Il nuovo decreto-legge sulla sicurezza sul lavoro, il D.L. 159/2025, rappresenta un approccio a “doppio binario” da parte del Governo in materia.
Da un lato, fornisce una risposta alla situazione drammatica degli infortuni sul lavoro denunciata dalla FENEALUIL con un rafforzamento degli strumenti di controllo, vigilanza e monitoraggio digitale, da tempo richiesti.
Dall’altro, non interviene però sulle cause strutturali della crisi: i subappalti a cascata e la logica delle gare al massimo ribasso.
Vediamo più nel dettaglio cosa prevede la norma.
Di cosa parliamo in questo articolo
Il nuovo decreto legge sulla sicurezza sul lavoro 2025
Nato in un contesto di alta allerta sociale, il decreto legge n. 159 del 31/10/2025 trova la sua ragion d’essere nella straordinaria urgenza di rafforzare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Questa necessità, ribadita costantemente dalla FENEALUIL, ha spinto il legislatore a varare un pacchetto di norme con l’obiettivo di fornire risposte immediate per una situazione non più tollerabile.
D.L. n. 159/2025: data di entrata in vigore e impianto normativo
Coerentemente con il carattere d’urgenza, l’articolo 21 del decreto ne ha disposto l’entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il 31 ottobre 2025.
Il suo impianto si configura come un intervento organico che modifica normative cardine come il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e, al contempo, introduce strumenti innovativi di controllo e prevenzione, con un forte accento sulla digitalizzazione.
L’approccio del legislatore mira a costruire un sistema più integrato, dove il primo pilastro è un inasprimento della vigilanza e del regime sanzionatorio.
Rafforzamento della vigilanza e nuove sanzioni
Il decreto attacca l’illegalità e la non conformità da due angolazioni:
- da un lato, potenzia gli organi ispettivi;
- dall’altro, innalza la severità della punizione, inasprendo le sanzioni.
L’obiettivo è rendere le pratiche irregolari economicamente e legalmente insostenibili.
Potenziamento degli organi ispettivi per la sicurezza
L’articolo 4 delinea un piano di rafforzamento degli organici dedicati alla vigilanza: per la FENEALUIL, che lo chiedeva da tempo, “un’ottima notizia“.
Il piano prevede:
- l’autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato di 300 unità di personale per l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) nel triennio 2026-2028;
- il rafforzamento del contingente del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, con un aumento dell’organico e l’autorizzazione a nuove assunzioni.
La patente a crediti: decurtazioni e inasprimento delle sanzioni
Il decreto interviene in modo deciso anche sulla patente a crediti, il sistema a punti che qualifica le imprese edili per operare nei cantieri.
L’art. 3 introduce due importanti modifiche:
- inasprimento delle sanzioni: la sanzione massima per le imprese che operano senza la necessaria qualificazione viene raddoppiata, passando da € 6.000 a € 12.000;
- nuove modalità di decurtazione: vengono introdotte nuove procedure per la sottrazione dei crediti in caso di violazioni, rendendo il sistema più efficace nel sanzionare le irregolarità, in particolare per il “lavoro nero”, come chiesto dalla FENEALUIL.
Il badge digitale di cantiere: tracciabilità in appalto e subappalto
Una delle novità più significative, prevista dall’art. 3, è l’introduzione del badge digitale di cantiere. Questa misura, sollecitata dal Sindacato in più occasioni, mira a garantire la tracciabilità del personale, contrastando lavoro sommerso e irregolarità negli appalti e subappalti.
Le sue caratteristiche principali sono:
- una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione;
- disponibilità anche in modalità digitale per una gestione agile;
- l’interoperabilità con la piattaforma nazionale SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) per facilitare i controlli incrociati.
Incentivi e misure finanziarie per la sicurezza
Accanto al rigore, il decreto legge promuove un sistema di incentivi economici per incoraggiare una cultura della sicurezza che non sia solo reattiva, ma proattiva.
La logica è premiare le aziende che investono in prevenzione, rendendo la sicurezza un vantaggio competitivo.
In questo sistema, i dati raccolti attraverso le ispezioni e gli strumenti digitali potenziati diventeranno probabilmente la base probatoria per determinare quali aziende siano realmente virtuose, creando un meccanismo in cui la conformità viene sia imposta che premiata.
Revisione delle aliquote INAIL e premi per le aziende virtuose
L’art. 1 autorizza l’INAIL, dal 1° gennaio 2026, a rivedere le aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico.
Questo significa che le aziende con meno infortuni pagheranno premi assicurativi INAIL più bassi, trasformando la sicurezza in un vantaggio economico diretto.
Lo scopo è, come accennato, premiare i datori di lavoro virtuosi e incentivare investimenti concreti nella prevenzione.
Per garantire l’integrità del sistema, l’art. 1, comma 4, stabilisce che siano escluse dal bonus le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza.
Prevenzione, formazione e nuovi standard tecnologici
La prevenzione e la formazione sono i pilastri su cui il decreto intende costruire un cambiamento culturale.
Gli interventi mirano a elevare la qualità formativa, a diffondere la cultura della sicurezza fin dalle scuole e a integrare le nuove tecnologie come strumenti di apprendimento e monitoraggio predittivo.
Qualità della formazione e accreditamento dei soggetti erogatori
Per contrastare una formazione spesso solo formale, solo “sulla carta”, l’art. 6 stabilisce che un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni definisca criteri rigorosi per l’accreditamento dei soggetti erogatori di corsi sulla sicurezza.
L’obiettivo dichiarato è innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa, assicurando che la formazione sia efficace e non un mero adempimento burocratico.
Nuove misure per la promozione della cultura della sicurezza
L’art. 5 introduce una serie di iniziative per diffondere la cultura della prevenzione, tra cui:
- campagne informative nelle scuole: l’INAIL promuoverà progetti formativi da inserire nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica;
- formazione per i RLS: saranno finanziati interventi per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con un’attenzione particolare alle imprese con meno di 15 dipendenti;
- tecnologie immersive: viene incentivato l’uso di realtà simulata e aumentata per l’apprendimento esperienziale.
Digitalizzazione e monitoraggio avanzato
Il decreto punta alla creazione di un vero e proprio ecosistema digitale per la sicurezza.
Strumenti come il badge digitale (art. 3), l’integrazione con la piattaforma SIISL (art. 14) e l’analisi dei mancati infortuni (near miss) (art. 15) non sono misure isolate.
Al contrario, compongono un sistema in cui i dati su chi è presente in cantiere (badge), le competenze formative (SIISL) e gli incidenti sfiorati (near miss) possono essere incrociati per creare un modello di rischio predittivo.
Questo rappresenta un cambio di paradigma: da un approccio reattivo, che interviene dopo l’incidente, a uno proattivo, basato sui dati.
L’analisi dei near miss per aziende con più di 15 dipendenti, in particolare, è cruciale perché può permettere alle imprese di identificare e correggere le debolezze sistemiche prima che causino un evento catastrofico, segnando un’evoluzione da una cultura della colpa a una della prevenzione.
Il provvedimento va oltre la prevenzione degli infortuni, introducendo tutele concrete di protezione sociale e sanitaria.
Queste misure rafforzano la protezione per categorie specifiche, come studenti e studentesse, e offrono un sostegno tangibile ai familiari delle vittime del lavoro.
La tutela degli studenti nei percorsi scuola-lavoro
L’art. 7 introduce due novità fondamentali per la sicurezza degli studenti coinvolti nei percorsi scuola-lavoro:
- copertura assicurativa INAIL estesa: viene estesa la copertura assicurativa agli infortuni “in itinere”, occorsi durante il tragitto casa-lavoro e viceversa, equiparando la tutela a quella dei lavoratori;
- divieto di mansioni a rischio: si stabilisce il divieto di adibire studenti e studentesse a lavorazioni ad elevato rischio, così come identificate nel documento di valutazione dei rischi dell’azienda.
Sostegno economico per gli orfani delle vittime del lavoro
Con una delle misure di maggior valore sociale, l’art. 8 istituisce un fondo gestito dall’INAIL per erogare borse di studio agli orfani delle vittime del lavoro, sostenendone il percorso formativo. Di seguito gli importi:
| Grado di istruzione | Importo borsa di studio |
|---|---|
| Scuola primaria e secondaria di primo grado | € 3.000 |
| Scuola secondaria di secondo grado e IeFP | € 5.000 |
| Università, AFAM e ITS Academy | € 7.000 |
Aggiornamenti sulla sorveglianza sanitaria
L’Art. 17 apporta alcuni aggiornamenti. Il medico competente dovrà fornire ai lavoratori informazioni sulla prevenzione oncologica e promuovere l’adesione agli screening. Inoltre, viene sancito che gli accertamenti sanitari obbligatori dovranno essere computati nell’orario di lavoro.
Il commento della FENEALUIL: pro e contro del decreto
La FENEALUIL riconosce i passi avanti compiuti dal Decreto, che contiene molte delle proposte avanzate dal Sindacato nel corso degli ultimi anni, che sono state finalmente recepite.
Questo giudizio si basa su una serie di misure considerate cruciali:
- rafforzamento degli organi ispettivi, con nuove assunzioni per INL e Carabinieri;
- potenziamento della formazione, con un focus sulla qualità e sul supporto ai RLS delle piccole imprese;
- introduzione del badge di cantiere per la tracciabilità;
- estensione della copertura assicurativa INAIL agli studenti nei percorsi scuola-lavoro;
- divieto di adibire gli studenti a mansioni ad alto rischio;
- istituzione di borse di studio per sostenere il percorso dei figli delle vittime del lavoro.
Nonostante i progressi compiuti, tuttavia, la FENEALUIL sottolinea con forza che la norma non ha recepito alcune delle sue proposte più rilevanti, considerate essenziali per un vero cambio di rotta.
L’insoddisfazione si concentra sui seguenti punti, rimasti esclusi:
- lo stop ai subappalti a cascata e alle gare al massimo ribasso, visti come le principali cause di precarizzazione e degrado degli standard di sicurezza;
- l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni sul lavoro, per attribuire la giusta gravità penale alle violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro;
- l’istituzione di una Procura nazionale del lavoro per coordinare le indagini in modo specialistico;
- il patrocinio gratuito per le vittime di infortuni e malattie professionali e i loro familiari, per garantire a tutti un equo accesso alla giustizia.
Di fronte a questo quadro di luci e ombre, la posizione della FENEALUIL è chiara: il decreto è un punto di partenza, non di arrivo. Per questo, chiediamo al Ministro competente l’apertura di tavoli di confronto dedicati per affrontare con urgenza i temi strutturali rimasti fuori dal provvedimento.
In definitiva, l’efficacia del D.L. 159/2025 dipenderà da due fattori:
- la capacità dello Stato di attuare pienamente i suoi ambiziosi nuovi quadri ispettivi e digitali;
- la sua volontà politica di affrontare con FENEALUIL e gli altri sindacati le questioni irrisolte dei subappalti e della responsabilità legale.







