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Verifica di congruità in edilizia: cosa cambia dal 1° novembre 2021

A cura di:

Agosto 31, 2021

Verifica di congruità in edilizia_cosa cambia dal 1 novembre 2021

Con la pubblicazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 viene definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. 

Come sottolineato dalla nota del Ministero, il provvedimento 

“punta a combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e a far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all’incarico affidato all’impresa, e prevede misure che saranno applicate dal 1° novembre 2021.”

A partire dal 1° novembre 2021, quindi, il DURC di congruità diventa obbligatorio, in attuazione di quanto già previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020. 

Ecco cosa si legge nell’articolo 1 del succitato decreto: 

“In fase di prima applicazione dell’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, con il presente decreto è definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile, come richiamato in premessa e della relativa tabella recante gli indici di congruità.”

Cosa vuol dire, e cosa cambia per il settore edile in seguito all’approvazione di questo decreto, a partire dal prossimo 1 novembre 2021?

Approfondiamo insieme. 

Cosa prevede il nuovo decreto sulla verifica di congruità?

Il Decreto definisce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione. 

Come già accennato, il testo tiene conto di quanto definito dalle Parti sociali più rappresentative per il settore edile con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020

La verifica della congruità si applica nei seguenti casi: 

  • nell’ambito dei lavori pubblici;
  • nell’ambito dei lavori privati, il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.

A chi si rivolge il decreto?

Abbiamo già specificato che il Decreto ministeriale n.143 del 2021 introduce nuove norme che riguardano il settore edile

Con “settore edile” si fa riferimento, più precisamente, a tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

Restano, invece, esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

Come avviene la verifica di congruità?

La verifica viene eseguita basandosi sui cosiddetti indici minimi di congruità, riferiti alle singole categorie di lavori. 
Questi indici sono contenuti nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, che riportiamo di seguito.

Chi rilascia l’attestazione di congruità?

L’attestazione di congruità sarà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su richiesta dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente. 

Qualora non sia riscontrata la congruità è previsto un meccanismo di regolarizzazione

Come indicato nell’articolo 5 del decreto, infatti, qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento dell’importo dovuto.

Se questo non avviene, l’esito negativo della verifica viene comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l’indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Il decreto prevede, inoltre, una sorta di soglia di tolleranza, in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera. Se l’irregolarità rientra in questa percentuale, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

L’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o privata) incide dalla data di emissione sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.

Conclusioni

Il Decreto si applica ai lavori edili per i quali verrà presentata la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente a partire dal 1° novembre 2021.

Si tratta di una novità molto attesa e accolta positivamente dagli operatori del settore. 

Riportiamo di seguito il commento del Segretario Generale Vito Panzarella

“una grande vittoria del sindacato delle costruzioni dopo anni di battaglie. Finalmente si concretizza un passo importante verso una maggiore regolarità e legalità del lavoro per tutelare i diritti dei lavoratori del settore. Da tempo chiedevamo di introdurre questo strumento che siamo sicuri consentirà di contrastare la concorrenza sleale e il dumping contrattuale favorendo l’applicazione del contratto edile, l’unico in grado di assicurare ai lavoratori una formazione adeguata ai rischi connessi al proprio lavoro e di fornire una maggiore prevenzione per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Grazie al Governo e a tutte le Parti Sociali per il confronto costruttivo di questi mesi che ha portato al migliore risultato. Noi da parte nostra continueremo a vigilare perché il decreto venga applicato ed i lavoratori possano lavorare nelle migliori condizioni possibili. Un tassello importante è stato aggiunto per favorire uno sviluppo del settore che sia di qualità.”

A cura di:

FENEALUIL-House organ n. 11
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