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Infortunio mortale in lavori di ristrutturazione: il proprietario non è automaticamente responsabile come committente

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Luglio 31, 2026

La Quarta Sezione della Cassazione Penale, con la sentenza n. 13.646 del 15 aprile 2026, ha annullato con rinvio a un’altra sezione di Corte d’Appello la condanna inflitta ai proprietari di una villetta di Palo del Colle (Bari), ritenuti responsabili, insieme all’imprenditore edile incaricato dei lavori, della morte di un operaio precipitato da un ponteggio durante un intervento di ristrutturazione del lastrico solare.

L’infortunio mortale risale all’11 settembre 2014. L’operaio stava lavorando alla rimozione della pavimentazione di un terrazzo quando precipitò nel vuoto dopo il cedimento del ponteggio, riportando lesioni mortali. Secondo la ricostruzione degli investigatori dello Spesal, il crollo sarebbe stato provocato dalla movimentazione dell’autocarro utilizzato per raccogliere i materiali di risulta: la trazione esercitata sul canale di scarico avrebbe destabilizzato l’impalcatura, facendo perdere l’equilibrio al lavoratore.

In primo grado il Tribunale di Bari, con sentenza del dicembre 2022, aveva condannato il titolare dell’impresa edile a un anno di reclusione e i due proprietari dell’immobile, considerati committenti dei lavori, a sei mesi di reclusione per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. La decisione era stata confermata dalla Corte d’Appello nell’ottobre 2024.

I giudici di merito avevano attribuito ai proprietari numerose omissioni, tra cui la mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa, l’assenza della pianificazione della sicurezza, la mancata nomina del coordinatore per la sicurezza e altre violazioni previste dal Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

La difesa dei proprietari ha però sostenuto che l’incidente fosse riconducibile esclusivamente alla condotta dell’imprenditore edile e alle modalità con cui era stato montato e utilizzato il ponteggio, contestando inoltre che i due imputati potessero essere automaticamente qualificati come committenti ai sensi della normativa sulla sicurezza.

La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione ha accolto queste censure, evidenziando il principio che la semplice qualità di proprietario dell’immobile non coincide automaticamente con quella di committente dei lavori.

Nella sentenza i giudici hanno affermato che il committente è il soggetto “per conto del quale l’opera viene realizzata” e che, pur potendo in molti casi coincidere con il proprietario, le due figure non sono necessariamente sovrapponibili. Di conseguenza, prima di attribuire responsabilità penali occorre verificare concretamente quale ruolo abbia svolto ciascun soggetto nell’affidamento e nella gestione dell’intervento.

La Cassazione ha richiamato inoltre il consolidato orientamento secondo cui il committente privato non è tenuto a possedere le competenze tecniche proprie di un imprenditore del settore edile. Rimane tuttavia obbligato a scegliere un’impresa idonea, verificando che sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A., che sia dotata del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 81/2008. Si potrà individuare una sua responsabilità penale quando vi sia prova che si sia ingerito nell’organizzazione o nell’esecuzione del lavoro, oppure in presenza di un’agevole e immediata percepibilità delle situazioni di pericolo.

Secondo la Suprema Corte, la Corte d’Appello di Bari non ha adeguatamente verificato questi aspetti, limitandosi a considerare i proprietari come committenti in quanto comproprietari dell’immobile e valorizzando la loro presenza nell’abitazione nei giorni dei lavori, elementi ritenuti insufficienti per fondare una responsabilità penale.

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