Il Genio Civile svolge un ruolo importante nella tutela del territorio, nella realizzazione di opere pubbliche sicure e sostenibili e nello sviluppo del Paese. Esso, infatti, si occupa di monitorare le procedure e le funzioni che portano alla realizzazione di opere pubbliche e private, verificando che vengano rispettate le norme vigenti.
La sua professionalità e competenza sono dunque risorse preziose per l’intera collettività.
Approfondiamo insieme e cerchiamo di capire cos’è il Genio Civile, com’è articolato e quali funzioni svolge. Prima, però, facciamo un passo indietro e ripercorriamo brevemente le evoluzioni che l’hanno portato alla sua conformazione attuale.
Di cosa parliamo in questo articolo
Genio Civile: storia ed evoluzione
Le origini del Genio Civile possono essere rintracciate nel Regno di Sardegna. Nel 1815, infatti, Vittorio Emanuele I di Sardegna introdusse una significativa riforma dell’amministrazione governativa, istituendo un organo specifico dedicato alla direzione ed esecuzione dei lavori pubblici. Questo organo, denominato Corpo degli Ingegneri Civili, fu incaricato dei “servizi pubblici di pace”, precedentemente sotto la giurisdizione del genio militare.
Inizialmente, il Corpo degli Ingegneri Civili era subordinato al Ministero degli Affari Interni.
Durante il regno di Carlo Felice (1821 – 1831), fu promulgato un regolamento che disciplinava il Corpo del Genio Civile, il cui ambito d’azione era principalmente limitato ai servizi relativi a ponti, strade e acque. Tuttavia, con il decreto del 20 settembre 1859, firmato da Vittorio Emanuele II, il Genio Civile fu distaccato dal Ministero degli Affari Interni per essere incluso in un nuovo dicastero, quello dei Lavori Pubblici.
Dopo l’Unità d’Italia, con il conseguente l’assorbimento graduale dei servizi e del personale dei corrispondenti organi degli Stati preunitari, l’organizzazione di questo ente fu ridefinita dalla legge 5 luglio 1882, n. 874, che definì le competenze e le funzioni assegnate al Genio Civile relative alla manutenzione e custodia delle strade nazionali, delle opere idrauliche e del servizio di bonifica.
Successivamente, le disposizioni normative del regio decreto n. 522 del 3 settembre 1906, modificato dalla legge n. 774 del 13 luglio 1921 e dal regio decreto n. 287 del 2 marzo 1931, disciplinarono ulteriormente il Genio Civile.
Nel 1945, per attuare il necessario decentramento amministrativo per la realizzazione di grandi programmi di opere pubbliche, furono istituiti temporaneamente i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, ai quali fu affidata la gestione tecnica, amministrativa ed economica dei lavori e dei servizi sotto la competenza del Ministero dei Lavori Pubblici. Questo decentramento fu ufficializzato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1534 del 30 giugno 1955.
In seguito, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 15 gennaio 1972 e i decreti delegati n. 616 e n. 617 del 24 luglio 1977, fu completato il trasferimento agli uffici regionali delle competenze generali del Genio Civile, a eccezione di specifici uffici come le sezioni per opere idrauliche e per l’edilizia statale, nonché gli uffici speciali del Genio Civile per le opere di edilizia statale, le opere idrauliche, le opere marittime e il servizio idrografico.
Cos’è il Genio Civile e com’è articolato
Il Genio Civile è un organo statale periferico con funzione regionale. Come accennato, la sua principale responsabilità è verificare, monitorare e sovrintendere le opere pubbliche e private, assicurandosi che siano eseguite legittimamente seguendo le normative in vigore.
Questo ente si occupa dunque di controllare e verificare le procedure e le funzioni che portano alla realizzazione di opere pubbliche e private.
Il Genio Civile è un ente periferico dello Stato che opera a livello locale (regionale e provinciale), ma fa comunque capo al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) e, per questo motivo, è articolato essenzialmente in due segmenti:
- uffici centrali, istituiti presso il MIMS;
- uffici periferici, istituiti a livello regionale e provinciale, con diverse articolazioni interne in base alle competenze specifiche.
Alcune regioni, come ad esempio la Lombardia e la Sardegna, lo hanno abolito, trasferendone le competenze ad altri uffici preposti.
A loro volta, gli uffici di ogni Genio Civile sono divisi in:
- uffici ordinari a servizio generale: svolgono le funzioni standard assegnate al Genio Civile e operano a livello provinciale. Sono presenti in ogni capoluogo di provincia e gestiscono le pratiche comuni relative alle infrastrutture civili;
- uffici speciali: questi uffici non hanno compiti ordinari, ma sono istituiti per scopi specifici e intervengono esclusivamente per gestire pratiche che non possono essere affrontate dagli Uffici Ordinari, come quelle legate alle opere di edilizia statale.
Il personale è composto da ingegneri, architetti, geologi, chimici, biologi e altri tecnici altamente qualificati.
Funzioni e competenze del Genio Civile
Le funzioni del Genio Civile sono molteplici e possono variare di Regione in Regione e di provincia in provincia, a seconda dei compiti che l’ente locale decide di attribuirgli.
Le più comuni sono le seguenti:
- progettazione, realizzazione e gestione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua e relative pertinenze, nonché di difesa delle coste e degli ambienti costieri;
- rilascio di autorizzazioni e concessioni per l’utilizzo di aree del demanio fluviale e lacuale;
- rilascio di concessioni di derivazione d’acqua superficiale e sotterranea e di licenze annuali di attingimento;
- vigilanza sui corsi d’acqua, anche in veste di Autorità Idraulica;
- funzioni tecnico-amministrative in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, autorizzazioni per linee elettriche, attività estrattive, polizia idraulica e gestione dei beni del demanio idrico fluviale;
- parere sugli strumenti urbanistici;
- presidio territoriale di protezione civile;
- attività di contrasto agli incendi boschivi;
- interventi di somma urgenza per rischio idrogeologico, difesa idraulica e per calamità naturali.
In linea generale, ci si attiene a quanto indicato nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (DPR 6 giugno 2001, n. 380), più precisamente nella Parte II Normativa Tecnica per l’Edilizia:
- Capo I – Disposizioni di carattere generale (articoli da 52 a 63);
- Capo II – Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (articoli da 64-76);
- Capo IV – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (art da 83 a 106).
Deposito al Genio Civile
Il deposito al Genio Civile, o più precisamente il “deposito strutturale”, consiste nella trasmissione al competente Ufficio Regionale dell’intero progetto delle strutture.
Tutti i lavori che coinvolgono la costruzione di edifici o manufatti con strutture costituite da cemento armato normale e/o precompresso, o con strutture metalliche, devono essere soggetti a un obbligo di denuncia delle opere.
Tuttavia, sono escluse da questo obbligo le seguenti tipologie di lavori:
- opere che includono solamente strutture realizzate con conglomerato cementizio non armato, murature in laterizio, strutture in legno o materiali simili (come ad esempio muri di sostegno in cemento armato a gravità, opere in legno lamellare, ecc.);
- lavori di entità statica ridotta;
- opere realizzate per conto di enti pubblici che dispongono di un ufficio tecnico guidato da un ingegnere.
Come spiegato, però, esistono delle differenze nella gestione delle procedure nelle varie Regioni d’Italia, quindi è sempre opportuno fare le verifiche del caso rivolgendosi agli uffici territoriali preposti.