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	<title>Internazionale Archives - Blog FENEALUIL</title>
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	<description>Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno</description>
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	<title>Internazionale Archives - Blog FENEALUIL</title>
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	<item>
		<title>Sindacati e calcio insieme per i diritti dei lavoratori</title>
		<link>https://blog.fenealuil.it/2022/06/23/sindacati-calcio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione FENEALUIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 12:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog FENEALUIL]]></category>
		<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[salute sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Firmato il Protocollo di collaborazione dai sindacati edili di Cgil Cisl Uil con le Associazioni Nazionali dei Calciatori e degli Allenatori.</p>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><!-- divi:paragraph -->I<strong>l Sindacato e il mondo del calcio insieme per promuovere un modello di sviluppo </strong>fondato sul rispetto dei diritti di chi lavora. È questo il concetto alla base del <strong>Protocollo di collaborazione</strong> che i <strong>Sindacati edili di Cgil Cisl Uil </strong>hanno firmato ieri con le<strong> Associazioni Nazionali dei Calciatori e degli Allenatori</strong>.</p>
<p><!-- /divi:paragraph --></p>
<p><!-- divi:paragraph -->Una novità importante per il nostro Paese, che rappresenta un modello per la <strong>costruzione e ristrutturazione delle infrastrutture sportive </strong>che metta insieme sviluppo, diritti e dignità in perfetta sintonia con quanto sostenuto da tempo dalla Uil. La <strong>realizzazione delle infrastrutture per i grandi eventi sportivi</strong>, e non solo, <strong>non può avvenire senza il giusto riconoscimento di chi lavora</strong>, insieme alla tutela della loro <strong><a href="https://blog.fenealuil.it/2021/06/07/strategia-salute-e-sicurezza-lavoro/" target="_blank">salute e sicurezza</a></strong> così come quella degli atleti e dei tecnici o di chi semplicemente assiste agli eventi come spettatore.</p>
<p><!-- /divi:paragraph --></p>
<p><!-- divi:heading --></p>
<h2><strong>L&#8217;impegno costante dei Sindacati edili</strong></h2>
<p><!-- /divi:heading --></p>
<p><!-- divi:paragraph -->Questo lo sanno bene <strong>FENEAL, Filca e Fillea </strong>che in anni si sono fortemente spese insieme al <strong>Sindacato mondiale delle costruzioni BWI</strong>, in una campagna importantissima che ha permesso di far conoscere le<strong> inaccettabili condizioni di lavoro</strong> a cui venivano sottoposti i <strong>lavoratori, immigrati edili e non solo, impiegati nei cantieri dei Mondiali di calcio in Qatar</strong>.</p>
<p><!-- /divi:paragraph --></p>
<p><!-- divi:paragraph -->L’impegno costante dei Sindacati edili per fermare le stragi che in Qatar hanno provocato migliaia di<strong> morti per infarto o incidenti </strong>(anche se resta difficile quantificare gli episodi a causa dell’assenza di dati ufficiali) hanno consentito di <strong>denunciare i tanti soprusi inferti ai lavoratori</strong>, costretti a lavorare in vere e proprie condizioni di schiavitù, con temperature elevatissime che raggiungono i 50 gradi all’ombra e ottenere una maggiore responsabilizzazione della FIFA ma soprattutto una migliore tutela dei lavoratori.</p>
<p><!-- /divi:paragraph --></p>
<p><!-- divi:paragraph -->Questo accordo rappresenta un proseguo di quel lavoro per dire<strong> basta allo sfruttamento</strong>. Basta ad un modello di sviluppo basato sul profitto senza alcuna attenzione a chi è impegnato in prima linea nella sua realizzazione e per questo<strong> Sindacati e Associazioni Calciatori e Allenatori non vogliono fermarsi solamente alla collaborazione per i grandi eventi sportivi</strong>, ma consolidare l’impegno con azioni concrete a partire dalla progettazione di un Centro per i lavoratori e le lavoratrici migranti a Doha, che rimanga attivo anche dopo la conclusione dei mondiali di calcio di quest’anno.</p>
<p><!-- /divi:paragraph --></p>
<p><!-- divi:paragraph --><em><strong>Il presente articolo è stato pubblicato originariamente su <a href="https://terzomillennio.uil.it/blog/sindacato-e-calcio-insieme-per-un-modello-di-sviluppo-fondato-sui-diritti-dei-lavoratori/" target="_blank">terzomillennio.uil.it</a>. </strong></em></p>
<p><!-- /divi:paragraph --></p></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Come si svolge il distacco dei lavoratori all&#8217;estero?</title>
		<link>https://blog.fenealuil.it/2022/03/18/distacco-lavoratori-estero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione FENEALUIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 08:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog FENEALUIL]]></category>
		<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Distacco lavoratori]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Approfondiamo insieme e cerchiamo di capire come si svolge il distacco dei lavoratori all’estero nell’ambito dell’Unione Europea. </p>
<p>The post <a href="https://blog.fenealuil.it/2022/03/18/distacco-lavoratori-estero/">Come si svolge il distacco dei lavoratori all&#8217;estero?</a> appeared first on <a href="https://blog.fenealuil.it">Blog FENEALUIL</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">In un <strong>mercato del lavoro sempre più connesso e globalizzato</strong>, è molto frequente che le imprese facciano<strong> ricorso al cosiddetto distacco dei lavoratori all’estero</strong>, ovvero all’invio di alcuni dipendenti presso un’altra azienda &#8211; esterna o interna al gruppo &#8211; in un differente Paese dell’Unione Europea.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per <strong>garantire ai lavoratori le medesime tutele</strong> previste dalla legge agli omologhi operanti nel Paese di destinazione, la Comunità Europea si è dotata di un regolamento, precisamente la <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996L0071&amp;from=SL" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Direttiva 96/71/CE</strong></a> del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996, relativa proprio al <strong>distacco dei lavoratori nell&#8217;ambito di una prestazione di servizi</strong>, a cui ha fatto seguito la <strong>Direttiva 2014/67/UE</strong> del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l&#8217;applicazione della precedente.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In Italia la direttiva 96/71/CE è stata recepita con il <a href="https://web.camera.it/parlam/leggi/deleghe/00072dl.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 72</strong></a>, abrogato dal <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136!vig=" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>D.Lgs 17 luglio 2016, n. 136</strong></a>, emanato in attuazione della nuova direttiva.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Approfondiamo insieme e <strong>cerchiamo di capire come si svolge il distacco dei lavoratori all’estero nell’ambito dell’Unione Europea</strong>.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cosa s’intende per distacco dei lavoratori</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Iniziamo con la<strong> definizione di distacco dei lavoratori</strong>, contenuta nell’articolo 2 della Direttiva 96/71/CE.&nbsp;<strong>Per lavoratore distaccato si intende:</strong></p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p><em>“il lavoratore che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente”</em></p></blockquote>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Se ci limitiamo alla fattispecie italiana</strong>, allora si intende per<em> &#8220;lavoratore distaccato&#8221;</em> il<strong> lavoratore abitualmente occupato in uno Stato membro dell&#8217;Unione europea diverso dall&#8217;Italia che</strong>, per un periodo limitato, <strong>svolge il proprio lavoro in territorio nazionale italiano</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In sintesi, <strong>un lavoratore distaccato è colui che</strong>, per un periodo di tempo limitato, <strong>viene impiegato presso un’azienda operante in un Paese dell’UE diverso da quello di origine</strong>.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quali sono i Paesi in cui è possibile essere distaccati</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La direttiva vigente sul distacco dei lavoratori all’estero <strong>si applica ai 27 Paesi dell’UE</strong>, i seguenti. </p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/03/lavoratori-distaccati-allestero.jpg" alt="distacco dei lavoratori all'estero" class="wp-image-2259" width="800" height="413" srcset="https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/03/lavoratori-distaccati-allestero.jpg 800w, https://blog.fenealuil.it/wp-content/uploads/2022/03/lavoratori-distaccati-allestero-480x248.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 800px, 100vw" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">A questi si aggiungono <strong>altri 4 Paesi</strong>, ovvero:&nbsp;</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Islanda;</li><li>Liechtenstein;</li><li>Norvegia;</li><li>Svizzera.</li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">Per <strong>contattare l’ufficio di collocamento per lavoratori distaccati</strong> del Paese ospitante è possibile consultare <a href="https://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_it.htm?topic=work&amp;contacts=id-611492" target="_blank"><strong>questa pagina</strong></a>.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quando si applica il distacco transnazionale</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’articolo 1 della summenzionata Direttiva UE stabilisce che la fornitura di personale presso aziende in altri Paesi <strong>si configura come distacco dei lavoratori all’estero quando sussistono le seguenti condizioni:&nbsp;</strong></p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>le imprese distaccano un lavoratore</strong>, per conto proprio e sotto la loro direzione, nel territorio di uno Stato membro, nell&#8217;ambito di un <strong>contratto concluso tra l&#8217;impresa che lo invia e il destinatario della prestazione di servizi</strong> che opera in tale Stato membro, purché durante il periodo di distacco <strong>esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l&#8217;impresa che lo invia</strong>;</li><li><strong>le imprese distaccano un lavoratore </strong>nel territorio di uno Stato membro, in uno <strong>stabilimento o in un&#8217;impresa appartenente al gruppo</strong>, purché durante il periodo di distacco <strong>esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l&#8217;impresa che lo invia</strong>;</li><li>le imprese distaccano, in quanto<strong> imprese di lavoro temporaneo</strong> o in quanto imprese che effettuano la <strong>cessione temporanea di lavoratori</strong>, un lavoratore presso un&#8217;impresa utilizzatrice avente la sede o un centro di attività nel territorio di uno Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un <strong>rapporto di lavoro fra il lavoratore e l&#8217;impresa di lavoro temporaneo o l&#8217;impresa che lo cede temporaneamente</strong>.</li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">Quindi, <strong>si parla di distacco di lavoratori all’estero quando una impresa</strong> &#8211; con la quale il lavoratore intrattiene un rapporto di lavoro in essere &#8211; <strong>fornisce personale a un’altra azienda ubicata in un diverso Paese dell’UE</strong>, in un’azienda facente parte del gruppo societario o in uno stabilimento dislocato all’estero.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Condizioni dei lavoratori distaccati all’estero</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nell’introduzione abbiamo sottolineato le <strong>necessità di un mercato del lavoro che cambia e si apre sempre più all’estero</strong>, ma <strong>questo si traduce molto spesso in delocalizzazione e dumping contrattuale</strong>, in particolare in quei Paesi nei quali le condizioni di lavoro sono meno solide e strutturate.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per questo, <strong>la normativa vigente ha voluto rimarcare l’esigenza di tutelare i lavoratori distaccati all’estero</strong>, indicando in modo molto chiaro <strong>quali sono le condizioni di lavoro da garantire agli stessi</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La direttiva comunitaria stabilisce, infatti, che ai lavoratori distaccati all’estero vengono applicate le<strong> medesime condizioni di lavoro garantite ai propri omologhi operanti nel Paese di destinazione</strong>, per quando riguarda i seguenti elementi:&nbsp;</p>



<ul class="wp-block-list"><li>i periodi minimi di riposo;</li><li>l&#8217;orario massimo di lavoro;</li><li>la durata minima delle ferie annuali retribuite;</li><li>la retribuzione (inclusi tutti gli elementi obbligatori definiti dal diritto nazionale o dai contratti collettivi di applicazione generale);</li><li>la <strong><a href="https://blog.fenealuil.it/2021/03/23/sicurezza-salute-sul-lavoro-costruzioni/" target="_blank">salute e sicurezza sul lavoro</a></strong>;</li><li>le tutele per le gestanti, le puerpere e i giovani (di età inferiore a 18 anni);</li><li>la parità di trattamento fra uomo e donna;</li><li>le condizioni di alloggio dei lavoratori nel Paese ospitante, se l&#8217;alloggio è fornito dal datore di lavoro;</li><li>le indennità o il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute durante il distacco.</li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, <strong>se le condizioni di lavoro risultano essere più favorevoli nel proprio Paese rispetto a quelle dello Stato ospitante, allora vanno mantenute anche durante il distacco</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo modo, <strong>si intende contrastare la delocalizzazione del personale in altri Paesi in cui, magari, la paga è più bassa o le condizioni di lavoro sono meno virtuose</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Federazione Europea delle costruzioni ha creato un <strong>sito ad hoc,&nbsp; </strong><a href="https://www.constructionworkers.eu/it/it" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>www.constructionworkers.eu</strong></a>, dove le lavoratrici e i lavoratori possono verificare le condizioni economiche e normative applicate nei singoli paesi dell’Unione Europea.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con <strong>particolare riguardo al settore delle Costruzioni</strong>, si ritiene applicabile al lavoratore in distacco comunitario la<strong> tariffa salariale minima stabilita dalla contrattazione collettiva provinciale</strong>, in quanto &#8211; sebbene sia da annoverare nell’ambito della contrattazione collettiva di secondo livello &#8211; ha il carattere dell’applicabilità generale nell’ambito del territorio di riferimento. Il <strong>trattamento retributivo</strong>, inoltre, <strong>deve tenere conto di quanto garantito dalle Casse Edili</strong>.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cosa deve fare il lavoratore distaccato</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">In caso di <strong>distacco dei lavoratori all’estero</strong>, <strong>il diretto interessato</strong> &#8211; ovvero il dipendente mandato a lavorare in un altro Paese &#8211; <strong>dovrà tenere ben presente le seguenti informazioni:</strong></p>



<ul class="wp-block-list"><li>non è necessario richiedere un permesso di lavoro;</li><li>non è necessario ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche sebbene, per alcune professioni, occorra rilasciare una dichiarazione scritta;</li><li>non è necessario iscriversi presso le autorità previdenziali del Paese in cui è stato distaccato poiché resta assicurato nel Paese in cui lavora abitualmente. Pertanto, durante il distacco non maturerà diritti previdenziali aggiuntivi, come i diritti pensionistici (su cui torneremo più avanti) o il diritto all&#8217;indennità di disoccupazione nel Paese ospitante;</li><li>dovrà iscriversi come residente presso l&#8217;amministrazione locale se il distacco supera i 3 mesi;</li><li>non maturerà diritti al soggiorno permanente nel Paese ospitante.</li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">Ovviamente, <strong>il lavoratore deve essere messo al corrente del luogo in cui andrà a lavorare</strong>, <strong>dell’azienda che lo ospiterà</strong>, <strong>del tipo di lavoro da svolgere</strong>, <strong>della durata del distacco</strong>, <strong>della valuta in cui verrà effettuato il pagamento della retribuzione</strong>, delle eventuali <strong>indennità </strong>e degli eventuali <strong>rimborsi previsti per vitto e alloggio</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cosa deve fare l’impresa</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Le imprese che intendono distaccare uno o più lavoratori all’estero </strong>devono inviare una <strong>comunicazione contenente le informazioni pertinenti </strong>per il controllo delle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati, tra cui:&nbsp;</p>



<ul class="wp-block-list"><li>l’identità del prestatore di servizi;&nbsp;</li><li>il numero previsto di lavoratori distaccati chiaramente identificabili;</li><li>la persona di collegamento e la persona di contatto del prestatore di servizi;</li><li>la durata, comprese le date di inizio e di fine distacco previste;</li><li>l’indirizzo o gli indirizzi del luogo di lavoro;&nbsp;</li><li>la specificità dei servizi che giustifica il distacco.</li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">Per quanto riguarda l’Italia, il succitato<strong> Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n.136</strong> ha introdotto la <strong>comunicazione preventiva di distacco</strong> che deve essere inviata telematicamente.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per maggiori dettagli, invitiamo a <strong>consultare la pagina dedicata sul sito del Ministero del Lavoro, </strong><a href="https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Distacco-transnazionale/Pagine/default.aspx" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>qui</strong></a>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per quanto concerne, infine, il Settore edilizio, <strong>le imprese italiane che distaccano manodopera all&#8217;estero possono restare iscritte alla <a href="https://blog.fenealuil.it/2021/03/08/cassa-edile-edilcassa/" target="_blank">Cassa Edile/Edilcassa</a> italiana se la nazione ospitante è convenzionata con la CNCE</strong>, ovvero la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Attualmente le nazioni convenzionate sono Austria, Francia, Germania e Repubblica di San Marino.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo caso, l&#8217;impresa deve inviare alla propria Cassa Edile/Edilcassa il <strong>modulo di esonero e l&#8217;elenco dei lavoratori distaccati</strong>. Questa li inoltrerà alla CNCE, che li inoltrerà a sua volta all&#8217;ente competente della nazione convenzionata.<br>Se, invece, il Paese ospitante non è convenzionato, allora si prefigura <strong>l’obbligo per le imprese italiane di iscrizione all’Ente competente della nazione dove si distaccano i lavoratori</strong>. Lo stesso dicasi per le imprese estere che inviano i propri dipendenti in Italia.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quanto può durare il distacco?</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Il distacco è sempre temporaneo</strong>. L’impresa può distaccare un lavoratore solo per un periodo di tempo limitato e per l’intera durata del distacco deve sussistere un rapporto di lavoro</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La durata del distacco è calcolata su un periodo di riferimento di un anno </strong>a partire dall&#8217;inizio del distacco, <strong>ma può durare anche meno o, a determinate condizioni, di più</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si parla di <strong>distacco di lunga durata</strong> quando il periodo<strong> supera i 12 mesi, o 18 mesi</strong> presentando una notifica motivata al Paese ospitante.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questi casi <strong>si applicano tutte le condizioni di lavoro del Paese ospitante</strong>, <strong>a eccezione di quelle relative alla risoluzione dei contratti e alle pensioni integrative</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>I familiari possono fare visita al lavoratore</strong> distaccato in virtù dei loro diritti di cittadini dell&#8217;UE, ma non come persone a carico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per quanto concerne il coordinamento della sicurezza sociale, <strong>la durata prevista del lavoro o dell’attività nello Stato membro destinatario non deve superare i 24 mesi</strong> affinché la persona interessata rimanga protetta dalla legislazione in materia di sicurezza sociale dello Stato membro d’origine.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Sono esclusi da questo ambito i lavoratori impegnati all’estero per viaggi di lavoro</strong>, fiere, eventi, conferenze, ma non per prestare servizi presso altre imprese.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Gestione previdenziale durante il distacco all’estero</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Come anticipato prima,<strong> i lavoratori distaccati all’estero non maturano diritti aggiuntivi per quanto riguarda la previdenza e, quindi, la <a href="https://blog.fenealuil.it/2022/01/04/pensione-anticipata-edili-turnover/" target="_blank">pensione</a></strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infatti, mentre lavora temporaneamente in un altro Stato dell&#8217;UE, <strong>il lavoratore distaccato può mantenere la copertura previdenziale del Paese in cui lavorava prima di essere distaccato</strong> per un periodo massimo di 24 mesi.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per farlo, è sufficiente <strong>compilare un modulo, il </strong><a href="https://www.inps.it/prestazioni-servizi/certificato-di-distacco-del-lavoratore-in-paesi-ue" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>modulo PD A1</strong></a>, fornito dall’ente previdenziale del proprio Paese (per l’Italia, l’INPS), attraverso il quale <strong>si conferma che il lavoratore distaccato è iscritto al regime previdenziale del suo Paese di origine e non è tenuto a versare i contributi nel Paese ospitante</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per <strong>approfondire il tema del distacco dei lavoratori all’estero</strong> consigliamo la lettura di questa <a href="https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/bdfce566-1198-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-it" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><em>Guida rapida sul distacco dei lavoratori</em></strong></a> elaborata dalla Comunità Europea.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">—</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>A cura di Andrea Merli, FENEALUIL</em></strong></p>
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