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Operaio muore in una voragine di un palazzo. Condannato datore di lavoro per non avere segnalato la situazione di pericolo

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Luglio 30, 2025

La Quarta Sezione della Cassazione Penale con sentenza del 23 giugno 2025 n°. 23.320 ha confermato la condanna per omicidio colposo (articolo 589 del Codice Penale) a un anno e quattro mesi di reclusione nei confronti di un datore di lavoro riconosciuto colpevole per la morte di un operaio precipitato da una voragine in un solaio interpiano, durante i lavori di rifacimento di un palazzo.

Al datore di lavoro è stato contestato di aver cagionato la morte del lavoratore per colpa generica nonché per colpa consistita
nella violazione delle norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare, gli è stata contestata non solo l’omessa adozione di adeguati ponteggi idonei a prevenire i pericoli di caduta, ma anche di non aver fornito al lavoratore le necessarie informazioni e gli adeguati dispositivi di sicurezza, di aver consentito al lavoratore di accedere al cantiere e, in particolare, ai piani superiori del palazzo, senza adottare tutte le misure atte a segnalare la pericolosità delle aree nonché di apporre idonea segnaletica di cantiere.

Sono state infatti appurate la mancata delimitazione dell’area di cantiere con adeguato divieto di accesso alle zone del palazzo pericolanti e la mancata segnalazione del foro, parzialmente coperto da un tappeto.

La Suprema Corte – dichiarando inammissibile il ricorso per Cassazione che riproduceva e reiterava gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato – ha richiamato quanto già deciso dai giudici di merito, che hanno considerato che la stanza dalla quale era precipitato il lavoratore era direttamente accessibile dalle scale e da una porta comunicante con la stanza in cui il cantiere era in fase di allestimento; né poteva costituire efficace divieto di ingresso, in mancanza di specifico avviso relativo al pericolo di crolli, l’apposizione di assi di legno alte un metro circa facilmente scavalcabili.

Inoltre, l’idonea segnaletica di pericolo non poteva essere sopperita dalla mera comunicazione verbale al lavoratore, peraltro non estesa a tutti gli operai.

Nel caso di specie, è pacifico che i lavori edili commissionati riguardavano il rifacimento del tetto di un palazzo devastato da un incendio; che il palazzo era insicuro e pericolante in più punti; che la stanza in cui era avvenuto il sinistro era adiacente a quella in cui il ponteggio era in fase di montaggio, e quindi adiacente al cantiere in allestimento. I giudici di merito hanno evidenziato che, data la situazione di fatto esistente, il luogo di lavoro doveva essere presidiato da segnalazioni idonee a salvaguardare l’incolumità dei lavoratori.

Viene così confermata la responsabilità datoriale consistente nel dovere di segnalare situazioni di pericolo per l’incolumità di lavoratori e lavoratrici.

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FENEALUIL-House organ n. 11
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