Il settore dell’Edilizia italiano si appresta ad affrontare una fase di evoluzione con l’introduzione, a partire dal 1° ottobre 2024, della patente a crediti, un sistema che intende offrire una maggiore sicurezza e professionalità nei cantieri.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024 n. 221, il decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132 che disciplina la patente a crediti si propone di “rivoluzionare” la gestione delle imprese edili, introducendo un sistema di valutazione a punti che dovrebbe premiare la qualità e la conformità normativa dei soggetti virtuosi.
Approfondiamo insieme e cerchiamo di capire come funziona la patente a crediti, o patente a punti, introdotta nel settore delle Costruzioni.
Di cosa parliamo in questo articolo
Cos’è la patente a crediti
La patente a crediti, spesso chiamata anche “patente a punti”, è un nuovo strumento obbligatorio per tutte le imprese edili e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Il nome completo e “ufficiale” è: “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”.
A prevederlo è il nuovo art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 (“Decreto PNRR 4”).
Si tratta, è bene chiarirlo, di un documento digitale, che le imprese e gli operatori del Settore potranno richiedere attraverso una procedura specifica e solo se rispettano determinati requisiti, che elencheremo più avanti nel corso di questo articolo.
L’obiettivo principale di questo strumento è quello di verificare la conformità di queste imprese agli standard di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni e qualità delle prestazioni.
Le aziende inizieranno con una dotazione di 30 crediti, che potrà variare a seconda del comportamento aziendale e dell’adozione di pratiche virtuose, fino a raggiungere un massimo di 100 punti. Il punteggio minimo, al di sotto del quale non sarà possibile operare, è fissato a 15 crediti.
I requisiti per ottenere la patente
Per ottenere la patente a crediti, le imprese devono dimostrare di possedere una serie di requisiti che saranno certificati attraverso il portale dedicato dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Ma quali sono questi requisiti? L’elenco, riportato nel decreto ministeriale, comprende:
- l’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- l’adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, anche noto come Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- il possesso del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva – in corso di validità;
- il possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- il possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) – di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – nei casi previsti dalla normativa vigente;
- l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Per quanto riguarda il possesso dei primi tre requisiti, è sufficiente un’autocertificazione, mentre per i successivi tre è necessaria una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Devono possedere questi requisiti tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, a esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Di conseguenza, l’obbligo non si limita solo alle imprese qualificabili come imprese edili, ma a tutti coloro i quali si trovano a lavorare fisicamente in un cantiere, a esclusione sempre dei fornitori e di presta opera intellettuale (come ad esempio gli ingegneri, gli architetti, i geometri, ecc.), e si estende anche alle imprese e ai lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione Europea.
In questo ultimo caso, è sufficiente presentare un documento equivalente rilasciato dal Paese di origine.
Non sono tenuti, invece, a richiedere la patente a crediti tutte le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA (Società organismi di attestazione), in classifica pari o superiore alla III.
Come richiedere la patente a crediti
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto delegato, come ad esempio consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF.
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.
All’esito della richiesta, il portale genererà un codice univoco associato alla patente, che sarà rilasciata in formato digitale.
Per facilitare l’adozione del sistema, è prevista una fase transitoria: fino al 31 ottobre 2024, le imprese potranno inviare un’autocertificazione via PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it per dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi, utilizzando il modulo reso disponibile dall’INL, scaricabile qui.
Successivamente, dal 1° novembre 2024, sarà necessario presentare la domanda ufficiale attraverso il portale INL per continuare a operare in regola.
Quali dati contiene la patente?
Tramite il portale dell’INL, sarà possibile consultare e visionare la patente a crediti di una impresa, che conterrà le seguenti informazioni:
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- esiti di eventuali provvedimenti di sospensione;
- esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti.
Possono accedere a queste informazioni i soggetti titolari di un interesse qualificato, ovvero:
- i titolari della patente o loro delegati;
- le pubbliche amministrazioni;
- gli RLS e RLST;
- gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale;
- il responsabile dei lavori;
- i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
- i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (i committenti).
Rendendo pubbliche queste informazioni, sarà possibile verificare la situazione aggiornata di ogni impresa o lavoratore autonomo in possesso della patente a punti, in piena trasparenza.
Sanzioni e revoca della patente
L’INL avrà la facoltà di sospendere la patente in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti. La sospensione ha una durata di ben dodici mesi, decorsi i quali l’impresa o il lavoratore autonomo potranno richiedere il rilascio di una nuova patente.
Il decreto prevede, inoltre, la possibilità di adottare un provvedimento cautelare di sospensione della patente, nei seguenti casi:
- infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, almeno a titolo di colpa grave. In tal caso, la sospensione è obbligatoria;
- infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione.
Il provvedimento di revoca della patente non potrà comunque essere adottato senza prima aver avviato un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo interessato. Sarà inoltre necessaria una valutazione approfondita della gravità dei fatti che potrebbero portare alla revoca. In particolare, nel caso di mancato rispetto degli obblighi formativi, anche in caso di accertamento di una dichiarazione non veritiera, l’ispettorato dovrà valutare il livello di gravità dell’omissione. Ad esempio, si considererà se l’assenza di formazione sia totale e quanti siano i lavoratori interessati, oltre a verificare se l’eventuale omissione riguardi personale non direttamente impiegato in cantiere (ad esempio il personale amministrativo). Si valuterà, inoltre, anche se l’impresa ha rispettato le prescrizioni precedenti in conformità con il decreto legislativo n. 758/1994.
Trascorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo potranno presentare richiesta per ottenere una nuova patente.
Per tutti i dettagli, consigliamo la consultazione della Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 dell’INL.
Come funziona l’attribuzione dei crediti?
Il sistema di assegnazione dei crediti si basa su vari fattori che premiano la storicità dell’azienda, gli investimenti in sicurezza e formazione, e il rispetto delle normative.
Come detto, ogni impresa parte con una dotazione iniziale di 30 crediti, ma può ottenerne di ulteriori in base a diversi criteri. Fino a 10 crediti possono essere attribuiti al momento del rilascio della patente, in funzione della data di iscrizione alla Camera di Commercio.
Inoltre, per ogni biennio in cui non vengono registrati provvedimenti di decurtazione, l’impresa può accumulare 1 credito aggiuntivo, fino a un massimo di 20.
Sono previsti fino a 40 crediti extra per investimenti o formazione relativi alla salute e sicurezza sul lavoro. Ad esempio, l’adozione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro conforme alla norma UNI EN ISO 45001, l’asseverazione di modelli organizzativi secondo il decreto legislativo 81/2008 e la formazione aggiuntiva per i lavoratori, in particolare per quelli stranieri, sono alcuni dei comportamenti premiati.
Anche l’utilizzo di tecnologie avanzate per la sicurezza o la conduzione di visite mediche in cantiere da parte del medico competente, accompagnato da rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, permettono di guadagnare crediti aggiuntivi.
Inoltre, fino a 10 crediti possono essere assegnati in funzione della dimensione aziendale, della qualifica del personale, della certificazione SOA, o dell’applicazione di standard contrattuali elevati, ad esempio per l’impiego della manodopera in appalti e lavori flessibili. Altre attività premiate includono la consulenza da parte di organismi paritetici, la formazione linguistica per lavoratori stranieri, e l’adozione di politiche di sostenibilità e responsabilità sociale.
I crediti vengono attribuiti al momento della presentazione della domanda se l’impresa soddisfa già i requisiti, e possono essere aggiornati nel tempo tramite documentazione telematica. Tuttavia, la perdita di certificazioni periodiche comporta la decurtazione dei crediti corrispondenti.
Ad esempio, una omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi comporta la perdita di 5 punti.
I flussi informativi per l’accreditamento e la sottrazione dei crediti saranno gestiti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Cosa succede in caso di patente con meno di 15 crediti?
Se una patente a crediti scende al di sotto della soglia minima di 15 crediti, l’impresa non sarà più autorizzata a continuare a operare nei cantieri, fatta eccezione per la conclusione delle attività già in corso.
In particolare, è consentito completare i lavori di appalto o subappalto se è stato eseguito almeno il 30% del valore totale del contratto. Questo significa che, qualora il valore dei lavori svolti in un cantiere superi il 30% del totale previsto dal capitolato, l’impresa potrà terminare le operazioni su quel sito specifico.
In caso contrario, se l’impresa o il lavoratore autonomo operano con una patente con meno di 15 crediti o addirittura senza patente, sono previste sanzioni amministrative. La multa ammonta al 10% del valore del contratto del cantiere, ma non sarà comunque inferiore a 6.000 euro. Inoltre, l’impresa sarà esclusa dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
La violazione sarà notificata dagli organi accertatori e l’ordinanza sanzionatoria sarà emessa dall’Ispettorato territoriale competente. La comunicazione della sanzione dovrà essere inviata anche all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che provvederanno all’interdizione dell’impresa dai lavori pubblici.
Inoltre, i committenti o responsabili dei lavori che non verificano il possesso della patente (o documento equipollente per imprese straniere) delle aziende esecutrici o dei lavoratori autonomi rischiano una sanzione pecuniaria che varia da 711,92 a 2.562,91 euro. I fondi raccolti attraverso le sanzioni verranno utilizzati per finanziare i sistemi informatici necessari per la gestione e l’aggiornamento delle patenti.
Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a quindici crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero, in seguito alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL.
La posizione del Sindacato
La Uil ha posto a questo Governo la richiesta di un Tavolo permanente sul tema della salute e sicurezza, che possa trovare soluzioni efficaci nella battaglia di civiltà che questo Paese oggi sta perdendo di fronte ai numeri di una strage continua, sia in termini di infortuni che di malattie professionali.
In particolare, sulla patente a crediti abbiamo cercato di collaborare per migliorarla finché abbiamo potuto, ma restano per noi molti punti critici.
Alla Ministra Calderone è stata chiesta l’estensione a tutti i Settori del sistema di qualificazione – così come previsto dal vecchio testo di legge all’art.27 – indipendentemente dall’introduzione di uno strumento come la patente specifica per le imprese operanti nei cantieri temporanei e mobili.
Lo strumento, così come è stato concepito, non è per noi sufficiente, e si è persa un’occasione per favorire un processo di qualificazione delle imprese, che invece avrebbe dovuto essere il fulcro della norma.
Se veramente si vogliono prevenire infortuni e incidenti sul lavoro è necessario adottare standard di sicurezza efficaci e migliorativi rispetto al mero adempimento della normativa, standard quasi mai presenti nelle imprese piccole e piccolissime, che rappresentano l’80% del Settore.
La patente a crediti avrebbe potuto spingere le aziende ad avviare processi di strutturazione organizzativa e di crescita dimensionale, in un’ottica di contrasto alla frammentazione in atto da anni. Invece, nella norma manca qualsiasi legame tra le grandi imprese affidatarie e le imprese subaffidatarie, un meccanismo che avrebbe potuto responsabilizzare la selezione e la scelta di imprese subappaltatrici secondo criteri di qualità anziché, come avviene oggi, favorendo la competizione della filiera soltanto in base al criterio del risparmio a discapito della qualità del lavoro e della sicurezza.
Così come è stata elaborata, si rischia di avere soltanto uno strumento “di facciata”, con punteggi che possono arrivare sino a 100 e molte imprese escluse dalla sua applicazione (quelle con attestazione Soa in classifica pari o superiore alla III). A oggi è difficile valutare l’impatto che la patente a crediti avrà su salute e sicurezza, di certo non registrabile nel breve termine. Intanto, non possiamo che sfruttare al meglio lo strumento e provare a migliorarlo, almeno in parte, attraverso la contrattazione, continuando a investire sulla formazione di lavoratori e lavoratrici e a rafforzare il rapporto con RLS e RLST per monitorare attentamente e in concreto i processi aziendali, e non soltanto sulla carta.