasformazione di questi rifiuti dovrebbero infatti dividerli in tre gruppi:
- materiale lapideo nuovamente utilizzabile;
- frazione metallica;
- frazione indesiderata (carta, plastica, legno, impurezze, ecc).
Questo materiale recuperato e riutilizzabile può essere impiegato per la realizzazione di:
- sottofondi stradali;
- sottofondi per capannoni industriali;
- sovrastruttura stradale;
- recupero ambientale, ovvero per la restituzione di aree degradate a usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici;
- piazzali.
Si tratta di un elemento fondamentale, soprattutto in un ottica di riduzione dell’impatto ambientale non solo degli edifici costruiti e abitati, ma anche dell’intera filiera dell’Edilizia, seguendo i principi dell’economia circolare.
Già con l’introduzione del Green Public Procurement (GPP), un sistema che regolamenta gli acquisti effettuati dalla Pubblica Amministrazione, è stato stabilito che almeno il 30% dei materiali da costruzione per le opere pubbliche deve derivare da attività di riciclo e riutilizzo.
Il nuovo Regolamento End of Waste per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione
Lo scorso 20 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 27 settembre 2022 n. 152, emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti, derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, e gli altri rifiuti inerti di origine minerale sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti.
Nell’articolo 3 del Decreto, infatti, si legge che i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione
“cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l’aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1.”
Ma cosa prevede questo Allegato 1?
In questo documento sono indicati i rifiuti ammissibili per la produzione di aggregato recuperato. Invitiamo a consultare la tabella in esso contenuta, con l’elenco dei rifiuti ammissibili, cliccando qui.
Questi materiali riciclati possono essere utilizzati per gli scopi indicati, invece, nell’Allegato 2, ovvero:
- la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
- la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
- la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati e miscele betonabili).
Come si legge sul sito del MITE,
“il provvedimento prevede una fase di monitoraggio nei 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto; si tratta di una novità rispetto a quanto previsto negli altri decreti “end of waste”, che consentirà pertanto una verifica dei criteri e dei parametri fissati per questa tipologia di rifiuti, che rappresentano un importante flusso di rifiuti speciali prodotti in Europa.”