Il lavoro nelle Costruzioni è, per sua natura, uno dei più esposti alle variabili ambientali. Oggi il cambiamento climatico ci pone di fronte a scenari nuovi e sempre più estremi: raffiche di vento improvvise, bombe d’acqua e ondate di calore che possono rendere il lavoro all’aperto non solo faticoso, ma pericoloso per la salute.
In questo contesto, la sicurezza non può essere lasciata all’improvvisazione o alla buona volontà del singolo. Esiste infatti un quadro normativo chiaro in materia: dal D.Lgs. 81/08, che mette al centro la prevenzione degli infortuni, alle recenti circolari INPS che hanno semplificato l’accesso alla Cassa Integrazione (CIGO).
Di cosa parliamo in questo articolo
La sicurezza sul lavoro: cosa stabilisce il D.Lgs. 81/2008
Il D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, non lascia spazio a interpretazioni: la protezione dei lavoratori contro gli agenti atmosferici è un obbligo preciso del datore di lavoro.
La Valutazione dei Rischi (DVR) e il PSC
Il punto di partenza è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), all’interno del quale – tra le altre cose – ogni impresa è tenuta a indicare le procedure da adottare in caso di condizioni meteo avverse.
Queste indicazioni devono poi essere “tradotte” nel POS (Piano Operativo di Sicurezza), specificando le misure pratiche attraverso cui tali procedure vengono concretamente implementate.
Nel caso di cantieri temporanei o mobili in cui operano più imprese esecutrici, poi, queste indicazioni devono essere integrate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Lavori in quota e rischio vento
Uno dei punti più significativi riguarda l’Articolo 111, comma 6, che stabilisce quanto segue:
“Il datore di lavoro deve disporre l’esecuzione dei lavori in quota solo quando le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la salute e la sicurezza dei lavoratori.”
Quindi, i lavori in quota devono essere immediatamente sospesi quando le condizioni climatiche mettono in pericolo la stabilità dei lavoratori o delle attrezzature.
Il rischio di scivolamento e fulminazione
Oltre alla caduta dall’alto, il maltempo moltiplica il rischio di infortuni al suolo:
- superfici scivolose: fango e acqua rendono instabili percorsi, passerelle e scale;
- rischio elettrico: l’umidità e la pioggia aumentano esponenzialmente il pericolo di folgorazione in presenza di quadri elettrici o utensili non adeguatamente protetti;
- fulminazione: in caso di temporali, la presenza di strutture metalliche (gru, ponteggi, armature) trasforma il cantiere in un bersaglio sensibile. L’art. 84 del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a garantire che l’edificio e le attrezzature siano protetti dai fulmini.
Il “rischio caldo”: la soglia dei 35°C
Il settore delle Costruzioni, insieme all’agricoltura e al florovivaismo (senza dimenticare la logistica e i rider), è sicuramente tra quelli più esposti ai rischi derivanti da stress termico e radiazioni solari.
È quindi fondamentale fare una seria opera di prevenzione per ridurre i rischi legati alle ondate di calore.
Un tempo la CIGO veniva chiesta quasi solo d’inverno.
Oggi, a causa del cambiamento climatico, il caldo estremo è diventato una causa frequente di sospensione.
Secondo le linee guida dell’INPS (Messaggio n. 2999/2022), la Cassa Integrazione spetta quando la temperatura supera i 35°C.
Non conta solo la temperatura reale, ma anche quella percepita. Se l’umidità è alta, la sospensione può essere giustificata anche con temperature inferiori ai 35 gradi. Inoltre, particolari lavorazioni (come la stesa del bitume, i lavori sui tetti o in luoghi non ventilati) permettono di accedere alla CIGO anche se la colonnina di mercurio non ha ancora raggiunto la soglia critica.
A tal proposito, ricordiamo che il 3 luglio 2025 è stato pubblicato il messaggio n°. 2130 dell’INPS, con oggetto “Richieste di integrazione salariale per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo. Indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell’istruttoria”. Al suo interno si forniscono indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell’istruttoria riguardanti sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), sia quelli che possono richiedere l’assegno di integrazione salariale al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali.
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
La normativa prevede inoltre che, qualora il lavoro debba proseguire in condizioni di pioggia, caldo o freddo (se non sussiste un pericolo immediato di infortunio), il datore di lavoro deve fornire DPI idonei: abbigliamento ad alta visibilità impermeabile, calzature antiscivolo specifiche e guanti che garantiscano la presa anche sul bagnato.
Chi decide lo stop?
In cantiere, la decisione di fermare i lavori per maltempo è una responsabilità distribuita tra diverse figure, ognuna con compiti precisi stabiliti dal D.Lgs. 81/08:
- Preposto: è la figura più vicina ai lavoratori e la prima a dover intervenire. Secondo l’Articolo 19, ha il dovere di vigilare sulla sicurezza e, in caso di pericolo grave e immediato (come un improvviso temporale o raffiche di vento), deve interrompere temporaneamente le lavorazioni e istruire i lavoratori affinché abbandonino le zone a rischio. La sua è una decisione operativa e immediata.
- Datore di lavoro: è il responsabile dell’attuazione delle misure di sicurezza previste nel DVR e nel POS. A lui spetta stabilire se la giornata lavorativa deve essere sospesa integralmente e attivare le procedure per la richiesta della Cassa Integrazione (CIGO), garantendo che nessun lavoratore resti esposto al rischio.
- Coordinatore per l’Esecuzione (CSE): secondo l’Articolo 92, il CSE ha un potere ispettivo e autoritativo. Se durante un sopralluogo riscontra un pericolo grave e imminente dovuto al meteo (ad esempio, lavori in quota con vento forte senza che l’azienda sia intervenuta), ha il dovere di sospendere le singole lavorazioni o l’operatività dell’intero cantiere fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
- Lavoratore e RLS: la normativa tutela anche l’iniziativa dei lavoratori. L’Articolo 44 stabilisce che il lavoratore che abbandona il posto di lavoro in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, non può subire alcun pregiudizio. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha il compito di segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al CSE se le condizioni atmosferiche rendono il lavoro insicuro, sollecitando lo stop se l’azienda esita a intervenire.
La Cassa Integrazione (CIGO) per maltempo: tutele e soglie INPS
Quando le condizioni meteorologiche impediscono il regolare svolgimento delle attività in cantiere, la legge prevede uno strumento fondamentale per tutelare sia l’impresa che il lavoratore: la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per eventi meteo.
Quando scatta il diritto alla CIGO?
L’integrazione salariale viene concessa per “eventi oggettivamente non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori”. Nelle Costruzioni, le causali più comuni sono:
- pioggia e neve: non è necessaria una tempesta eccezionale, è sufficiente che l’intensità delle precipitazioni impedisca di svolgere le lavorazioni in sicurezza o che renda impraticabile il terreno;
- vento forte: in genere, sopra i 60 km/h il lavoro con gru o su ponteggi diventa impossibile, ma la CIGO può essere richiesta anche per velocità inferiori se documentate da specifiche prescrizioni di sicurezza;
- temperature estreme (gelo e caldo): questo è uno dei punti su cui si è intervenuto maggiormente negli ultimi anni.
Le proposte dei Sindacati: un decreto nazionale contro il caldo
È importante sottolineare la mancanza di una norma nazionale unica che regoli la materia in maniera durevole. Per contenere e disciplinare il rischio da calore intenso, infatti, ogni anno, all’approssimarsi della stagione estiva, si susseguono le ordinanze regionali che prevedono l’interruzione dell’attività lavorativa, ma questi strumenti, intervenendo nell’immediato e nell’emergenza, non possono costituire soluzioni strutturali.
Per questo la FENEALUIL, insieme ai Sindacati di Settore Filca e Fillea, continua a chiedere da anni che si intervenga con un provvedimento legislativo ad hoc, e che nel Decreto Legislativo 81/08 si preveda una specifica disciplina per i cambiamenti climatici e che i rischi da stress termico e colpo di calore (sia che si lavori all’interno che all’esterno) rientrino approfonditamente nei piani formativi e diventino una verifica obbligatoria nella sorveglianza sanitaria per queste tipologie di lavoro.
A questo scopo, riteniamo molto positivi il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nei processi decisionali e di valutazione, per gestire al meglio il lavoro e prevenire gli incidenti – puntando su una formazione adeguata che riconosca e prevenga il rischio -, così come il riferimento a Worklimate (INAIL-CNR), la piattaforma previsionale di allerta per un primo screening dei rischi legati allo stress da caldo per i lavoratori.
Un esempio virtuoso in questo senso, e da replicare sicuramente, è rappresentato dal Protocollo, sottoscritto il 3 luglio 2025, tra FENEALUIL, Filca, Fillea ed Amplia, Società del Gruppo Aspi con l’obiettivo di individuare misure per garantire la salute la sicurezza e la continuità produttiva puntando, nel contempo, su formazione e prevenzione per la valutazione dei rischi da stress termico.
Per approfondire, invitiamo a leggere l’articolo Calore e radiazioni solari, siglato Protocollo con Amplia Infrastructures.
Tuttavia, le leggi da sole non bastano se manca una solida cultura della sicurezza. Troppo spesso, nei cantieri, si avverte ancora la pressione delle scadenze, che può spingere a sottovalutare un vento troppo forte o una temperatura oltre i 35 gradi. È qui che il ruolo del Sindacato diventa fondamentale: vigilare affinché nessun lavoratore sia costretto a scegliere tra la propria salute e la busta paga.
In un’epoca di cambiamenti climatici che rendono gli eventi atmosferici sempre più estremi e imprevedibili, la prevenzione deve diventare la norma, non l’eccezione.
Come FENEALUIL, restiamo al fianco di ogni lavoratore per garantire che queste norme siano rispettate in ogni cantiere. La vita e la salute di chi lavora vengono prima di ogni cronoprogramma: perché nessun edificio e nessuna strada valgono quanto l’incolumità di chi li costruisce.
Invitiamo a contattare la struttura territoriale del Sindacato per assistenza nei casi di condizioni climatiche avverse, cliccando qui.
Domande Frequenti (FAQ)
La responsabilità primaria è del datore di lavoro, che deve valutare i rischi meteo e agire in base a quanto stabilito nel DVR, nel POS ed eventualmente nel PSC. Tuttavia, anche il Preposto, il Coordinatore per l’Esecuzione (CSE), l’RLS e lo stesso lavoratore hanno il dovere di segnalare eventuali situazioni critiche e di sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente.
L’INPS prevede la possibilità di richiedere la CIGO quando la temperatura reale o percepita supera i 35°C. La tutela può scattare anche con temperature inferiori se le lavorazioni sono particolarmente gravose (es. stesa di bitume) o avvengono in luoghi non ventilati.
Il lavoratore ha il diritto di astenersi dal lavoro in caso di pericolo grave, immediato e non evitabile (Art. 44 D.Lgs. 81/08). In questi casi, è fondamentale contattare immediatamente l’RLS o la sede sindacale territoriale per segnalare l’irregolarità e richiedere un intervento.
L’azienda deve presentare domanda all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. È fondamentale che la sospensione sia documentata quotidianamente sul Giornale dei Lavori e che i dati meteo corrispondano ai bollettini ufficiali ARPA.
No. Oltre i limiti indicati dal costruttore (solitamente tra i 50 e i 70 km/h) o in presenza di raffiche che rendono instabile il carico, le operazioni devono cessare. La gru deve essere messa “in bandiera” (libera di ruotare) per evitare il rischio di ribaltamento.







