A partire dallo scorso 27 maggio è entrato in vigore l’obbligo di applicazione dei CCNL di categoria per le imprese che eseguono lavori interessati dai bonus edilizi, pena il mancato accesso a queste agevolazioni.
Come abbiamo più volte rimarcato in diversi contenuti pubblicati sul nostro Blog il Superbonus 110%, così come le altre agevolazioni fiscali attualmente in vigore, ha dato una spinta molto consistente al Settore edile, generando però anche delle anomalie e delle storture evidenti.
Anche a causa di queste ultime, il Governo sembra intenzionato a non prorogare la misura. Per approfondire il tema e la posizione della FENEALUIL, leggi l’articolo Superbonus 110% a rischio: le proposte della FENEALUIL.
Il proliferare di imprese edili nate negli ultimi mesi, con lo scopo di sfruttare gli effetti dei vari bonus disponibili, ha palesato la sussistenza di condizioni di lavoro deprecabili, assenza di formazione professionalizzante, scarsa preparazione da parte degli operai e mancato rispetto delle più elementari norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Di conseguenza, il legislatore ha ritenuto di mettere in campo una serie di azioni correttive, tra cui ad esempio l’obbligo di attestazione SOA, tutte finalizzate a regolare un Settore che, al momento, presenta numerose criticità.
Vediamo insieme come si applica l’obbligo di CCNL per le opere edili interessate dai bonus e dalle agevolazioni oggi disponibili.
Di cosa parliamo in questo articolo
Obbligo CCNL opere edili
Il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonche’ sull’elettricita’ prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, ha introdotto l’obbligo di applicazione del CCNL alle imprese edili che intendono effettuare lavori usufruendo dei vari bonus attualmente in vigore, primo fra tutti il Superbonus 110%.
Tale obbligo è inserito nell’articolo 4 del succitato decreto, contenente “Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Nello specifico, si legge che per i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro è possibile vedersi riconoscere i benefici derivanti dall’applicazione dei bonus e delle agevolazioni fiscali attualmente in vigore solo se
“nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”
Cosa vuol dire? Che per eseguire lavori edili di importo superiore ai 70.000 euro è necessario che l’impresa applichi i CCNL sottoscritti dalle sigle sindacali e datoriali più rappresentative, che dovranno poi essere indicati nell’atto di affidamento dei lavori, ma non solo.
Infatti, sempre nell’articolo 4 del decreto si legge che il CCNL applicato va indicato anche nelle fatture emesse.
L’obiettivo dichiarato dal legislatore consiste nell’assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza e nell’incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Quali lavori edili sono interessati da questo obbligo?
L’obbligo di applicazione dei CCNL di categoria non si applica a ogni lavoro edile, ma solo a quelli di importo superiore ai 70.000 euro, che mirano a usufruire delle agevolazioni fiscali e iniziati dopo il 27 maggio 2022.
Non si applica, quindi, a quei cantieri avviati prima di questa data, anche se ancora operativi al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo.
Ma andando più nel dettaglio, le opere edili alle quali si applica l’obbligo di CCNL sono quelle riportate nell’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichiamo di seguito:
- i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche;
- solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
- gli scavi;
- il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Quali sono i benefici per i quali è previsto l’obbligo di CCNL
Come più volte ripetuto, l’obbligo di applicazione del CCNL di categoria si applica solo a quelle opere edili che usufruiscono dei benefici previsti dai numerosi bonus e dalle agevolazioni fiscali attualmente in corso nel nostro Paese.
Quali sono?
- Superbonus 110%;
- Bonus barriere architettoniche 75%;
- Adeguamento ambienti di lavoro 60%
- Altri bonus edilizi diversi da quelli previsti dall’art. 119 e 119-ter del D.L. Rilancio, ma solo in caso di sconto in fattura o cessione del credito;
- Bonus Facciate;
- Bonus Verde;
- Bonus Mobili.
Quindi, le imprese che eseguono opere edili di importo superiore ai 70.000 euro, rientranti in una delle categorie prima elencate e interessate da queste agevolazioni devono applicare il CCNL di categoria e indicarlo sia nell’atto di affidamento dei lavori sia in fattura.
Un importante risultato che abbiamo raggiunto grazie a una forte azione congiunta tra Sindacati e imprese della filiera, che consentirà l’accesso ai benefici solo a imprese qualificate e regolari, garantendo così ai lavoratori adeguate tutele in termini di salario, formazione e sicurezza sul lavoro.