In Edilizia, la corretta definizione e classificazione dei volumi di un edificio è fondamentale per garantire il rispetto delle normative urbanistiche e per una progettazione consapevole. Tra le varie tipologie di volumi, spicca il volume tecnico, una categoria particolare che, se ben compresa, consente di ottimizzare la funzionalità di una struttura senza incorrere in violazioni delle norme.
Ma cosa si intende esattamente per volume tecnico? Come vedremo più nel dettaglio nel corso dell’articolo, un volume tecnico è uno spazio destinato a ospitare gli impianti tecnologici indispensabili per il comfort abitativo e la funzionalità dell’edificio, avente alcuni requisiti specifici.
È cruciale distinguere i volumi tecnici dagli altri volumi, come ad esempio quelli residenziali o accessori, perché i primi non rientrano nel calcolo della volumetria ammissibile.
Approfondiamo insieme e cerchiamo di capire cosa s’intende per volume tecnico in Edilizia, quali sono i requisiti da rispettare e cosa prevede la normativa vigente.
Di cosa parliamo in questo articolo
Cosa si intende esattamente per volume tecnico in Edilizia?
Come anticipato, un volume tecnico in Edilizia è uno spazio strettamente necessario per contenere e permettere l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici indispensabili per il comfort abitativo e la funzionalità di un edificio.
Questi volumi sono essenziali per alloggiare parti di impianti come quelli idrici, termici, di ascensori, di ventilazione, elettrici, di sicurezza, telefonici, e altri ancora.
La definizione di volume tecnico è stata introdotta dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474 del 1973, nella quale si può leggere quanto segue:
“Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.”
Questi volumi sono considerati funzionali e non abitativi; per questo non rientrano nel calcolo della volumetria utile dell’edificio. La loro realizzazione è infatti strettamente legata alla necessità di ospitare impianti che, per ragioni tecniche, non possono essere collocati all’interno della struttura principale.
Vista la sua natura, un volume tecnico si distingue dalla pertinenza urbanistica.
Parametri positivi e negativi
La giurisprudenza ha stabilito tre parametri per definire un volume tecnico, che si dividono in positivi e negativi, e devono essere rispettati congiuntamente per essere considerati tali.
Nel dettaglio, troviamo un parametro positivo e due negativi.
Parametro positivo:
- rapporto di strumentalità necessaria: deve esistere una relazione oggettiva e necessaria tra il volume tecnico e l’utilizzo della costruzione principale. Questo significa che il volume deve essere indispensabile per il funzionamento degli impianti a servizio dell’edificio e strettamente connesso alla funzionalità degli stessi.
Parametri negativi:
- impraticabilità di soluzioni progettuali diverse: deve essere dimostrata l’impossibilità tecnica di realizzare gli impianti all’interno del corpo principale dell’edificio. I volumi tecnici, quindi, devono essere ubicati all’esterno della parte abitativa a causa di esigenze tecniche che impediscono la loro inclusione all’interno;
- rapporto di necessaria proporzionalità: le dimensioni del volume devono essere proporzionate alle esigenze degli impianti che devono contenere. I volumi tecnici devono avere una consistenza volumetrica contenuta e non devono configurarsi come vani chiusi, utilizzabili e suscettibili di abitabilità. Questo parametro implica che il volume non deve essere sproporzionato rispetto all’impianto che ospita e che deve essere privo di autonomia funzionale, anche potenziale.
La mancanza di uno solo di questi requisiti può portare a una classificazione errata e a possibili abusi edilizi.
Esempi di volumi tecnici e non tecnici
Per capire meglio a cosa si fa riferimento quando si parla di volumi tecnici, vediamo alcuni esempi di volumi tecnici e non tecnici.
Volumi tecnici:
- serbatoi idrici, necessari per l’accumulo e la distribuzione dell’acqua nell’edificio;
- extracorsa degli ascensori, ovvero lo spazio aggiuntivo necessario per il corretto funzionamento dell’ascensore, oltre il normale percorso;
- vasi di espansione dell’impianto dei termosifoni, cioè i componenti dell’impianto di riscaldamento che assorbono le variazioni di volume dell’acqua causate dalla temperatura;
- canne fumarie e di ventilazione per l’evacuazione dei fumi e per la circolazione dell’aria;
- vano scala al di sopra delle linee di gronda, ovvero la parte che si estende oltre il tetto, necessaria per l’accesso alla copertura;
- cabine elettriche, che ospitano le apparecchiature elettriche a servizio dell’edificio;
- vani a contenere caldaie, pompe di calore o altri componenti dell’impianto di riscaldamento;
- spazi specifici per l’alloggiamento dei contatori di energia elettrica, gas, acqua;
- strutture e meccanismi necessari per il funzionamento dell’ascensore;
- scale interne che connettono i diversi piani di un edificio, quando strettamente funzionali e non utilizzabili per altri scopi;
- strutture per la protezione, l’isolamento termico e il contenimento energetico;
- vani di altezza limitata (1,80-1,90m), non chiusi da tutti i lati, destinati ad alloggio di pompe di calore, addolcitori e altre condotte tecniche;
- una struttura sul lastrico solare di dimensioni contenute, senza finestre, per la protezione, l’isolamento termico e il contenimento energetico dell’abitazione sottostante, oltre che per alloggiare impianti tecnologici.
Volumi non tecnici:
- lavanderia, stenditoi coperti e locali di sgombero. Questi spazi, pur essendo accessori, non sono strettamente necessari per gli impianti tecnici e possono avere altre funzioni;
- vani abitabili ricavati nel sottotetto, anche se con altezze minime;
- ambienti con altezze che consentono l’abitabilità, anche se non effettivamente utilizzati a tale scopo;
- locali destinati alla preparazione dei cibi, anche se di dimensioni ridotte;
- locali per il ricovero di veicoli (garage) o per il deposito di materiali;
- tettoie e verande, non necessarie per gli impianti tecnici;
- locali igienici, anche se di piccole dimensioni e disposti all’esterno dell’edificio principale;
- strutture esterne all’edificio adibite al parcheggio e alla protezione di mezzi di trasporto;
- spazi sottotetto con altezze e caratteristiche che permettono di essere abitati, anche se non utilizzati a tale scopo;
- vani scale, quando la scala non è strettamente funzionale al collegamento tra i piani e può essere utilizzata anche per altre funzioni;
- un locale suddiviso in una cucina e un bagno;
- un manufatto con due locali lavatoi aventi accesso autonomo.
Ricordiamo che la classificazione di un volume come tecnico o meno dipende dalle sue caratteristiche intrinseche e oggettive, e non dalla scelta arbitraria del proprietario. Un volume è considerato tecnico se rispetta i parametri di strumentalità necessaria, impossibilità di soluzioni progettuali diverse e proporzionalità. Inoltre, non deve avere autonomia funzionale, anche solo potenziale.
Volumi tecnici e calcolo della volumetria
I volumi tecnici sono elementi edilizi che, per le loro caratteristiche e funzioni specifiche, sono esclusi dal calcolo della volumetria di un edificio.
Questa esclusione si basa sul fatto che essi non generano “carico urbanistico” e sono considerati indispensabili per la funzionalità e la salubrità delle costruzioni.
Qualsiasi volume che non rispetti questi requisiti deve essere computato nel calcolo della volumetria e, se realizzato senza i dovuti permessi, può comportare la demolizione dell’opera.
Volumi tecnici e compatibilità paesaggistica
La realizzazione di volumi tecnici ha implicazioni anche nel contesto della compatibilità paesaggistica, una procedura di regolarizzazione per opere realizzate in zone soggette a vincolo paesaggistico.
Anche se un manufatto è qualificato come volume tecnico ai fini urbanistico-edilizi, infatti, ciò non è determinante nel giudizio di compatibilità paesaggistica a posteriori per opere realizzate abusivamente su immobili vincolati.
La valutazione di compatibilità con i valori paesaggistici dell’area è fondamentale e deve essere effettuata dall’autorità preposta alla tutela del vincolo, indipendentemente dalla classificazione del manufatto come volume tecnico ai fini urbanistici.
Cosa succede se si converte un volume tecnico in un locale abitabile?
Se un volume inizialmente concepito come “tecnico” viene modificato per diventare un locale abitabile, si verificano diverse conseguenze sia dal punto di vista urbanistico-edilizio che da quello paesaggistico.
- la trasformazione di un volume tecnico in un locale abitabile implica una modifica della sua destinazione d’uso, che non è più limitata alla mera funzione di alloggiamento di impianti;
- un volume trasformato in locale abitabile deve essere computato nel calcolo della volumetria dell’edificio, dal quale è invece escluso un volume tecnico;
- la modifica di un volume tecnico in locale abitabile può essere considerata una nuova costruzione o una ristrutturazione “pesante”. Questo dipende dalla portata delle modifiche apportate e dalla normativa locale. Una ristrutturazione pesante richiede un permesso di costruire e non può essere realizzata senza il necessario titolo abilitativo;
- è necessaria una nuova valutazione di compatibilità paesaggistica, se l’immobile si trova in una zona soggetta a vincolo.
Alla luce di quanto detto, dunque, è fondamentale che i volumi tecnici mantengano la loro funzione specifica e che qualsiasi modifica sia realizzata nel rispetto delle normative vigenti per evitare abusi e sanzioni.