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Guida ai principali DPI in edilizia

A cura di:

Ottobre 25, 2021

Guida ai principali DPI in edilizia

Il settore delle costruzioni è uno dei più esposti al rischio incidenti sul luogo di lavoro, oltre a essere uno dei più colpiti dalle cosiddette malattie professionali, ovvero condizioni patologiche derivanti dalle mansioni svolte. 

Per questo motivo, come e più di altri Settori della nostra economia, nella vita dei lavoratori dell’edilizia ricoprono un ruolo fondamentale i DPI, ovvero i Dispositivi di Protezione Individuali

Ma cosa sono i DPI? Quali sono, e chi deve fornirli ai lavoratori? Proviamo a rispondere a queste domande con una guida rapida ai principali DPI in edilizia. 

Cosa sono i DPI – Dispositivi di Protezione Individuale

Una definizione chiara e attendibile di cosa siano i DPI, o Dispositivi di Protezione Individuale, è quella contenuta nel D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, noto anche come Testo Unico Sulla Salute E Sicurezza Sul Lavoro, più precisamente all’articolo 74: 

“Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato ‘DPI’, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata  e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi  suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.” 

L’impiego di questi dispositivi è obbligatorio, come specificato all’articolo 75:

“I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.”

Cosa non è da considerarsi DPI

Non tutti i dispositivi indossati dai lavoratori nello svolgimento delle proprie mansioni sono da considerarsi DPI

Il Testo Unico Sulla Salute e Sicurezza Sul Lavoro, infatti, riporta un chiaro elenco di cosa NON è un DPI

  • gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente  destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
  • le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  • le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
  • le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
  • i materiali sportivi, quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
  • i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
  • gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Ovviamente, alcuni DPI previsti per determinati Settori o specifiche mansioni non lo sono per altri (ad esempio, le cuffie antirumore utilizzate da chi manovra un martello pneumatico non sono necessarie ad altri lavoratori che svolgono lavori in assenza di rumori assordanti tali da provocare una ipoacusia da rumore). 

Chi deve fornire i DPI ai lavoratori

Il compito di fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale è del datore di lavoro, che ha l’obbligo di provvedere alla loro messa a disposizione. 

Inoltre, come stabilito dal decreto 81/2008, il datore di lavoro deve: 

  1. effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
  2. individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi  siano adeguati ai rischi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
  3. valutare le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e raffrontarle con quelle individuate al punto 2;
  4. aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Inoltre, è sempre obbligo del datore di lavoro: 

  • mantenere in efficienza i DPI e assicurare le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
  • controllare che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti;
  • fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;
  • destinare ogni DPI a un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
  • informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
  • rendere disponibile informazioni adeguate su ogni DPI;
  • stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
  • assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario,  uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

Anche i lavoratori hanno degli obblighi da rispettare nei confronti dei DPI forniti dal datore di lavoro. Nello specifico, la legge prevede l’obbligo di:

  • sottoporsi al programma di formazione e addestramento  organizzato dal datore di lavoro;
  • utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente  all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento  eventualmente organizzato ed espletato;
  • provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
  • non apportare modifiche di propria iniziativa;
  • segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al  preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

I rischi da cui proteggersi

Il lavoratore, a seconda delle mansioni svolte, del luogo di lavoro e del Settore nel quale opera, può essere esposto a diverse tipologie di rischi, da cui può proteggersi anche attraverso il corretto impiego dei DPI. 

Questi rischi si dividono in 3 gruppi: 

  • Rischi Fisici, che possono essere:
    • meccanici: caduta dall’alto, urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni, vibrazioni, scivolamenti;
    • termici: calore, fiamme, freddo;
    • elettrici radiazioni: ionizzanti e non ionizzanti;
    • rumore.
  • Rischi Chimici, e in particolare:
    • aerosol: polveri, fibre, nebbie;
    • liquidi: immersioni, getti, schizzi;
    • gas e vapori.
  • Rischi biologici: batteri patogeni, virus patogeni, funghi produttori di micosi, antigeni biologici. 

In base all’entità del rischio da cui proteggono, i DPI sono suddivisi in tre categorie, come previsto dal Regolamento UE n. 2016/425 – entrato in vigore il 19 aprile 2019, abrogando la Direttiva del Consiglio 89/686/CEE del 21 dicembre 1989 recepita in Italia con il D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, che rimane la normativa italiana in materia come modificata dal D.Lgs. 19 febbraio 2019, n.17

  • prima categoria: i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:  
    • azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti  meccanici;
    • azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate  da prodotti per la pulizia;
    • rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano a una temperatura superiore a 50° C;
    • ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
    • urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali e a  provocare lesioni a carattere permanente; 
    • azione lesiva dei raggi solari. 
  • seconda categoria: DPI che non rientrano nelle altre due categorie.
  • terza categoria: DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: 
    • gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli  aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici  o radiotossici;  
    • gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea;  
    • i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;  
    • i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti a una temperatura d’aria non inferiore a 100° C, con o senza  radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
    • i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti a una temperatura d’aria non superiore a -50° C;
    • i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto;  
    • i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività  che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;
    • i caschi e le visiere per motociclisti.

Differenti tipologie di DPI

A seconda della funzione svolta e della parte del corpo che devono proteggere, inoltre, i dispositivi di protezione individuale si dividono in diverse tipologie. Vediamole insieme: 

  • protezione del capo, come ad esempio gli elmetti;
  • protezione occhi – volto, quindi occhialini, maschere, visiere;
  • protezione acustica, ad esempio le cuffie antirumore a cui abbiamo fatto riferimento prima;
  • protezione delle vie respiratorie, come i respiratori isolanti o i respiratori a filtro, quindi le mascherine con o senza valvola e le maschere antigas;
  • protezione mani, braccia, piedi: guanti, calzature antinfortunistiche, stivali;
  • DPI per lavori in quota, destinati a lavoratori che si trovano a operare a più di due metri di altezza. Rientrano in questa categoria gli ancoraggi, le cinture di sicurezza, le imbracature;
  • gli indumenti ad alta visibilità (solitamente rossi, gialli o arancioni), fondamentali sui cantieri stradali, che si dividono in 3 classi a seconda dei requisiti che devono soddisfare: 
    • classe 1, come le bretelle retroriflettenti, non garantiscono una adeguata visibilità, quindi non possono essere usati su strade pubbliche; 
    • classe 2, come giubbotti, giacche, pantaloni o salopette, sono idonei per il lavoro durante il giorno, quindi con esposizione alla luce diurna su strade urbane e locali. 
    • classe 3, quindi tute, giacche o giubotti con pantaloni o salopette, sono destinati a un impiego in autostrada e su strade extraurbane, e sono idonee anche al crepuscolo, di notte, in galleria e in inverno (quindi con la neve).   

Conclusioni

I dispositivi di protezione individuale sono estremamente importanti per la salvaguardia della salute dei lavoratori, per la riduzione sensibile degli incidenti sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, specie in un settore come quello delle costruzioni. 

Per questo è fondamentale che, da una parte, tra i lavoratori si diffonda adeguata conoscenza, informazione e formazione sui DPI, e che, dall’altra, si vigili affinché le aziende adempiano ai loro doveri in materia. 

Non indossare tali dispositivi, infatti, potrebbe compromettere il proprio futuro.

A cura di:

FENEALUIL-House organ n. 11
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